Sentenza 25 maggio 1998
Massime • 1
In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen., la condotta descritta con l'espressione "mette altrimenti in circolazione", che nella fattispecie è alternativa a quella del "porre in vendita", avuto riguardo all'oggetto giuridico del reato, alla diversità lessicale con l'espressione "mettere in commercio", presente nella diversa fattispecie di cui all'art. 516 cod. pen., nonché alla finalità del precetto, deve ritenersi riferirsi a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, così da includere pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione solo della mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore. (Fattispecie nella quale è stato ritenuta integrare la fattispecie dell'art. 517 cod. pen. l'attività del produttore di manufatti con segni mendaci che aveva consegnato tale merce ad altra impresa, la quale successivamente e in piena autonomia aveva provveduto a commercializzare il prodotto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/1998, n. 7639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7639 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GIAMMANCO Pietro Presidente del 25/5/98
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2 " TI EO " N. 1894
3. " SQUASSONI UD " REGISTRO GENERALE
4 " NOVARESE Francesco " N. 1298/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI UN BE n. a Cerignola il 4 gennaio avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 28 novembre Visti gli atti, la sentenza denunziate ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vacca che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Cordeo Grimaldi Francesco.
Svolgimento del processo
Di NN UM ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa in data 28 novembre 1997,con la quale veniva condannato per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.),deducendo quali motivi la violazione dell'art.517 c.p. e conseguente inosservanza dell'art.530 secondo comma c.p.p., poiché non sussistevano gli elementi, oggettivi e soggettivi, per la configurabilità del delitto, in quanto il marchio LI non era in grado di generare confusione nel consumatore medio il cui livello di conoscenza ed attenzione, nell'epoca attuale, è superiore a quello riscontrabile in tempi meno recenti, l'omessa motivazione in ordine alla sollevata questione inerente la procura speciale del difensore di parte civile, inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all'asserita irrilevanza del provvedimento di archiviazione "emesso dalla Procura (rectius dal G.i.p. della Pretura) di Torre Annunziata", l'inutilizzabilità delle prove assunte in violazione della normativa sui sequestri e la mancanza di motivazione sull'eccezione di incompetenza territoriale.
Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Appare opportuno procedere ad una differente trattazione delle censure svolte, secondo un ordine logico-sistematico, giacché ove fossero fondate le ultime due eccezioni processuali, sarebbe inutile l'esame delle altre.
Al riguardo l'eccezione di incompetenza per territorio e di inutilizzabilità delle prove assunte in violazione della normativa sui sequestri sono inammissibili per molteplici ragioni. Per quanto concerne la pretesa incompetenza territoriale con valore assorbente deve rilevarsi che la stessa non è stata proposta in appello, se non in modo parentetico, generico e perplesso, mentre non è stata neppure dedotta tempestivamente ed appare infondata in relazione all'esegesi dell'espressione "mette altrimenti in circolazione". in ordine all'inutilizzabilità delle prove raccolte in base ad un sequestro illegittimo o inefficace deve osservarsi che il sequestro è stato eseguito su delega del P.M., onde è del tutto inconferente il riferimento all'omessa convalida, mentre l'eventuale illegittimità doveva essere fatta valere con il giudizio incidentale di riesame. Peraltro l'assenza della convalida o la carenza dei presupposti per attuarlo non comporta l'inutilizzabilità delle risultanze probatorie acquisite, non sussistendo un divieto di acquisibilità del bene oppure una sanzione di inutilizzabilità esplicita o univocamente enucleabile dal sistema tanto è vero che un sequestro di iniziativa della P.G., la cui convalida sia stata intempestiva oppure omessa, può essere reiterato sugli stessi beni. Infatti la convalida del sequestro serve solo per legittimare la sottrazione del bene alla sfera di disponibilità di chi ne abbia la disponibilità e non già a consentire l'utilizzazione processuale del bene in parola a fini probatori (cfr. Cass. sez. I 21 febbraio 1995 n. 1708, Colazzo cui adde Cass. sez. III ud. 5 dicembre 1997, Sarnelli in corso di massimazione). Esaminati questi motivi, la questione principale su cui ruota tutto il ricorso e( quella attinente all'esegesi dell'art.517 c.p. e, conseguentemente, a vizi motivazionali sul punto, fra i quali deve includersi l'asserita irrilevanza del provvedimento di archiviazione emesso dal G.i.p. della Pretura di Torre Annunziata su motivata richiesta del P.M. presso quell'ufficio. A tal ultimo proposito devono affermarsi, secondo quanto esattamente evidenziato dai giudici di merito e dallo stesso ricorrente nell'appello, l'impossibilità di detto provvedimento di costituire "cosa giudicata" e la piena autonomia nell'apprezzamento della stessa situazione fattuale da parte di altri magistrati per il principio della diffusività della giurisdizione e del libero convincimento del giudice, tanto più che, come si rileverà, il decreto di archiviazione del G.i.p. della Pretura campana non appare condivisibile.
