Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
Il fine di ingiusto profitto, che qualifica l'elemento soggettivo del reato di favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato, sussiste nel caso di impiego di cittadini extracomunitari in condizioni disumane, tali da poter essere accettate solo per effetto della mancanza di ogni forza contrattuale. (Fattispecie nella quale gli stranieri clandestini lavoravano in ore notturne e dormivano negli stessi locali in condizioni fatiscenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2009, n. 48826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48826 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/12/2009
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1084
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 33716/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) WU TIANHOU N. IL 10/10/1972;
avverso la sentenza n. 1148/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 23/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. DELEHAYE chiedeva l'inammissibilità del ricorso;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Brescia confermava la condanna inflitta dal tribunale della stessa città a Wu Tianhou per il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, con la confisca dei beni contenuti nel suo laboratorio. Osservava che era stato provato che l'imputato impiegava in condizioni disumane sette cittadini cinesi clandestini, facendoli lavorare in ora notturna e offrendo loro alloggio in locali insalubri e fatiscenti, dal che se ne deduceva il conseguimento dell'ingiusto profitto. Era stato accertato dagli agenti intervenuti che i dipendenti lavoravano in ora notturna e dormivano negli stessi locali e già questo costituiva prova dell'esistenza di qualcosa di ulteriore, cioè di un ingiusto profitto, oltre all'impiego di mano d'opera senza il rispetto delle norme sul lavoro subordinato.
Contro la sentenza presentava ricorso l'imputato deducendo difetto di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato che distingueva la fattispecie delittuosa da quella contravvenzionale di cui al cit. Decreto, art. 22 e cioè lo scopo di conseguire l'ingiusto profitto approfittando della condizione di clandestinità degli stranieri;
in particolare non era stato accertato l'effettivo orario di lavoro ne' il quantum di stipendio percepito dai clandestini. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto la sentenza ha ritenuto sussistere la prova dell'ingiusto profitto nella circostanza che i sette clandestini lavoravano in ora notturna e dormivano negli stessi locali in condizioni fatiscenti dal che se ne poteva dedurre che queste condizioni disumane potevano essere accettate solo perché gli extracomunitari non avevano alcuna forza contrattuale, proprio per la loro condizione di clandestini. Trattasi di una motivazione sufficiente a ritenere provato lo scopo di ingiusto profitto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per configurare il reato (Sez. 130 gennaio 2008 n. 6068, rv. 238922). Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2009