Sentenza 7 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/07/2003, n. 10664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10664 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
ee 62740 Oggetto Tassa concessione ESENTE DA REGISTRAZIONE governativa. Iscrizione AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 società nel registro N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 delle imprese. MATERIA AÝRIBUTARIA Rimborso. REPUBBLICA ITALTA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 06 64/03 LA CORTE SUPE MA SEZIONE QUINT. CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G.N.3909/99 23879 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Cron. Dott. Umberto Atripaldi Consigliere Rep. Dott. ST Bielli Consigliere Ud. 22/04/03 Dott. ST Schirò Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62440 sul ricorso proposto da: Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso ee. 19160 1'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- ricorrente -
CA BARi
contro
ST IR e FI, s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t. - intimata- avversO la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 760/98, depositata il 14.7.1998 e notificata il 19.12.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1109 1 udienza del 22.4.2003 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità O, in subordine, il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con atto di citazione notificato il 22.6.1995, la ST IR & FI s.r.l. convenne in giudizio davanti al tribunale di Bari l'amministrazione finan- ziaria dello Stato per sentirla condannare alla resti- tuzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale concessione governativa sulle società, per gli anni di dal 1985 al 1992, per un totale di Lire 19.500.000, con gli interessi legali, deducendo che il pagamento non era dovuto, per contrasto della normativa nazionale con le disposizioni degli articoli 10 e 12 della direttiva CEE n. 335 del 17.7.1969, così come statuito dalla sentenza 20.4.1993 della corte di giustizia CEE. L'amministrazione convenuta, costituendosi in giudizio, eccepì l'incompetenza territoriale del tribunale di Bari, la decadenza dal diritto al rimborso per decor- renza del termine triennale stabilito dall'articolo 13, D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 641 e l'infondatezza della domanda nel merito, stante la funzione remunerativa del 2 tributo che lo rendeva compatibile, almeno in parte, con la normativa comunitaria. 2.- Avverso la sentenza depositata il 18.3.1997, con cui il tribunale, rigettata ogni eccezione, aveva accolto integralmente la domanda, 1'amministrazione finanziaria propose appello, insistendo sulle richie- ste, già formulate in primo grado, d'incompetenza ter- ritoriale del tribunale adito, d'intervenuta decadenza dal diritto al rimborso e di non debenza degli interessi legali nella misura richiesta. 3.- La corte d'appello di Bari, con sentenza depo- sitata il 14.7.1998, pronunziata nel contraddittorio delle parti, accolse parzialmente l'appello proposto dall'amministrazione, ritenendo che la contribuente era decaduta dal diritto al rimborso delle somme versate relativamente agli anni 1985, 1986 e 1987, e che, sulle residue somme da rimborsare, pari a Lire 16.500.000, gli interessi erano dovuti al tasso semestrale del 3%, stabilito all'epoca per i rimborsi di tasse ed imposte indirette sugli affari;
dichiarò, infine, interamente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 4.- Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, tempestivamente notificato e depositato, il ministero 3 delle finanze deducendo due motivi, cui non resiste l'intimata società ST IR & FI. MOTIVI DELLA DECISIONE 5.- Col primo motivo di gravame l'amministrazione ricorrente chiede, ai sensi dell'articolo 360, 1° CO.1 n. 3, c.p.c., l'annullamento della sentenza impugnata 11, legge 23 dicembre in applicazione dell'articolo 1998, n. 448, jus superveniens entrato in vigore il 1°.1.1999, con riferimento sia alla disposizione che stabilisce, per gli anni dal 1985 al 1992, il pagamento della tassa fissa di Lire 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle società, ed un'ulteriore tassa forfetaria annuale di Lire 400.000 per l'iscrizione di altri atti sociali, sia al tasso degli interessi dovuti dall'erario sui rimborsi delle somme indebitamente percette a tale titolo, stabilito nella misura legale del 2,5% dal D.M. 10 dicembre 1998 (in G.U. n. 289 dell'11.12.1998). Sostiene quindi che, ai sensi del citato articolo 11, legge n. 448/1998, dalla somma restituenda alla società intimata devono essere detratte le suddette tasse fis- se;
che, inoltre, sulla somma residua dovuta а rimbor- so, gli interessi debbono essere calcolati al 2,5%, a decorrere dalla data della relativa istanza;
con esclu- sione della rivalutazione monetaria e degli interessi 4 r anatocistici. 6.- La censura è infondata, e deve perciò essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte. 7.- Preliminarmente si osserva che è possibile tener conto, nel giudizio di cassazione, delle norme soprav- venute dopo la pubblicazione della sentenza di secondo grado, purché sulla materia interessata dallo jus superveniens non siasi formato il giudicato (Cass. nn. 10483/2000, 11625/1999, 7279/1999, 7052/1999, con rife- rimento specifico all'argomento in esame). L'amministrazione, attuale ricorrente, appellò la sentenza di primo grado, con cui il tribunale di Bari l'aveva condannata al pagamento della somma chiesta а rimborso dalla società IR, esclusivamente con riguardo alle questioni concernenti la competenza territoriale del giudice adito, la decadenza dal diritto al rimborso ed il tasso degli interessi. Nor. impugnò affatto, neppure in via subordinata, la statuizione relativa alla fondatezza della domanda nel merito ed all'entità del debito erariale per il rimborso. Sulla richiesta contenuta nel presente motivo di ricorso, concernente l'entità delle somme da rimborsare - che dovrebbero essere decurtate, secondo l'ammini- ricorrente, di Lire 1.700.000 complessiva- strazione 5 Я mente per tasse d'iscrizione e di rinnovo, ai sensi del richiamato jus superveniens -, si è quindi formato il giudicato che, per la ragione detta, preclude l'esame applicabilità della nuovarelativo all'eventuale disciplina.