Bisogna, quindi, soffermarsi sull'analisi esegetica dell'art.517 c.p., operata dai giudici lombardi in aderenza alla giurisprudenza costante di questa Corte ed alla fattispecie concreta, sebbene una più analitica motivazione avrebbe consentito al ricorrente di comprendere l'infondatezza delle sue censure.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnazione, la Corte di appello di Milano fonda il suo giudizio di responsabilità non solo sulla semplice assonanza tra il marchio LI e AB, ma anche sui "caratteri strutturali", sull'"identità dei prodotti commercializzati", "sull'esame complessivo del predetto marchio "Lisabel ", sull'insieme, quindi, dei suoi elementi, sull'aspetto complessivo dello stesso che balza alla vista e all'osservazione di chi lo guarda", giacché "nel complesso, per come sono poste e scritte le singole lettere, per il tipo della loro scrittura, per il particolare, che risulta molto evidente, della lettera L che sottolinea in una sorta di identica sottolineatura curvilinea l'insieme della scritta, la dicitura LI è tale da poter essere confusa dal consumatore medio con quella AB, mentre le differenze evidenziate dal difensore tra le due scritte o sono irrilevanti (ex.gr. prezzo) oppure possono essere "percepite da persona del settore e da persone particolarmente esperte ed attente nei loro acquisti".
L'irrilevanza e la marginalità di alcuni caratteri del marchio LI, rilevate nelle impugnazioni dal ricorrente, sono rinvenibili, integrando in tal modo ex artt.619 e 547 c.p.p. la sintetica, ma non manifestamente illogica e carente, motivazione sul punto della Corte meneghina, nel "puntino posto fra la lettera I e la lettera S" e nell'assenza di un "continuum... fra la lettera L iniziale e la lettera L finale" (pag.3 del ricorso), giacché la capacità di ingannare il consumatore medio deve essere desunta, secondo quanto esattamente asserito dai giudici di merito. dal prodotto nel suo complesso. dalla sua visione di insieme risultante da tutta una serie di elementi(cfr. Cass. sez. VI 16 ottobre 1974 n. 7037, Torresan rv.128216 cui adde Cass. sez. III 20 ottobre 1994 n. 10798,P..M. in proc. Antonelli e Cass. sez. V 12 maggio 1995 n. 5427, Parisi rv.201326) mentre le differenze percepibili da persone del settore sono quelle relative alla diversa composizione del prodotto ed al prevalente utilizzo di un differente "packaging" e quelle riscontrate da consumatori particolarmente esperti ed attenti le altre concernenti alcuni particolari non decisivi dell'etichetta. Peraltro occorre ribadire che il giudice di appello non deve necessariamente rispondere in maniera puntuale ad ogni singola osservazione dell'impugnante, potendo in modo implicito disattenderla oppure esaminarla complessivamente o assorbirla in altre, mentre esula dai poteri del giudice di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo detta valutazione riservata al giudice di merito.
