Articolo 5 della Legge 5 ottobre 1993, n. 409
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 ottobre 1993
Art. 5. Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 4 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla Tavola valdese.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1993