Sentenza 15 marzo 2017
Massime • 1
Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, è rilevabile d'ufficio l'inammissibilità dell'istanza dell'imputato volta ad ottenere l'autorizzazione a trasferire il luogo del domicilio degli arresti domiciliari, qualora tale istanza non sia stata, ai sensi dell'art. 299, commi 3 e 4 bis cod, proc. pen., notificata alla persona offesa o al suo difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2017, n. 29770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29770 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2017 |
Testo completo
475-94 29770-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA n. 455/17 Dott. FAUSTO IZZO Presidente Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere- Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere rel.- REGISTRO GENERALE - Consigliere - n. 5944/2017 Dott. ALESSANDRO RANALDI Dott. LOREDANA MICCICHE' - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA MA n. 28/08/1980 avverso la ordinanza n.291/2016 del TRIBUNALE della LIBERTA' di CAGLIARI in data 11/01/2017 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Mariella DE MASELLIS, la quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio e trasmissione atti. де Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza camerale del 10/01/2017, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. preso il Tribunale di Lanusei aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata a RA MA, indagato per i reati di detenzione di ingente quantità di stupefacente e rapina aggravata.
2. In particolare, il Tribunale ha rilevato che i difensori non avevano provveduto a notificare l'istanza di modifica del regime cautelare alla persona offesa del reato di rapina, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 299 co. 3, cod. proc. pen. per tutti i reati commessi con violenza, anche morale, alla persona, inammissibilità che avrebbe dovuto dichiarare lo stesso G.i.p. e che, in difetto, il Tribunale ha ritenuto di dover rilevare in sede di gravame cautelare.
3. La difesa del RA ha proposto ricorso ex art. 311 codice di rito, deducendo violazione di legge ed erronea applicazione della legge processuale, nonché vizio della motivazione, rilevando che nel novero delle persone offese cui va notificata l'istanza di sostituzione della misura cautelare non possono rientrare le vittime occasionali del reato, allorché la violenza si collochi cioè al di fuori di un pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima, la ratio della legge 119/2013 essendo quella di favorire una forma di interlocuzione tra tali soggetti. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.
2. A norma dell'art. 299 comma 3, cod. proc. pen., nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.), che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura del richiedente e a pena di inammissibilità della stessa, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questi, alla persona offesa medesima.
3. Nel provvedimento censurato, il Tribunale ha rilevato l'omessa notifica al difensore della persona offesa o, in sua mancanza, a quest'ultima, con riferimento a uno dei reati per cui è stata emessa la misura [una rapina ai danni di un soggetto che la stessa parte ricorrente ha indicato in ricorso (cfr. pag. 1 dell'atto difensivo)]. Ne consegue la correttezza della declaratoria di inammissibilità, alla luce del chiaro tenore letterale della norma che non distingue tra i delitti commessi con violenza sulle persone, nel senso che il ricorrente propone. L'interpretazione allegata a difesa, infatti, è smentita da numerose pronunce di questa Corte, intervenuta per chiarire la portata della norma. Si è a tal proposito precisato infatti che, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, anche un'istanza dell'imputato volta ad ottenere l'autorizzazione a 2 Ye trasferire il luogo del domicilio degli arresti domiciliari è inammissibile, ai sensi dell'art. 299, commi 3 e 4 bis cod, proc. pen., se non notificata alla persona offesa o al suo difensore (cfr. sez. 5 n. 18565 dell'08/01/2016, Rv. 267292). Quanto alla nozione di "delitti commessi con violenza alla persona", si è pure chiarito che essa include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato (cfr. sez. 2 n. 30302 del 24/06/2016, Rv. 267718, in tema di estorsione posta in essere con minaccia). A tali principi anche questa Corte intende uniformarsi, ritenutane la coerenza con la ratio della sanzione processuale, con la quale il legislatore ha inteso garantire, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'adeguata informazione della vittima del reato circa l'evoluzione del regime cautelare in atto e, quindi, la possibilità per la stessa di fornire eventuali elementi ulteriori al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell'art. 121 del codice di rito (cfr. sez. 6 n. 35613 del 23/07/2015, Rv. 264342).
4. Quanto, poi, alla rilevabilità della causa d'inammissibilità da parte del giudice del gravame, questa Corte ne ha affermato la deducibilità e rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo cautelare (cfr. sez. 2 n. 33576 frl 14/07/2016, Rv. 267500, in fattispecie in cui si è precisato che, in sede di appello cautelare, il controllo officioso del giudice prescinde totalmente dal principio devolutivo, fissato in generale dall'art. 597 cod. proc. pen., in quanto attiene alla legittimità del provvedimento impugnato).
5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p. Deciso in Roma il 15 marzo 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore thell Fausto Gabriella Cappello Cathelle Cappello Depositata in Cancelleria Oggi. 14 GIU. 2017 EMA UI Il Funzionano Giudiziario Patricia Ciorra 3