Infatti la Corte di Cassazione deve accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez. VI 25 gennaio 1993, Vinciguerra) nei limiti stabiliti dall'art.606 lett. e) c.p.p. cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato (Cass. sez. VI 3 novembre 1992, Urbano). Infatti la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso del tutto il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente , dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato", sicché il giudice di merito dovrebbe evidenziare con completezza il fatto poiché questa esposizione consente al giudice di legittimità di valutare la congruità e la logicità della motivazione e di evincere in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolano la fattispecie concreta (Cass. sez. III 6 ottobre 1993, Caiazzo ed altro).
Si deve pertanto ritenere che il vizio di mancanza o illogicità della motivazione, dovendo essere valutato nei limiti del testo, vada circoscritto esclusivamente ai vizi intrinseci al ragionamento, quale viene espresso in fatto ed in diritto , nel provvedimento impugnato. Peraltro ciò non significa che la dettagliata descrizione del fatto sia l'unico mezzo per valutare la sussistenza dei vizi della motivazione, giacché l'esigenza della completezza deve essere bilanciata dalla necessità, rispondente a criteri di efficienza e di rapida definizione dei giudizi, di una coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza. Inoltre il riferimento "al testo del provvedimento impugnato" non deve essere inteso con riguardo esclusivo al dato cartolare, ma riguarda la possibilità di considerare solo le argomentazioni svolte con le prove ivi indicate pure attraverso un mero richiamo ad alcuni atti del procedimento, limitando soltanto i poteri di accertamento del giudice di legittimità in conformità al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi.
Pertanto, nella parte in cui queste argomentazioni mirino ad una diversa valutazione dei fatti ed ad un nuovo accertamento in merito, le predette sono inammissibili in considerazione dei limiti posti al giudizio di legittimità.
L'articolato motivo in esame censura pure la nozione accolta di consumatore medio, rilevando come il livello di conoscenza ed attenzione, nell'epoca attuale, sia maggiore rispetto a quello riscontrabile in tempi meno recenti.
Tale affermazione è in parte esatta, ove si considerino la maggiore alfabetizzazione, l'informazione attuata dai mass media (anche con gli spots) e la presenza di associazioni tese a tutelare i consumatori, nonché le numerose direttive comunitarie al riguardo, ma non tiene presente che molta normazione quale quella relativa all'etichettatura ed alla pubblicità ingannevole è proprio finalizzata ad impedire comportamenti del tipo esaminato. Inoltre, oggetto giuridico del delitto in parola è la lealtà, nei rapporti commerciali e si caratterizza come anticipazione della punibilità rispetto ai momenti della vendita o della consegna della cosa ad un destinatario determinato, sicché tutela aspetti prodromici rispetto al delitto di frode in commercio ed attua quella protezione preventiva dei consumatori, su cui si basa la moderna normazione in materia, presentandosi quale fronte avanzato in difesa del bene della buona fede e dell'affidamento commerciale, giacché considera una condotta consistente nel semplice mettere altrimenti in circolazione prodotti irregolari ed è diretta ad una cerchia indeterminata di consumatori e si consuma ancor prima della messa in vendita della merce.
La nozione di consumatore medio, quindi, deve essere rapportata al tipo di merce trattato, alle modalità di immissione in circolazione. alle caratteristiche peculiari del prodotto ed agli acquirenti cui è destinato, giacché un genere di alta tecnologia oppure destinato ad una cerchia limitata di persone esige una tecnica di presentazione specifica, sicché per la qualità del prodotto o per la competenza degli acquirenti la possibilità di un qualche rilievo di trarre in inganno il consumatore finale non può essere individuata nelle semplici assonanze, ricordi e false impressioni, mentre tali elementi assumono rilievo per quelli di largo o frequente consumo, non solo alimentare come, nel caso in esame, la maglieria.
