Sentenza 11 marzo 2008
Massime • 1
In tema di prescrizione, la più favorevole disciplina contenuta nella legge n. 251 del 2005 non trova applicazione nei procedimenti nei quali, al momento di entrata in vigore della legge, è già stata pronunciata la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio. (V. Corte cost., sent. n. 393 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2008, n. 17349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17349 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 11/03/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 291
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 002291/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IT LU, N. IL 07/12/1956;
NO RA, N. IL 11/07/1948;
MM VINCENZO, N. IL 22/01/1949;
AR RT, N. IL 08/01/1965;
avverso SENTENZA del 13/02/2007 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso del Rabita ed il rigetto del ricorso degli altri imputati;
Udito il difensore Avv. Apettra TO di Roma in sostituzione dell'avv. Impeltizzeri di Caltanissetta per Tumminelli che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e in subordine sospendersi il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale. OSSERVA
Con sentenza del 13 febbraio 2007, la Corte di appello di Caltanissetta ha, per quel che qui interessa, dichiarato non doversi procedere nei confronti, fra gli altri, di NO NC in ordine ai reati di truffa aggravata e falso ascritti alle pagine 14, 15, 16, 17 e 18 del Decreto che dispone il giudizio in data 7 luglio 1995, per essere i reati stessi estinti per intervenuta prescrizione, ed ha determinato la pena nei confronti del medesimo imputato per il restante reato di ricettazione nella misura di anni tre e mesi nove di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa;
ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata il 6 giugno 2005 dal Tribunale di Caltanissetta con la quale MM ZO e IT AN sono stati condannati alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa ciascuno, quali imputati del delitto di ricettazione di carte di credito loro ascritto a pagine 32 del decreto che dispone il giudizio in data 7 luglio 1995, ed ha confermato, infine, la medesima sentenza, con la quale AR TO è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, quale imputato del delitto di ricettazione di assegni circolari, contestato a pagine 24 e 25 del già citrato decreto che dispone il giudizio e del delitto di ricettazione di oggetti d'oro, di cui alle pagine 8 e 9 dello stesso decreto. Avvero la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati anzidetti, rassegnando vari motivi di impugnazione. Nel ricorso depositato nell'interesse del MM si deduce, quale primo motivo, violazione di legge in riferimento alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la sussistenza dei presupposti per dichiarare la intervenuta prescrizione dei reati alla stregua della disciplina transitoria dettata dalla L. n. 251 del 2005, come dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006. Si prospetta, poi, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, sottolineandosi come, tanto alla luce delle dichiarazioni rese dai collaboratori interni al sodalizio criminoso oggetto delle indagini che alla luce delle risultanze processuali, non sarebbe emerso nulla di specifico a carico dell'odierno ricorrente, posto che è la stessa sentenza impugnata ad aver evidenziato come l'imputato avesse svolto un ruolo di semplice intermediario, così escludendo la materialità del delitto di ricettazione ascritto al medesimo. Nulla assevererebbe, d'altra parte, la sussistenza anche dell'elemento psicologico. Si censura, infine, genericamente, la mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 648 cod. pen., comma 2 e la sussistenza dei reati ritenuti in continuazione.
Anche nel ricorso proposto nell'interesse di NO NC si censura, quale primo motivo di ricorso, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto nella specie inapplicabile la più favorevole normativa dettata dalla L. n. 251 del 2005 in rapporto alla declaratoria di illegittimità costituzionale innanzi ricordata. Si contestano, poi, con diffusi rilievi di merito, gli argomenti dedotti dai giudici dell'appello a conforto della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del contestato reato. Nel ricorso proposto da AR TO, si deduce, nel primo motivo, che la Corte di appello avrebbe omesso di notificare l'avviso della udienza al difensore di fiducia, determinando - si afferma - una nullità insanabile e rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado. Nel secondo motivo si deduce vizio di motivazione, in quanto non si può porre a base del giudizio di colpevolezza la sola confessione dell'imputato. Nel ricorso proposto da IT AN, infine, si prospetta genericamente la carenza e la illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità, avendo la Corte territoriale omesso di considerare gli elementi di prova favorevoli all'imputato.
I ricorsi sono tutti manifestamente infondati. A proposito, infatti, delle censure relative alla mancata applicazione del più favorevole regime della prescrizione derivante dalla L. n. 251 del 2005 e dalla correlativa declaratoria di incostituzionalità, deve ritenersi che la portata demolitoria scaturita dalla sentenza n. 393 del 2006 abbia attinto esclusivamente i processi che, alla data di entrata in vigore della novella risultassero pendenti in un stadio compreso sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, giacché è proprio in ragione di tale pronuncia che può introdursi una scansione per gradi ulteriori di giudizio, rispetto alla quale la disciplina intertemporale stabilita dall'art. 10 della stessa Legge e la stessa sentenza della Corte costituzionale - la cui ratio è quella di aver ritenuto incoerente soltanto il "limite" temporale rappresentato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento - hanno ritenuto di dover mantenere l'operatività della disciplina previgente. Quanto alle restanti doglianze poste a base dei ricorsi rassegnati nell'interesse del MM e del NO, le stesse, malgrado la formale evocazione di vizi di legittimità, si risolvono in un improprio riesame del merito, del tutto estraneo ai confini entro i quali è consentito l'odierno scrutinio. Il tutto non senza sottolineare come, con riferimento a ciascun aspetto attinto dalle doglianze dei ricorrenti, i giudici a quibus si siano esaurientemente soffermati, somministrando una puntuale e coerente rievocazione delle emergenze raccolte nel corso del procedimento, filtrate alla luce dei rilievi - in larga parte e nella sostanza impropriamente rievocati nei motivi di ricorso - già devoluti nei motivi di appello. A proposito, poi, della questione processuale dedotta dallo AR, basterà rilevare che, come emerge dagli atti, lo stesso era assistito di fiducia anche dall'avv. Sergio Iacona, il quale predispose i motivi di appello, fu regolarmente avvisato della udienza fissata per la celebrazione del giudizio di secondo grado e designò, come sostituto processuale, l'avv. Fabio Esposito che presenziò al dibattimento di appello senza nulla eccepire e rassegnò le proprie conclusioni. Posto, dunque, che l'eventuale omesso avviso del dibattimento di appello al secondo difensore di fiducia integra, in ipotesi, una nullità a regime intermedio, la relativa mancata tempestiva deduzione da parte del difensore presente, rende la questione ormai preclusa (cfr., ex multis, Cass., Sez. 4^, 17 ottobre 2007, Nicotra;
Cass., Sez. 2^, 10 gennaio 2006, Raucci;
Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2004, Pastore). Il restante motivo di ricorso proposto dallo AR e l'intero, scarno ricorso proposto dal IT sono, infine, palesemente inammissibili per totale carenza del requisito della specificità.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi al pagamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro mille prò capite, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2008