Sentenza 12 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilità la sostituzione da parte dello Stato istante del titolo estradizionale per lo stesso fatto, prima della pronuncia della corte di appello. (Nella specie, il titolo estradizionale originariamente costituito dalla sentenza di condanna di primo grado era stato sostituito dalla sentenza di condanna emessa nella fase di appello).
Commentari • 3
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Non costituisce motivo di impedimento alla consegna la circostanza che, prima della decisione della Corte d'appello, il titolo su cui è fondata la richiesta venga formalmente sostituito dallo Stato di emissione con altro titolo legittimante la consegna per lo stesso fatto: ciò, però, a condizione che la modifica sia fondata su una emendatio libelli contenuta nel perimetro dell'originaria imputazione e che la stessa intervenga prima della decisione della corte d'appello, essendo preclusa in sede di legittimità la relativa verifica. Corte di Cassazione Sez. VI penale, sentenza 34990 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 16/09/2024 SENTENZA sul …
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Le modifiche del titolo posto a fondamento della richiesta di consegna sono senz'altro consentite, rientrando nel fisiologico sviluppo del procedimento penale pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria dello Stato di emissione, purché intervengano prima della decisione della Corte di appello e risultino fondate su una emendatio libelli, contenuta nel perimetro della originaria imputazione, oggetto del m.a.e. Le modifiche del titolo posto a fondamento della richiesta di consegna devono quindi intervenire prima della decisione del giudice di merito, al fine di consentire il pieno esercizio dei diritti di difesa nel contraddittorio delle parti, considerati i limitati poteri di controllo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2008, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/12/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2832
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 29590/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC DÈ (o Dod), n. a ETshan - Scutari (Albania) il 10 gennaio 1967;
avverso la sentenza in data 30 maggio 2007 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. GAIRO Alfredo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino dichiarava sussistenti le condizioni per l'estradizione verso la Repubblica Albanese di DÈ OC (o Dod), nei cui confronti era stata dalla autorità giudiziaria albanese pronunciata condanna alla pena di anni venticinque di reclusione in ordine ai reati in continuazione di omicidio premeditato in danno di tale ET MU e di porto di armi, accertati in ETshan il 6 settembre 1998. Rilevava la Corte di merito che la domanda di estradizione faceva riferimento alla sentenza di condanna definitiva alla pena di anni ventitre di reclusione pronunciata dal Tribunale di Scutari in data 17 settembre 2002, ma, successivamente alla richiesta di informazioni all'autorità albanese era stata da questa comunicato che, a seguito di "riesame", detta sentenza era stata annullata e ad essa era succeduta quella in data 29 aprile 2005, di condanna alla pena di anni venticinque di reclusione, pronunciata dal medesimo Tribunale, divenuta definitiva in forza della sentenza della Corte di appello di Scutari in data 14 maggio 2 005, confermativa di quella di primo grado.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'estradando, avv. Bruno Oberto, il quale deduce:
1. Violazione dell'art. 700 c.p.p. e dell'art. 12 della Convenzione europea di estradizione, posto che la domanda di estradizione faceva riferimento a una sentenza di condanna esecutiva del 17 settembre 2002 pronunciata dal Tribunale di Scutari, mentre la sentenza della Corte di appello ha fatto riferimento ad altro titolo successivo, costituito dalla sentenza in data 29 aprile 2005 del medesimo Tribunale, che tra l'altro aveva inflitto una diversa e maggiore pena rispetto a quella indicata nella domanda di estradizione.
2. Violazione degli artt. 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo, 704 e 705 c.p.p., dato che la sentenza impugnata è stata pronunciata in assenza dei necessari accertamenti circa la esistenza di una sentenza definitiva di condanna a carico dell'estradando, dell'effettiva conoscenza da parte di questo del procedimento celebratosi in sua assenza e della esistenza di una norma nell'ordinamento albanese che, in tale eventualità, consenta la restituzione nel termine ovvero la celebrazione di un nuovo processo con osservanza del contraddittorio.
Si osserva al riguardo, in particolare, che stando al tenore della nota del Procuratore della Repubblica di Scutari del 23 febbraio 2006, acquisita agli atti, sorgono seri dubbi circa il fatto che la successiva sentenza in data 29 aprile 2005, presa in considerazione dalla Corte di appello di Torino, sia passata in giudicato;
che non era affatto chiaro se l'estradando fosse stato assistito nel procedimento in Albania da un difensore di ufficio o di fiducia;
che non era stata data risposta alla specifica richiesta fatta dalla Corte di appello di precisare quali garanzie fossero previste dall'ordinamento albanese per le condanne contumaciali.
