Art. 5. Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 4 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla Tavola valdese.
Articolo 5 della Legge 5 ottobre 1993, n. 409
Articolo 4Articolo 6
- Legge 5 ottobre 1993, n. 409
Articolo 5 della Legge 5 ottobre 1993, n. 409
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26 ottobre 1993
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