Sentenza 14 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
037 5 9 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.21384/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 8807 Rep. Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente Ud.
9.1.02 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MI AL, elettivamente domiciliato Messina alla via Macrì, n.13 presso l'avv. Giacomo Previti, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Pubblica Amministrazione - INPDAP- in persona del Presidente dott. Rocco Familiari elettivamente domiciliato in Roma alla via C. Beccaria, n.29 presso l'avv. Carmela Fiscella, che lo rappresenta e 51 1 difende giusta procura per notaio Valeria Morghen di Roma rep. 115054 del 25 1.2000 -resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.278 del 1999 dell'11.6 1999, reg. gen. n.269/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udita l'avv. Carmela Fiscella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'11.2.1999 il Tribunale di Messina, decidendo sull'appello proposto dall'INPDAP nei confronti di ID SA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda di liquidazione dell'indennità premio di servizio computando anche la contribuzione all'INPS ricongiunta presso l'Inadel ai sensi della legge n.29 del 1979. Osservava in motivazione che la norma invocata dal ricorrente si riferiva al diverso caso della contribuzione effettuata presso l'INADEL e ricongiunta in diverso sistema pensionistico e non al caso in esame nel quale la contribuzione INPS era stata ricongiunta presso l'INADEL. Rilevava poi che era illogico ritenere che vi fosse ricongiunzione di contribuzioni anche ai fini della indennità premio di servizio -2- relativamente a rapporti di lavoro alla loro conclusione che avevano dato luogo al pagamento di una indennità di fine rapporto, costituendo il ricongiungimento una duplicazione di essa. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo il ID, l'INPDAP ha depositato procura al difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 della legge n.29 del 1989 (art.360 n.3 c.p.c.), il ricorrente afferma che dalla lettera della norma si ricava che la ricongiunzione anche ai fini della indennità premio di servizio opera in tutti i casi di ricongiunzione di contribuzione. Aggiunge che non vi era duplicazione sia perché il t.f.r. non ha natura previdenziale a differenza della indennità premio di servizio, sia perché vi sono rapporti di lavoro, come quello agricolo, assicurati con l'INPS, che non prevedono l'erogazione di t.f.r.. La censura è infondata. La lettera della norma, art.9 della legge 7.2.1979 n.29, invocata dal ricorrente si riferisce a fattispecie diversa in cui oggetto della ricongiunzione presso le gestioni di cui agli artt. 1 e 2 della medesima legge, cioè l'INPS o altra assicurazione generale obbligatoria come l'INADEL, sono: ”periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali”, nel caso in esame invece oggetto della ricongiunzione presso l'INADEL sono sati periodi di assicurazione presso l'INPS. Questo solo rilievo, basato sull'inequivoco dato letterale della norma, è sufficiente ad -3- escludere la fondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente che in forza dell'art.9 citato la ricongiunzione operi anche ai fini della indennità premio di servizio. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non si deve provvedere in ordine alle spese avendo la causa per oggetto una prestazione previdenziale.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2002 Fem audiche Il Presidente Il Consigliere est. selleIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 093 4.4 MAR 2002 CANCELLIERE Amore AverFello I A 0 D 3 S 1 , 3 S . 5 O A T L T . R L , A O N A ' B S L E I 3 L P E D 7 S - D I 8 A I - T N 1 S S G 1 N O O E P S A M D I I A A E A , R O D O P T R E T T I T A S R I N I L E G L D S E E E R O D -4-