3. violazione dell'art. 705 c.p.p. e dell'art. 2 del Protocollo n. 7 della CEDU, non sembrando che sia stato assicurato un effettivo diritto a un doppio grado di giudizio, dato che la decisione di appello del 13 (o 14) maggio 2005 è sopraggiunta a soli 15 giorni da quella di primo grado.
Altro difensore del ricorrente, avv. Alfredo Gaito, ha depositato motivi nuovi, con i quali si ribadiscono e si sviluppano le censure esposte nel ricorso.
Il medesimo difensore ha poi presentato note di udienza con le quali si produce documentazione intesa a dimostrare che non vi fu alcun contatto tra l'estradando e il difensore nominato dai congiunti nell'ambito del procedimento in Albania.
Alla udienza del 21 gennaio 2008, la Corte di cassazione disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo, mandando per l'acquisizione di informazioni dall'autorità albanese circa le garanzie riservate all'imputato in caso di condanna in contumacia ai fini della restituzione in termini per proporre impugnazione o per la celebrazione, comunque, di un nuovo processo.
In data 26 febbraio 2008 lo Stato albanese precisava che in base all'art. 147 c.p.p. albanese l'imputato condannato in contumacia può chiedere la restituzione in termini per proporre appello quando comprovi di non essere stato messo in conoscenza della sentenza, nel termine di dieci giorni dal giorno in cui ne ha avuto effettiva conoscenza.
Nella imminenza della successiva udienza del 14 aprile 2008, l'avv. Alfredo Gaito depositava "motivi aggiunti", deducendo che la disciplina dell'art. 147 c.p.p. albanese, sostanzialmente coincidente con il precedente testo dell'art. 175 c.p.p., presenta gli stessi elementi di contrasto che questa norma aveva con l'art. 6 CEDU, stante l'onere posto a carico dell'imputato di provare di non essere stato messo a conoscenza della sentenza di condanna cui era condizionato l'ottenimento di un nuovo giudizio;
come già evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1^, 6 aprile 2006, Latovic;
Id., 22 settembre 2005, Perri;
Sez. 6^, 24 giugno 2005, Kamarashev;
Sez. 1^, 31 maggio 2005, Greco), secondo cui all'onere della prova di non conoscenza della condanna a carico dell'imputato doveva sostituirsi una presunzione juris tantum di non conoscenza;
tanto che proprio in tal senso si esprime il novellato art. 175 c.p.p., che impone al giudice di accertare l'effettiva conoscenza della sentenza contumaciale da parte dell'imputato. Il tutto, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione. Per di più, l'esiguo termine di dieci giorni previsto dalla norma albanese era già decorso, dato che in esso non è prevista una disposizione analoga a quella dell'art. 175 c.p.p., comma 2 - bis, secondo cui in caso di estradizione dall'estero il termine (di trenta giorni) decorre dalla consegna del condannato.
All'esito della udienza del 14 aprile 2008, la Corte di cassazione disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo, pronunciando ordinanza con la quale veniva richiesto allo Stato richiedente, per il tramite del Ministero della giustizia, di fare pervenire: 1) copia dell'atto di impugnazione che aveva determinato l'annullamento della sentenza in data 17 settembre 2002 del Tribunale di Scutari;
2) copia della sentenza della Corte di appello di Scutari di annullamento della predetta sentenza;
3) copia della procura ad litem conferita all'avv. Alfred Pjetrani per la difesa dello OC nel procedimento a suo carico in Albania;
4) copia della sentenza in data 14 maggio 2005 della Corte di appello di Scutari di conferma della sentenza in data 29 aprile 2005 del Tribunale di Scutari. Pervenuta tale documentazione (in data 19 giugno 2008), così come richiesto, fatta eccezione dell'atto di impugnazione di cui al punto 1 dell'ordinanza di questa Corte, nell'imminenza della successiva udienza del 19 settembre 2008 l'avv. Alfredo Gaito depositava ulteriore memoria, con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso, osservando che la documentazione trasmessa confermava le ragioni delle doglianze.
Il processo veniva peraltro nuovamente rinviato a nuovo ruolo, in accoglimento di una richiesta del predetto difensore, basata su concomitanti impegni.
