Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 1
Il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo per reati che non comportano l'applicazione della misura aggiuntiva dell'isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la riduzione nella pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte edu con la sentenza del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, soltanto se nel corso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito abbreviato e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di quel giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2014, n. 34158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34158 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 04/07/2014
Dott. CAIAZZO Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2217
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 5560/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DU IO N. IL 11/03/1950;
avverso l'ordinanza n. 8/2013 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE, del 25/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIAZZO LUIGI PIETRO;
lette le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 25.11.2013 la Corte di assise d'appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza con la quale DU IO aveva chiesto la sostituzione della pena dell'ergastolo - inflittagli con sentenza della Corte di assise d'appello di Firenze in data 3.10.1990, divenuta esecutiva in data 3.4.1991 - con quella di anni trenta di reclusione.
La Corte di assise d'appello rilevava che il DU era stato giudicato in epoca in cui, in ordine al reato ascrittogli, non era consentito l'accesso al rito abbreviato, e quindi non erano applicabili nei suoi confronti i principi affermati con la decisione in data 19.9.2009 della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso CO
contro
Italia, principi recepiti dalla Corte costituzionale con la sentenza 210/2013. Inoltre, riteneva del tutto inconferente il parallelismo tra la questione oggetto dell'istanza e l'applicazione dell'art. 4 bis O.P. anche a condanne per delitti commessi prima dell'introduzione della suddetta norma, essendo la stessa di natura processuale e non sostanziale.
Riteneva, infine, che non potesse essere ravvisata alcuna incompatibilità dell'ergastolo con i principi della Convenzione EDU, poiché il predetto art. 4 bis non impedisce l'accesso alle misure alternative alla detenzione nei confronti dei condannati alla pena dell'ergastolo, ma richiede per l'ammissione alla predette misure un comportamento positivo e tangibile che consenta di riconoscere la maturata presa di distanza dell'interessato dai delitti in espiazione.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente DU MA, chiedendone l'annullamento per gli stessi motivi già proposti davanti alla Corte di assise d'appello di Firenze. Il fatto che il ricorrente non avesse potuto chiedere l'ammissione al rito abbreviato, all'epoca del processo non previsto per il delitto contestatogli, avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento con imputati che, in seguito, pur versando in un'identica posizione processuale, avevano potuto usufruire dello sconto di pena previsto per la scelta del suddetto rito.
Il trattamento più favorevole doveva quindi essergli esteso, tramutando la pena dell'ergastolo in quella di trent'anni di reclusione, poiché non gli era stata data la possibilità di chiedere nel corso del processo a suo carico il rito abbreviato. Ha, infine, ribadito che gli erano state ingiustamente applicate le restrizioni dei benefici penitenziari previste dall'art. 4 bis O.P., nonostante la commissione dei reati in espiazione risalisse a quattordici anni prima dell'entrata in vigore della suddetta norma, e che la condanna a pena perpetua era contraria sia ai principi della nostra Costituzione sia a quelli della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Nel caso di specie mancano i presupposti per l'applicazione della decisione emessa dalla Corte Edu in data 17.9.2009 nel caso CO, poiché il ricorrente non è stato mai ammesso, nel suddetto processo in cui ha riportato la condanna all'ergastolo, al giudizio abbreviato. La suddetta decisione della Corte EDU, infatti, riguarda solo il caso di chi - ammesso al giudizio abbreviato, con l'aspettativa di vedersi sostituire la condanna alla pena dell'ergastolo inasprito dall'isolamento diurno con la pena di trent'anni di reclusione - si è visto, per l'intervento di una legge entrata in vigore successivamente alla sua ammissione al giudizio abbreviato, condannato alla pena dell'ergastolo, e quindi l'ammissione al rito abbreviato - causa una modifica legislativa intervenuta nel corso del processo - ha comportato solo l'eliminazione dell'isolamento diurno, lasciando ferma la condanna all'ergastolo.
