Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 2
Posto che la dichiarazione, anche per fatti concludenti, con la quale viene esercitata la facoltà di scelta, prevista dall'art. 72 legge fall., ed applicabile, in virtù del richiamo operato dall'art. 201 della stessa legge, anche alla liquidazione coatta amministrativa, dello scioglimento del contratto attinente all'obbligo di trasferimento di un bene assunto dal fallito, o dal soggetto sottoposto a liquidazione, e non ancora eseguito, ha natura sostanziale di atto di esercizio di un diritto potestativo, da solo idoneo a produrre l'effetto dello scioglimento del vincolo, indipendentemente da una pronuncia del giudice che ha efficacia meramente dichiarativa, l'occupazione dell'immobile, da parte del socio di una cooperativa edilizia in liquidazione coatta amministrativa, che sia assegnatario dell'alloggio e sia stato immesso nel relativo possesso, diviene priva di titolo dal momento in cui gli organi della procedura abbiano esercitato la facoltà di sciogliersi dall'obbligo di trasferire l'immobile già assegnato al socio. Ne consegue che da tale momento deve essere riconosciuto alla liquidazione della cooperativa il diritto al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva e per il deterioramento dell'immobile.
La facoltà, attribuita al curatore fallimentare dall'art. 72 legge fall., applicabile, in virtù del richiamo operato dall'art. 201 della stessa legge, anche agli organi della liquidazione coatta amministrativa, di sciogliersi dal contratto inerente all'obbligo di trasferimento di un bene stipulato dal fallito e non ancora eseguito, deve essere riconosciuta anche nell'ambito dei rapporti di scambio tra la cooperativa edilizia ed i soci della stessa, con riferimento all'atto traslativo dell'immobile al socio assegnatario dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5113 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PE AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TIZIANO 80, presso l'avvocato RICCIARDI PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RISERVA VERDE S.c.r.l. in liquidazione coatta amministrativa;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 18852/98 proposto da:
RISERVA VERDE Società cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso l'avvocato BERNARDI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PE AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2301/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata l'08/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Turetta, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Bernardi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale del primo motivo, l'assorbimento del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.c.r.l. Riserva Verde in liquidazione coatta amministrativa conveniva in giudizio CA NZ, socio della cooperativa, chiedendo che lo stesso fosse condannato al rilascio di un immobile di proprietà della cooperativa, che assumeva essere detenuto senza titolo dal convenuto, nonché al pagamento di una indennità per l'occupazione abusiva dell'immobile.
Il convenuto si costituiva deducendo l'indeterminatezza della domanda, per non essere stata precisata la causa petendi, e comunque la legittimità del suo possesso, in quanto assegnatario dell'immobile per il quale aveva versato il corrispettivo di lire 220.759.736=. In via riconvenzionale chiedeva che il Tribunale pronunziasse, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., sentenza che tenesse luogo dell'assegnazione definitiva;
in subordine chiedeva la condanna della cooperativa alla restituzione della somma da lui versata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con sentenza del 17 novembre 1994 il Tribunale di Roma rigettava la domanda principale e quella riconvenzionale;
dichiarava la propria incompetenza rispetto alla domanda riconvenzionale subordinata e compensava tra le parti le spese di giudizio. In particolare, il Tribunale osservava che, indipendentemente dalla mancata precisazione della causa petendi, indicata soltanto in comparsa conclusionale, con riferimento, tra l'altro, allo scioglimento del contratto ai sensi degli artt. 201 e 72 l. fall., si doveva escludere una detenzione senza titolo da parte del NZ, anche considerando che la stessa attrice lo qualificava come socio della cooperativa ed assegnatario dell'alloggio detenuto;
pertanto, la domanda di rilascio, di natura personale e non reale, non essendo in questione la proprietà dell'immobile, doveva essere respinta. La domanda riconvenzionale doveva essere respinta in quanto l'atto di assegnazione non conteneva gli elementi essenziali, tra cui il prezzo di vendita, per la stipulazione del contratto definitivo. Per ciò che concerneva, infine, la domanda di accertamento del credito, la relativa competenza apparteneva agli organi della liquidazione. Avverso detta sentenza la s.c.r.l. Riserva Verde proponeva gravame, che la Corte di Roma accoglieva parzialmente, dichiarando sciolto "il contratto preliminare intercorso tra la cooperativa ed il NZ" e condannando quest'ultimo al rilascio dell'immobile. In particolare, la Corte di appello osservava che: 1) le assegnazioni ai soci dovevano ritenersi soggette alla disciplina della edilizia economica e popolare, in quanto, malgrado la cooperativa fosse del tipo cd. "libero" e cioè non soggetta a contributo da parte dello Stato, la predetta disciplina era espressamente richiamata dallo statuto della cooperativa;
2) la proprietà degli alloggi assegnati si acquistava, pertanto, con la stipulazione del mutuo individuale, come previsto dagli artt. 98, 139 e 229 del r.d. n. 1165 del 1938; 3) il verbale di assegnazione conteneva un vero e proprio preliminare di vendita poiché da esso risultava l'indicazione del bene venduto e del relativo prezzo, sia pure attraverso i parametri desumibili dalle quote;
4) legittimamente, pertanto, i liquidatori si erano sciolti dal preliminare esercitando la facoltà ad essi attribuita dagli artt. 201 e 72 l. fall.; 4) il socio assegnatario poteva far valere il suo credito nel passivo della liquidazione coatta amministrativa;
5) la cooperativa non aveva diritto ad alcuna indennità di occupazione poiché il preliminare si era sciolto soltanto con la sentenza di appello e, pertanto, sino a quel momento l'occupazione era stata legittima.