Alla odierna udienza del 12 dicembre 2008 le parti hanno concluso come da epigrafe.
DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
A seguito del duplice invio di documentazione integrativa da parte dello Stato albanese è possibile ritenere accertato: che la prima sentenza di condanna dello OC alla pena di anni ventitre di reclusione pronunciata in data 17 settembre 2 002 dal Tribunale di Scutari, venne annullata, previa restituzione nel termine per proporre appello, con sentenza in data 19 gennaio 2004 della Corte di appello di Scutari;
che a seguito del nuovo giudizio, lo OC venne condannato alla pena di anni venticinque di reclusione con sentenza del 29 aprile 2005 del Tribunale di Scutari, decisione confermata con sentenza della Corte di appello di Scutari in data 14 settembre 2005, la quale, per mero errore materiale, era stata originariamente indicata come emessa il 14 maggio 2005; che la sentenza era divenuta irrevocabile, tanto che era stato emesso ordine di esecuzione in data 18 ottobre 2005.
Il ricorrente assume che si sia verificata una sorta di mutatio libelli, dato che l'originario titolo di condanna indicato nella domanda di estradizione era quello derivante dalla sentenza in data 17 settembre 2002 del Tribunale di Scutari e che questo era stato arbitrariamente sostituito con quello derivante dalla sentenza della Corte di appello di Scutari in data 14 settembre 2005. L'assunto non può essere condiviso, dato che a fondamento della domanda di estradizione era, ed è rimasta, la condanna dello OC per lo stesso fatto menzionato ab origine nella domanda stessa, e cioè l'omicidio premeditato di tale ET MU e il relativo porto di armi.
Nulla vieta, infatti, che ferma restando la causa petendi, il titolo su cui si fonda la domanda di estradizione sia successivamente e formalmente novato, purché prima della pronuncia da parte della Corte di appello, dallo Stato richiedente, dato che tale novatio integra la domanda di estradizione, venendone dunque a farne parte, e non lede alcun diritto difensivo, dal momento che l'interessato ne viene a conoscenza antecedentemente alla decisione. Non diversamente dovrebbe ritenersi del resto nel caso in cui a una prima domanda di estradizione fondata su un titolo cautelare ne succeda una, integrativa della prima, fondata su un sopravvenuto titolo di condanna.
Quanto al fatto che la copia dell'ultima sentenza è stata fatta pervenire solo a seguito della richiesta di questa Corte, vale osservare che è in facoltà dei giudici investiti della domanda di estradizione di assumere informazioni e disporre gli accertamenti necessari per la decisione, a norma dell'art. 704 c.p.p., comma 2, norma estensibile al giudizio di cassazione in forza della previsione dell'art. 706 c.p.p., comma 2. Il rilievo contenuto nel terzo motivo del primo atto di ricorso circa l'esiguità temporale tra la sentenza di condanna in primo grado e quella definitiva di appello è superato dal già accennato errore materiale, contenuto nella originaria domanda di stradizione, circa la indicazione della data di quest'ultima sentenza (non 14 maggio ma 14 settembre 2005).
Della documentazione richiesta non è pervenuto, come sopra avvertito, il solo atto di impugnazione che aveva determinato l'annullamento della prima sentenza di condanna in data 17 settembre 2002 del Tribunale di Scutari;
ma, alla luce di quanto trasmesso dallo Stato albanese, deve ritenersi che tale documento non riveste specifica rilevanza, dato che di esso si fa menzione nella sentenza della Corte di appello di Scutari in data 19 gennaio 2004 di annullamento di detta prima sentenza di condanna.
Quanto al motivo che si incentra sulla lesione del diritto di difesa nel procedimento albanese per non esserne lo OC stato a conoscenza, giova osservare che esso appare documentalmente superato dall'atto notarile di procura in data 10 dicembre 2002 a firma DE OC, formalmente trasmesso dallo Stato richiedente, con il quale lo OC officiava della sua difesa, con ogni diritto di rappresentanza processuale, l'avv. Alfred Pjetrani, presente all'atto medesimo e firmatario di esso;
con il che viene a perdere ogni rilievo di attendibilità la dichiarazione giurata in data 4 gennaio 2008 di detto difensore, prodotta dalla difesa in questa procedura, secondo cui egli avrebbe in realtà ricevuto detta procura non dall'estradando ma dal fratello di questo.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2009