8. L'ulteriore richiesta, contenuta in questo motivo, concernente il tasso degli interessi da applicare al rimborso a decorrere dalla relativa domanda, indicato dispostonella misura del 2,5% per il combinato dell'articolo 11, CO. 3, legge n. 448/1998 e del D.M. 10 dicembre 1998 cit., deve essere rigettata per le ragioni indicate di seguito. 8.1. - Correttamente la corte barese ha applicato, quanto al saggio d'interesse, la normativa di carattere più generale per i rimborsi in materia di tasse e d'imposte indirette sugli affari, prevista dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni (Cass. n. 8651/1998).
8.2. In effetti, la sentenza 10.9.2002 della corte di in cause riunite giustizia delle Comunità Europee, 216/99 e 222/99 in attesa della quale (oltre che del- - la decisione sull'eccezione d'illegittimità costituzio- nale di detto jus superveniens, sollevata dal tribunale di Milano e dichiarata manifestamente inammissibile dalla corte costituzionale con ordinanza n. 249/2001) 6 r questo giudizio era stato rinviato con ordinanza in ha statuito in proposito (punto 79 data 8.6.2000 della motivazione e punto 3 del dispositivo) che "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti subordinano la restituzione di un tributo norme che dichiarato incompatibile con il diritto comunitario... a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applichereb- bero, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi". Non ha invece importanza (punto 76) il fatto che le modalità di calcolo dell'in- teresse siano eventualmente meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione d'indebito fra privati, ai sensi dell'articolo 2033 c.c.. par. 8.2, si 8.3. In virtù della decisione citata al diversamente da quanto deve pertanto escludere ritenuto, in epoca anteriore e sullo specifico punto, da Cass. nn. 12025 e 5313 del 1999 -- la conformità all'ordinamento comunitario e, quindi, la legittimità della norma invocata quale jus superveniens dall'ammi- relativamente al tasso d'inte- nistrazione ricorrente, resse, giacché esso calcolato ad anno dal citato articolo 11, legge n. 448/1998, e risulta quindi inferiore a quello semestrale attribuito dal combinato disposto dei richiamati articoli 1 e 5, legge n. 7 r 29/1961 e successive modificazioni, pur essendo identico il saggio del 2,5%, stabilito dall'articolo 3, co.141, legge 23 dicembre 1996, n.662, a decorrere dal 1°.
1.1997. La richiesta relativa alla misura del tasso d'interesse è quindi infondata, essendo stata correttamente appli- cata dalla corte di merito la disciplina più generale in materia di rimborsi fiscali, derivante dalle richiamate norme della legge n. 29/1961. 9.- Gli ulteriori profili di censura, relativi alla decorrenza degli interessi sulle somme dovute a all'esclusione della rivalutazione monetaria rimborso, e degli interessi anatocistici, non hanno alcuna rilevanza in quanto non corrispondono al contenuto né colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale attribuisce gli interessi "a decorrere dalla data istanze amministrative di rimborso"delle come richiesto in ricorso, e non contiene alcuna statuizione riguardo a rivalutazione monetaria ed interessi anatocistici;
non potendo peraltro considerarsi compre- sa nella pronunzia relativa agli interessi principali l'eventuale condanna per maggiori danni da svalutazione monetaria e per detti interessi anatocistici, non pro- nunciabile d'ufficio dal giudice (Cass. nn. 8377/2000, 6373/1995). 8 r Col secondo motivo di ricorso la sentenza d'ap- 10.- pello è censurata, ai sensi dell'articolo 360, 1° CO., nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2033 c.c., ed è reiterata la richiesta di secondo il combinato dispostocalcolo degli interessi dell'articolo 11, co. 3, legge n. 448/1998 e del D.M. 10 dicembre 1998 (jus superveniens). 10.1.- L'amministrazione ricorrente afferma testual- mente, in primo luogo, che: "Il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata è del tutto errato" giacché, "trattandosi di controversia tributaria... non trova applicazione l'art. 2033 cod. civ., bensì la speciale legislazione relativa agli interessi di cui trattasi”. Anche in questo caso, non è colta la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte barese, richiamandosi espressamente alla giurisprudenza di questo supremo collegio (cui adde, posteriormente alla decisione in esame, Cass. nn. 12025/1999, 5313/1999, 8651/1998), ritiene appunto doversi applicare, in tema d'interessi sui rimborsi in questione, "non già la disciplina comune dettata dal codice civile in materia di ripetizione di indebito, ma la disciplina speciale sul rimborso di tasse non dovute”. Disciplina che, per le ragioni addotte sopra, ai punti 8.2-8.3, è quella disposta dall'articolo 5, legge n. 29/1961. 9 s ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA concernente la misura del 10.2. Quanto alla richiesta con questo motivo di tasso d'interesse, reiterata censura, valgano a motivarne il rigetto le ragioni pure addotte sopra, ai punti 8-8.3. 11.- Per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Nulla devesi disporre riguardo alle spese di questo giudizio, perché l'intimata ST IR & FI s.r.l. non vi ha svolto difese.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V - tributaria, il 22 aprile 2003. sezione civile presidenteشناi elimanPorti Il consigliere est. Яшных цит IL CANCELLERE C1 CANCELLERIADEPOSITATO IN CANGE. 2003 Dr. Ennio Amicone Oggi IL CANCELLIERE C1 Dr. Мно 10