CA NZ ricorre per cassazione, deducendo tre motivi. La s.c.r.l. Riserva Verde in l.c.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, deducendo due motivi, illustrati anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione degli artt. 163, 329, 324 e 350 c.p.c, lamentando che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la s.c.r.l. Riserva Verde avesse impugnato nella sua interezza la decisione di primo grado, mentre in realtà sul punto della indeterminatezza della causa petendi, affermata dal primo giudice, non vi era stato appello con la conseguenza che sul punto si era formato il giudicato. In ogni caso, anche a ritenere che il gravame avesse investito l'intera decisione di primo grado, la Corte di merito aveva omesso di pronunziarsi sulla questione, che aveva carattere decisivo.
Il motivo è infondato.
Infatti, come risulta dalla sentenza di primo grado, peraltro fedelmente riportata nel ricorso (pag. 12), la pretesa indeterminatezza della causa petendi è stata soltanto una considerazione ulteriore e non una ratio decidendi, fondata, invece, sulla natura personale dell'azione e sulla legittimità della detenzione da parte del NZ. L'uso dell'espressione "indipendentemente dalla mancata specificazione della causa petendi" indica chiaramente che tale rilievo, neppure approfondito ed in apparente contrasto con l'attribuzione all'azione di natura personale, è stato svolto soltanto ad abundantiam e non rappresenta il fondamento della decisione. Il che esclude la formazione di un giudicato sul punto, esonera dall'accertare se in relazione a tale ultronea argomentazione vi sia stato o meno un (inammissibile) motivo di appello, da parte della s.c.r.l. Riserva Verde, ed esclude il vizio di omessa pronunzia da parte della Corte di appello. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 72 e 201 l. fall.; dell'art. 1351 cod. civ. e dei principi stabiliti dal r.d. n. 1165 del 1938, lamentando che la Corte di merito ha erroneamente qualificato come contratto preliminare l'atto di prenotazione dell'alloggio, al quale conseguentemente è inapplicabile la facoltà di sciogliersi dal contratto, prevista dagli artt. 201 e 72 l. fall.. Il motivo è infondato. La questione della qualificazione dell'atto di assegnazione è irrilevante ai fini della possibilità degli organi della liquidazione coatta amministrativa di esercitare la facoltà di scioglimento prevista dall'art. 72 l. fall.. Questa Corte ha più volte affermato che l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti può riguardare non solo l'ipotesi di contratto preliminare (art. 1351 cod. civ.), ma ogni altra fattispecie dalla quale derivi la stessa obbligazione di prestare il consenso. Ne consegue che la domanda di esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. può essere proposta anche nei confronti di una società cooperativa che abbia come oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci di fronte al rifiuto della società di prestarsi, in concorso di tutte le circostanze richieste, all'atto traslativo dell'immobile al socio assegnatario (Cass. 17 luglio 1980, n. 4649; Cass. 21 febbraio 1992, n. 2120). D'altro canto, la facoltà di sciogliersi dal rapporto pendente è prevista, in relazione alla vendita, dal l'art. 72 l. fall., interpretato come principio generale applicabile a tutti i rapporti di scambio nel fallimento e nelle procedure cui detta disciplina è estesa dalla legge con specifici richiami (Cass. 22 maggio 1996, n. 4715). Da ciò consegue che esattamente la Corte
di merito, indipendentemente dalla possibilità di qualificare l'atto di assegnazione come contratto preliminare, ma sul presupposto che nella fattispecie sussisteva l'obbligo di trasferire un bene nell'ambito di un rapporto di scambio tra la cooperativa ed il socio, ha ritenuto applicabile la facoltà di sciogliersi dal rapporto prevista dall'art. 72 l. fall.. Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce violazione degli artt. 83 e 84 cod. proc. civ. e degli artt. 1708, 1387 ss., 2230 ss., lamentando che l'originaria domanda di rilascio di un immobile che si pretendeva occupato abusivamente era stata integrata dal difensore con la richiesta di scioglimento del contratto, mentre tale atto rientrava nel potere dispositivo spettante alla parte in via esclusiva.
Il motivo è infondato.
Come lo stesso ricorrente riferisce fedelmente nelle premesse dell'atto di impugnazione (pag. 4), il difensore non ha affatto esercitato la facoltà, spettante agli organi della procedura, di sciogliersi dall'obbligo di trasferire la proprietà di un bene, ma, nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, ha affermato che i liquidatori della s.c.r.l. Riserva Verde, con l'esercizio dell'azione si erano sciolti tacitamente e per facta concludentia dall'obbligo in questione.