Per inquadrare il significato della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso CO, si deve premettere che con la L. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. Legge Carotti, entrata in vigore il 2
gennaio 2000) è stato consentito agli imputati di accedere al rito abbreviato anche per i delitti per i quali era comminata la pena dell'ergastolo, stabilendo all'art. 442 c.p.p., comma 2, che in caso di scelta da parte dell'imputato del giudizio abbreviato "alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta" (questa previsione, già contenuta nel suddetto articolo del codice di rito quando detto codice è entrato in vigore, era stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 176/1991, poiché la legge delega del codice di procedura penale non aveva previsto il giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo).
Con decreto legge emanato pochi mesi dopo (D.L. 7 luglio 2000, n. 82, convertito nella L. n. 144 del 2000) è stato consentito, a determinate condizioni, anche agli imputati dei processi in corso (i quali, per la normativa vigente prima della Carotti, non avevano potuto accedere al suddetto rito) di essere giudicati con il rito abbreviato, e quindi di usufruire dello sconto di pena previsto per la scelta del predetto rito.
L'aspettativa degli imputati di ottenere - scegliendo di essere giudicati con il rito abbreviato -la sostituzione della condanna all'ergastolo, inasprito dall'isolamento diurno, con quella a trent'anni di reclusione è stata frustrata dall'entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito nella L. n. 4 del 2001) che conteneva nel capo 3^ (intitolato: interpretazione autentica dell'art. 442 c.p.p., comma 2 e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo) all'art. 7 le seguenti norme:
1. Nell'art. 442 c.p.p., comma 2, ultimo periodo, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.
2. All'art. 442 c.p.p., comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quello dell'ergastolo".
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000, l'imputato CO che aveva chiesto ed ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato dopo l'entrata in vigore della legge Carotti, in sede di appello - poiché la pena dell'ergastolo inflittagli nel primo grado di giudizio era stata inasprita dall'isolamento diurno - ha visto ridotta la pena all'ergastolo con la sola eliminazione dell'isolamento diurno.
Il predetto si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando la violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e la Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo, con decisione in data 17.9.2009, ha accertato la non equità del trattamento sanzionatorio, perché inflitto in violazione degli artt. 6 e 7 della suddetta Convenzione, essendo stato condannato lo CO dalla Corte di assise d'appello di Roma con sentenza in data 10.1.2002 all'ergastolo, nonostante lo stesso avesse la legittima aspettativa di non subire una pena superiore a trent'anni di reclusione, per aver scelto di essere giudicato con un rito che, nel momento in cui era stato chiesto, prevedeva la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione.
La Corte EDU, con la suddetta decisione, ha ritenuto che la modifica dell'art. 442 c.p.p., comma 2, come introdotta dalla legge Carotti, non presentasse alcuna ambiguità, in quanto indicava chiaramente che la pena dell'ergastolo era sostituita da quella della reclusione ad anni trenta, senza alcuna distinzione tra la condanna all'ergastolo con o senza isolamento diurno.
Quindi la specificazione introdotta dal D.L. n. 341 del 2000, secondo la Corte EDU, doveva essere considerata non l'interpretazione autentica della suddetta norma introdotta dalla legge Carotti, ma una nuova norma che stabiliva la riduzione di pena da applicare, per la scelta del rito abbreviato, in caso di condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno.
La suddetta Corte ha anche precisato che la norma in questione ha natura sostanziale e non processuale, e quindi non poteva essere applicata retroattivamente per il principio secondo il quale, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.
Lo Stato italiano si è adeguato alla decisione della Corte EDU, sostituendo nei confronti dello
CO la pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione.
È quindi evidente che presupposto essenziale per chiedere l'estensione degli effetti della sentenza CO è l'ammissione al rito abbreviato, mentre non vi sarebbe alcuna ragione per estendere lo sconto di pena a condannati che non hanno chiesto o non hanno potuto chiedere l'ammissione al rito abbreviato, essendo lo sconto di pena indissolubilmente legato alla scelta di essere giudicati con il rito abbreviato, il quale consente che il processo sia deciso sulla base degli atti di indagine compiuti nel corso delle indagini preliminari.
Per le ragioni già indicate nell'ordinanza impugnata sono manifestamente infondate anche le questioni sull'applicazione retroattiva dell'art. 4 bis O.P. e sulla incompatibilità della pena dell'ergastolo con i principi della Costituzione e della Convenzione EDU.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2014