Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A 04665/0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 In nome del popolo italiano "2.9. MAR. 2001 LA CORTE DI CASSAZIONE IL CANCELLIBRE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 7843/1998 Dott. Massimo Genghini Presidente " 66 Paolino Dell'Anno - Consigliere 66 66Ettore Mercurio Rep. 66 Cron. 9923 66 Pasquale Picone Relatore 66 Maura La Terza 66 Ud.
7.2.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1) UR CA;
2) SAM società a responsabilità limitata, in liquidazione, in persona del liquidatore;
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Albenga, n. 45, presso l'avv. Rita Brandi, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Frinchi con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrenti- 655
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Fabrizio Correra, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trapani n. 20 in data 10 febbraio 1998 (R.G. 208/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.2.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Correra;
q udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abritti che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Trapani ha rigettato l'appello della S.A.M. s.r.l. e di CA BU, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto, previa riunione delle cause, dell'opposizione proposta da entrambi contro l'ordinanza- ingiunzione n. 1037 emanata dall'Inps per il pagamento di £ 1.487.000 a titolo di sanzioni amministrative per omissioni contributive, e dell'opposizione proposta dalla società contro il decreto emesso dalla stesso Pretore che le ingiungeva di pagare all'Istituto la somma di £. 84.166.363, corrispondente ai contributi non versati e alle somme aggiuntive. La pretesa dell'Inps si fondava sul fatto che indebitamente, sebbene l'impresa concernesse,unitariamente, l'attività di commercializzazione di autoveicoli marca 2 + "OPEL", la società aveva pagato i contributi considerando di natura industriale il settore che svolgeva attività di officina per la riparazione dei veicoli e l'assistenza. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il credito e infondate le argomentazioni degli appellanti sul rilievo che il duplice inquadramento ai fini previdenziali sarebbe stato giustificato solo ove fossero state configurabili distinte ed autonome attività imprenditoriali, ma così non era,perché l'attività di officina era complementare a quella di vendita, mediante un collegamento funzionale diretto ad offrire supporto ed incentivo alla commercializzazione, attività quest'ultima di gran lunga prevalente e di entità non comparabile per dimensioni (come dimostrava il fatturato) con quella dell'officina. Per la cassazione della sentenza ricorrono per tre motivi CA BU e la SAM s.r.l. Resiste l'Inps con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo - con il quale è denunziata violazione e falsa applicazione degli art. 2082 e 2195 c.c., dell'art. 33, ultimo comma, d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, come sostituito dall'art. 6 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, nonché delle sulla disposizioni legislative in materia di assicurazioni sociali obbligatorie premessa che l'inquadramento previdenziale va operato sulla base delle disposizioni del codice civile che forniscono la nozione di impresa, rispettivamente, industriale e commerciale, i ricorrenti deducono che il criterio della prevalenza fondato sul volume di affari non è idoneo ad esaurire l'indagine diretta a verificare l'autonomia delle diverse organizzazioni aziendali sul mercato, autonomia che ben può conciliarsi con alcune forme di collegamento;
che, nel caso di specie, vi era netta separazione tra il personale addetto alla vendita (tutti impiegati) e quello addetto all'officina (tutti operai), con distinti libri paga e 3 matricola, nonché posizioni assicurative, contabilità e bilanci separati, eo4 applicazione di diversi contratti collettivi, officina nella quale si eseguivano prevalentemente interventi su veicoli non commercializzati dalla società. Il secondo motivo denunzia omessa ed erronea valutazione delle prove, violazione degli art. 116, 416, 434 e 436 c.p.c., omesso esame di documenti e prove, omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione ai medesimi elementi di fatto già indicati nel primo motivo, nonché alla prevalenza degli interventi fuori garanzia, all'esistenza di un magazzino ricambi al servizio sia dell'attività di vendita che dell'attività di officina (con assoluta prevalenza di questa seconda), all'inizio dell'attività di officina successivamente a quella di vendita. L'evidente connessione induce ad esaminare unitariamente i suesposti motivi di ricorso. Il principio di diritto applicabile nella fattispecie, quale risultante sia dalle decisioni della Corte concernenti l'interpretazione dell'art. 2070, comma secondo, c.c., sia da quelle rese in tema