Pertanto, all'iniziativa del difensore è riconducibile soltanto la formulazione di una eccezione in senso proprio nel giudizio di appello. Al contrario, premesso che, come esattamente ritenuto dalla Corte di appello, l'esercizio della facoltà di scelta del curatore non richiede forme particolari e può avvenire anche per "facta concludentia" (cfr. ex pluribus e da ultimo Cass. S.U. 14 aprile 1999, n. 239; Cass. n. 4715/1986 cit.; Cass. 14 maggio 1996, n. 4483), la richiesta di rilascio dell'immobile, malgrado l'espresso riconoscimento che il convenuto fosse un socio della cooperativa ed avesse prenotato l'alloggio in questione, era riconducibile agli organi della liquidazione e ben poteva manifestare un esercizio della facoltà di scelta attribuita dagli artt. 72 e 201 l. fall. incompatibile con la volontà di dare seguito alla assegnazione. Il ricorrente, peraltro, neppure censura la motivazione dell'impugnata sentenza nel punto in cui ha ritenuto che il liquidatore aveva esercitato per fatti concludenti la facoltà di scelta attribuitagli dalla legge.
Con il primo motivo la ricorrente incidentale deduce violazione degli artt. 1351, 1376 e 2043 cod. civ. nonché vizio della motivazione;
in particolare, si duole che la Corte di merito, pur riconoscendo che non vi era stato trasferimento della proprietà in favore del NZ, abbia comunque escluso che l'occupazione dell'immobile potesse considerarsi abusiva. Inoltre, si duole che la Corte di appello abbia omesso di pronunziare sulla domanda di risarcimento dei danni per il deterioramento dell'immobile.
Il motivo è infondato. La Corte di merito, confermando sul punto la decisione del primo giudice, ha ritenuto che la detenzione, pur in mancanza di un formale atto di immissione in possesso, non poteva considerarsi illegittima in considerazione della assegnazione dell'alloggio, impropriamente parificata ad un preliminare di vendita, e del pagamento da parte dell'assegnatario NZ della somma di lire 200.000.000 per l'acquisto del bene. L'idoneità di tale situazione a legittimare la detenzione non è stata investita dalla doglianza, rivolta invece a censurare l'assunto della legittimità della detenzione, pur in assenza di un trasferimento della proprietà. La tesi della liquidazione è, tuttavia, erronea poiché ipotizza che la legittimità della detenzione sia ricollegabile soltanto al trasferimento della proprietà, senza tenere conto che la detenzione può essere ricondotta anche alla anticipata esecuzione di un futuro trasferimento di proprietà, al quale, come ritenuto dalla Corte di merito, la cooperativa era obbligata.
Affermando la legittimità della detenzione, la Corte di merito ha anche implicitamente rigettato la domanda di risarcimento dei danni per il deterioramento dell'immobile, conseguente al suo uso normale. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione degli artt. 72 e 201 l. fall. nonché il vizio di motivazione;
in particolare, si duole che la Corte di merito, dopo avere ritenuto che la detenzione dell'immobile da parte del NZ sia divenuta priva di titolo soltanto quando la cooperativa si è sciolta dall'obbligo di trasferire la proprietà dell'immobile, ha poi erroneamente individuato tale momento in quello della pronunzia della sentenza di secondo grado anziché in quello in cui il NZ aveva avuto conoscenza della scelta degli organi della procedura di sciogliersi dall'obbligo di trasferire l'immobile.
Il motivo è fondato. La dichiarazione, anche per fatti concludenti, con cui viene esercitata la facoltà di scelta prevista dall'art. 72 l. fall. ha natura sostanziale di atto di esercizio di un diritto potestativo, da solo idoneo a produrre l'effetto dello scioglimento dal vincolo, indipendentemente da una pronunzia del giudice. Infatti, il curatore (ed il commissario liquidatore per effetto del richiamo contenuto nell'art. 201 l. fall.) ha la facoltà di sciogliersi dal contratto e non soltanto la facoltà di chiedere al giudice di pronunziare tale scioglimento. Pertanto, la dichiarazione di scelta è immediatamente produttiva di effetti e la sentenza che ne prende atto ha efficacia meramente dichiarativa e non già costitutiva. Per tale ragione l'occupazione dell'immobile, da parte del socio di cooperativa edilizia che sia assegnatario di un alloggio e sia stato immesso nel relativo possesso, diviene senza titolo, nel caso in cui la cooperativa venga sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, dal momento in cui gli organi della procedura abbiano esercitato la facoltà di sciogliersi dall'obbligo di trasferire l'immobile già assegnato al socio. Da tale momento, salve eventuali limitazioni della domanda, deve essere riconosciuto alla liquidazione della cooperativa il diritto al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva e per il deterioramento dell'immobile. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo di detto ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001