Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2 cod. pen. nel caso di lesioni personali provocate da un coltello "multiuso", cioè dal coltello che, oltre alla lama da taglio, incorpora altre funzioni (forbice, apribottiglie, cacciavite ecc.), trattandosi di strumento che, al di là della sua diffusione e dell'ordinario impiego per scopi pacifici ed innocui, può, in determinate circostanze, essere usato per offendere e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di arma di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2008, n. 32966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32966 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
329 66 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 66
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione V Penale
Composta dagli Ill.mi Signori: dr. Domenico NARDI Presidente Udienza pubblica dr. Vito SCALERA Consigliere in data 24.4.2008
dr. Maurizio FUMO Consigliere dr. Piero SAVANI Consigliere
dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere
SENTENZA n. 4816
REGISTRO GENERALE
N. 29034/2007
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto il 25.5.2007 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bolzano avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano del 27 giugno 2007 nel procedimento penale a carico di IF ER, nato a [...] il [...].
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto dr.
Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con l'aggravante di aver commesso il fatto con un coltello (avente una lama di circa 6,5 cm.) e quindi con uno strumento atto ad offendere del quale è vietato il porto senza giustificato motivo.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, esclusa l'aggravante di cui all'art. 585, comma 1 e 2 n. 2 c.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela.
Avverso l'anzidetta pronuncia, il PG di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente si duole dell'esclusione dell'aggravante, in quanto la circostanza che il coltello usato fosse del tipo multiuso
B non escludeva la natura di strumento atto ad offendere e, dunque, la sussistenza dell'ipotesi aggravata.
2.- La censura è certamente fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' erronea, infatti, l'esclusione della contestata aggravante, per via della disconosciuta natura di arma del coltello tipo svizzero c.d. multiuso, ossia del coltello che, oltre alla lama da taglio, incorpora altre funzioni (forbice, cavatappi, apribottiglie, cacciavite, punteruolo et similia). Si tratta, in tutta evidenza, di strumento che, al di là della sua diffusione e dell'ordinario impiego per scopi pacifici ed innocui, può in determinate circostanze essere usato per offendere e, come tale, è certamente riconducibile alla nozione di arma ritenuta dal legislatore nell'art. 585, comma 2, c.p. ai fini della configurazione della speciale aggravante (v. Cass. Sez. 1, 2.10.1998, n. 13015, rv.
212986; sulla nozione di arma impropria cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, 10.11.2005, n.
170, rv. 233118).,
-3. La sussistenza dell'aggravante, erroneamente negata, comporta che il reato in questione non è suscettibile di estinzione per remissione di querela, stante la sua procedibilità d'ufficio alla stregua del combinato disposto degli artt. 582 e 585 c.p..
4.-Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei termini indicati in dispositivo.
2 Р.О.М.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di
Trento-sezione distaccata di Bolzano.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2008.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi AGO. 2008
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
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