di contribuzione assicurativa obbligatoria, è che, qualora l'imprenditore eserciti attività distinte, tali che, di per sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi ai fini previdenziali (ovvero, ai fini dell'applicabilità di un determinato contratto collettivo non di diritto comune), è necessario aver riguardo all'elemento concreto del carattere autonomo delle attività, in modo da daré luogo ad aziende separate che potrebbero stare sul mercato anche da sole, perché, se tale autonomia fosse da escludere per essere l'una complementare e strumentale rispetto all'altra, l'attività effettivamente → esercitata dall'imprenditore deve essere considerata unica, avuto riguardo a quella preponderante in relazione alle finalità economiche perseguite, (Cass. 1° febbraio 1990, n. 669; 20 aprile 1995, n. 4421; 6 maggio 1995, n. 4937; 2 maggio 1997, n. 3773; 11 aprile 2000, n. 4619). Al suddetto principio la sentenza impugnata si è puntualmente attenuta, sicché non hanno fondamento le censure di violazione di norme di diritto. Si trattava, quindi, nella controversia, di decidere la questione di fatto dell'autonomia o della dipendenza tra le attività e quale di esse, in questo secondo caso, dovesse considerarsi prevalente ai fini dell'inquadramento. Il Tribunale è giunto alla conclusione dell'inquadramento come azienda commerciale, rilevando che quella relativa all'officina costituiva un'organizzazione predisposta per eseguire interventi meccanici strettamente Я manutenzione gratuita, interventi in collegati con le vendite (preconsegne, garanzia), nonché al fine di offrire più in generale un sistema di assistenza alla clientela;
che, se era risultato che gli interventi dell'officina riguardavano anche veicoli non della marca commercializzata (Opel), era vero anche che la specializzazione precipua concerneva riparazioni di veicoli "Bedford", pur sempre appartenenti al gruppo "General Motors" e, quindi, in stretta connessione con il ruolo di concessionario della marca "Opel"; che,sicuramente, era ampiamente prevalente l'attività di vendita, paragonando i capitali investiti per questa rispetto . quella relativa all'officina (rispettivamente, un miliardo e mezzo e 50 milioni circa) ed i ricavi di ciascuna, secondo quanto risultava dai bilanci. Si è in presenza di un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito, suscettibile di essere sindacato in sede di legittimità solo per vizio della motivazione, ma ai ricorrenti non riesce di dimostrare alcuna insufficienza o contraddizione logica delle argomentazioni che sorreggono la decisione. Da una parte, infatti, i motivi di ricorso contrappongono, inammissibilmente, le valutazioni dei ricorrenti a quelle operate dal Tribunale (fra l'altro, in ordine al significato da attribuire al fatto della prevalenza degli interventi sui veicoli "Bedford"); dall'altra, richiamano elementi che la sentenza impugnata non avrebbe considerato adeguatamente, ma che si palesano tutti privi del requisito della decisività e non in grado di inficiare il nucleo essenziale del ragionamento del giudice del merito. Ciò dicasi in, particolare, della separazione fra il personale (del tutto normale, in relazione alla diversità delle mansioni) e di tutti quei dati formali (posizioni assicurative distinte, contabilità e bilanci separati, ecc.) che si pongono direttamente all'origine della controversia, che neppure sarebbe sorta ove nei profili la società avesse realizzato un tipo di organizzazione unica anche da punto di vista Z formale-amministrativo. Il terzo motivo di ricorso, infine, è inammissibile, perché denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, in quanto tale norma avrebbe consentito di conservare in via transitoria gli inquadramenti precedenti. Infatti, l'interpretazione e l'applicazione della norma richiamata richiede che sia accertato in fatto l'esistenza di inquadramenti operati dall'Istituto previdenziale prima della sua entrata in vigore, ma tale questione è rimasta estranea al thema decidendum sottoposto al vaglio del giudice del merito quale risulta dalla sentenza impugnata, senza che vi siano denunzie concernenti la violazione dell'art. 112 c.p.c. Si tratta, quindi, di questione sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato ed i soccombenti condannati in solido al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, determinati nella misura di cui in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate in £ 21.000, e degli onorari, liquidati in £ 4.000.000, del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001. Jaspole Ticome Il Consigliere estensore Il Presidente Лимитно рекульти Dell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 29 MAR 2001 A M E oggi, R P I U IL CANCELLIAст е 0 3 A S D 1 3 S , T S . 5 R O O A T . C L T R L , N A ' A O L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A N 1 S T 1 S G N O E O E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G D E E E S O D E R