Pertanto esattamente il giudice d'appello, seguendo costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. VI 21 luglio 1970 n. 1018, Girotti rv. 114994 cui adde Cass. sez. V 12 maggio 1995 n. 5427, Parisi cit. e Cass. sez. III 7 maggio 1997 n. 4066, P.M. in proc. Ngom Gora rv.207765 non massimata sul punto, ma comprensibile dall'esposizione della fattispecie concreta), ha evidenziato che il consumatore medio deve essere rinvenuto in chi nel corso dei consueti acquisti e nel quotidiano rapporto con i venditori al dettaglio o con i gestori dei pubblici esercizi, per la celerità e la scarsa ponderazione dello stesso, possa essere tratto in inganno da un marchio che, nel suo complesso, appaia equivoco e tale da ingenerare possibilità di confusione con prodotti similari, purché il segno distintivo presenti alcuni tratti di somiglianza con quello originale e sia imitativo anche se non compiutamente riproduttivo. Nella fattispecie. il destinatario finale del prodotto, in base ad un insindacabile giudizio di merito, congruamente motivato senza vizi logici e giuridici, è stato ritenuto possibile oggetto di un inganno sulla riferibilità della merce ad un noto marchio di maglieria, sicché sotto questo profilo il delitto è stato ritenuto integro. La condotta criminosa, poi, consiste non solo nel porre in vendita, ma anche nel mettere comunque in circolazione, sicché, esclusa la possibilità di inquadrare il comportamento del ricorrente nella prima, oggetto di attenta disamina da parte della dottrina e della giurisprudenza con riferimento al delitto di frode in commercio. bisogna soffermarsi sull'esegesi dell'altra espressione, che il ricorrente vorrebbe interpretare in senso restrittivo in modo da non configurare il reato nel comportamento posto in essere dal Di NN, poi che si è limitato "a rimettere i propri manufatti (da lui prodotti) alla società napoletana CIFA la quale successivamente ed in completa autonomia" avrebbe provveduto a commercializzare il prodotto.
A tal proposito è opportuno preliminarmente rilevare che, secondo la ricostruzione effettuata nell'impugnata sentenza," il Di NN e per esso il Maglificio Lasitex s.r.l. aveva consegnato la merce alla soc. IDEA TRADE con sede a san Gennariello di Ottaviano che, a sua volta, l'aveva in parte ceduta ad una sua cliente la soc. CIFA", sicché l'originario distributore dovrebbe essere identificato nella prima società.
Effettuata questa precisazione, che non muta il quadro complessivo, deve rilevarsi che il ricorrente fonda le sue argomentazioni principalmente sul termine porre in vendita, sicché sarebbe sufficiente tale notazione per ritenere non fondata la censura. Tuttavia, in maniera non lineare e con una commistione tra fatto e diritto, l'impugnante asserisce che si è limitato alla produzione ed alla mera detenzione della merce, sicché sembrerebbe voler adombrare una critica all'esegesi del differente termine (mettere altrimenti in circolazione) considerato dalla Corte di appello meneghina, pur se un simile procedere potrebbe di per sè determinare l'inammissibilità della censura per la sua perplessità.
Peraltro in considerazione della poco organica trattazione dei motivi e della logica valutazione secondo cui una censura non può essere apprezzata in astratto, ma con riferimento al testo della sentenza impugnata, deve ritenersi che venga criticata l'esegesi avanzata dai giudici di merito.
A tal proposito, in generale, deve notarsi l'erronea intestazione della rubrica dell'art.517 c.p., che si riferisce alla "vendita", mentre la fattispecie tipica del reato contempla la messa "altrimenti in circolazione", nonché la differenza terminologica tra il mettere in commercio di cui all'art.516 c.p. e la dizione del precetto contenuto nel delitto in parola.
Inoltre l'espressione mettere altrimenti in circolazione si rinviene in alcuni reati quali quelli previsti agli artt.453 e 457 c.p. ed in particolare nell'art.474 c.p., che punisce, al di fuori dei casi di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, chi introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
Infine, sempre in via generale, deve osservarsi che nel delitto da ultimo citato e nei reati relativi alla tutela della fiducia commerciale l'individuazione di una molteplicità di condotte viene effettuata attraverso una loro elencazione progressiva sul terreno dell'esecuzione criminosa, sicché l'espressione " mette altrimenti in circolazione" assume un significato più ampio di quella di "porre in vendita".
