Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/1998, n. 7639
CASS
Sentenza 25 maggio 1998

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa dal Dott. Pietro Giammanco, con la quale è stato rigettato il ricorso di un imputato condannato per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ai sensi dell'art. 517 c.p. Le richieste delle parti vertevano sulla contestazione della sentenza della Corte di Appello di Milano, che aveva ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato, nonostante le argomentazioni difensive che sostenevano l'assenza di confusione tra i marchi e l'irrilevanza di alcune prove. Il ricorrente lamentava, tra l'altro, la violazione di norme processuali e sostanziali, nonché l'erronea applicazione della legge.

Il giudice ha argomentato che le censure mosse erano infondate, evidenziando che l'analisi del marchio in questione doveva considerare non solo le assonanze, ma anche i caratteri strutturali e l'identità dei prodotti. La Corte ha ritenuto che il consumatore medio potesse essere ingannato dalla somiglianza tra i marchi, e ha escluso l'inutilizzabilità delle prove, sottolineando che il sequestro era stato eseguito regolarmente. Inoltre, ha chiarito che la nozione di "mettere altrimenti in circolazione" si riferisce a qualsiasi attività che comporti la diffusione di beni irregolari, non limitandosi alla mera vendita. La sentenza ha quindi confermato la responsabilità dell'imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen., la condotta descritta con l'espressione "mette altrimenti in circolazione", che nella fattispecie è alternativa a quella del "porre in vendita", avuto riguardo all'oggetto giuridico del reato, alla diversità lessicale con l'espressione "mettere in commercio", presente nella diversa fattispecie di cui all'art. 516 cod. pen., nonché alla finalità del precetto, deve ritenersi riferirsi a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, così da includere pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione solo della mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore. (Fattispecie nella quale è stato ritenuta integrare la fattispecie dell'art. 517 cod. pen. l'attività del produttore di manufatti con segni mendaci che aveva consegnato tale merce ad altra impresa, la quale successivamente e in piena autonomia aveva provveduto a commercializzare il prodotto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/1998, n. 7639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7639
    Data del deposito : 25 maggio 1998

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