Con specifica attinenza al delitto in esame, richiamati il suo oggetto giuridico sopra evidenziato e gli elementi peculiari, occorre indagare sulla differenza esistente tra il mettere altrimenti in commercio previsto dall'art.516 c.p. e l'espressione in esame, giacché le due locuzioni potrebbero essere ritenute quali sinonimi ovvero equivalenti oppure diverse.
Non sembra possibile accedere alla prima opinione sia per l'oggettiva differenza lessicale sia per la diversità riscontrata nella terminologia in altri delitti sia per la vicinanza tra i due reati, la quale non spiegherebbe una differente terminologia se non in base ad una difformità concettuale.
Tali considerazioni lessicali, logiche e sistematiche sono avvalorate dall'oggettività giuridica precipua di questo delitto non limitata soltanto alla tutela della lealtà nei rapporti commerciali, ma caratterizzata da un'anticipazione della punibilità rispetto ai momenti della vendita o della consegna della cosa ad un destinatario determinato, sicché il reato in esame tutela aspetti prodromici rispetto al delitto di frode in commercio ed attua quella protezione preventiva dei consumatori, su cui si basa la moderna normazione in materia, presentandosi quale fronte avanzato in difesa non solo del bene della buona fede e dell'affidamento commerciale, giacché sia pure in via indiretta, protegge il marchio e la proprietà intellettuale come il distinto delitto di falso (art.474 c.p.) tutela in via mediata anche il consumatore.
Un simile approdo interpretativo insieme con la considerazione che sono incriminati autonomamente atti preparatori alla frode in commercio tramite una condotta consistente nel semplice mettere altrimenti in circolazione prodotti irregolari, diretta ad una cerchia indeterminata di consumatori, prima ancora della messa in vendita della merce rende poco condivisibile l'affermazione di un illustre studioso secondo cui la locuzione "mette altrimenti in circolazione" si riferirebbe soltanto alla possibilità di includere ipotesi di cessione di beni a titolo di liberalità o beneficenza. Nè tanto meno sembra di potersi condividere la tesi di altro chiaro autore in base alla quale la messa in circolazione si concreta in qualsiasi forma di messa in contatto con il mercato dei consumatori cioè in una condotta in cui il movimento materiale della cosa deve essere comunque rigorosamente contrassegnato dalla messa a disposizione del pubblico.
Infatti simili opzioni e soprattutto l'ultima non spiegano la differenziazione esistente tra messa in commercio ed in circolazione e giungono a ritenere le due espressioni quali sinonimi ed ad appiattire le stesse nella nozione di porre in vendita, la quale finisce con l'informare di sè tutta la disciplina in contrasto con quanto già evidenziato sulle caratteristiche lessicali, logiche, sistematiche e teleologiche della locuzione e con l'oggetto giuridico del delitto in esame, opportunamente chiarito dagli stessi autori. In realtà i fautori della prima tesi comprendono nell'espressione qualsiasi attività che miri a fare uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, includendo pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita ed escludendo soltanto la mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o il deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.
In conclusione, quindi, avuto riguardo all'oggetto giuridico del delitto in parola, ad un'esegesi che tenga conto della diversità lessicale tra mettere in circolazione e mettere in commercio, al l'inquadramento sistematico della normativa in materia e del reato in esame in particolare ed alle finalità della disciplina quale risulta da un'interpretazione evolutiva del precetto deve affermarsi che la locuzione "mette altrimenti in circolazione" si riferisca a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore ed includa pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita ed escluda soltanto la mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o il deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.
Una simile accezione appare conforme alla terminologia utilizzata dal legislatore e coincide con l'orientamento giurisprudenziale prevalente di questa Corte, giacché l'espressione più volte citata comprende qualsiasi attività prodromica alla vendita, che abbia comportato la messa in circolazione della merce cioè un atto diffusivo (Cass. sez. III c.c. 11 dicembre 1995 dep. 20 gennaio 1996 n. 4374, P.M. in proc. Dubini rv. 204196 in tema di semplice presentazione della merce per lo sdoganamento).
Infatti la messa in circolazione della merce è stata rinvenuta nel transito nel territorio nazionale di beni asseritamente destinati ad essere venduti all'estero (Cass. sez. VI ud 4 dicembre 1968 dep 18 gennaio 1969, Koren rv.109990), ma viene esclusa dalla semplice detenzione del prodotto (Cass. sez. III 22 giugno 1970 n. 589, D'Amodio rv.114551 e Cass. sez. III 20 novembre 1961 n. 2627, Cozzolino rv.98702 per merce tenuta in un vano dell'abitazione non destinato al commercio, pur se detta pronuncia configura la messa in circolazione ogniqualvolta la merce irregolare sia posta a disposizione del Pubblico, ancorché non abbia formato oggetto di un concreto negozio di compravendita cui adde con argomentazioni simili alla pronuncia da ultimo citata Cass. sez. VI ud. 18 novembre 1989 dep. 24 maggio 1990,Salvio rv.184376).
Nella fattispecie in esame, secondo quanto esattamente rilevato dalla Corte meneghina "i rapporti tra la ditta dell'imputato e la DE RA erano stati prodromici e necessari alla successiva vendita dei prodotti stessi da parte della soc. CIFA", sicché il reato appare integro nella sua materialità in considerazione che l'elemento oggettivo del delitto consiste pure "nell'attività prodromica alla diffusione dei.. prodotti".
Peraltro, poiché la traditio dalla ditta produttrice a quella distributrice tendeva a porre in contatto i potenziali acquirenti con la merce irregolare è configurabile la messa in circolazione della stessa, pur accedendo alla tesi restrittiva sostenuta da parte della dottrina e della giurisprudenza citata.
Rilevata la sussistenza del delitto di cui all'art.517 c.p. nella condotta tipizzata, il diffuso e complesso motivo censura pure la manifestamente illogica motivazione sull'elemento soggettivo del reato e la violazione del precetto in esame per carenza di dolo. Al riguardo se la ricerca effettuata dall'imputato al fine di accertare se esistessero marchi similari a quello prescelto "LISABEL" può assumere, in astratto, un significato ancipite, giacché può essere indice di buona fede ovvero di una particolare callidità, la stessa, in maniera perfettamente logica, viene considerata quale tentativo di precostituirsi un alibi ovvero argomenti a discolpa, ove si consideri la notorietà del marchio LIABEL, secondo quanto ha esattamente evidenziato il giudice di primo grado.
Detta ultima circostanza, contrariamente a quanto opina il ricorrente, non è per nulla contraddittoria rispetto all'affermazione della responsabilità dell'imputato, giacché la notorietà del marchio non ne esclude la possibile confondibilità per il consumatore medio, avuto riguardo a tutti gli elementi rilevati nella fattispecie concreta dai giudici di merito con giudizio in fatto i insindacabile in sede di legittimità, perché immune da vizi.
L'ultimo motivo attinente all'omessa motivazione in ordine alla regolare costituzione della parte civile appare inammissibile per plurime ragioni.
Infatti non può ritenersi ritualmente proposto in appello per la omessa individuazione in epigrafe, per la parentetica discussione, in sede di esposizione del fatto. della pretesa irregolarità dell'atto di conferimento della procura speciale e per la genericità e perplessità della deduzione nonché per l'omessa tempestiva eccezione sicché è del tutto inutile trattarne, indipendentemente dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte che ritiene inoppugnabile l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile (Cass. sez. VI 25 maggio 1994 n. 6132, Bono ed altri rv. 198300 ex plurimis, ma contra di recente Cass. sez. III 3 ottobre 1997 n. 8962, Ruggeri rv.208448).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 25 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1998