Sentenza 7 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2001, n. 6354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6354 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2001 |
Testo completo
F * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME LO ITALIANO6 3 5 4 0 AZIO LA CORTE SUPRE Oggetto DISTANCE SEZIONE SECONDA CIVILE LEGAM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 20497/98 - Cron.14136 Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 2283 -Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere Ud. 10/11/00 -Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta_copia-studio. 524.02 sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L.3000 CC CE, AT AN, elettivamente 07-03-2 IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell'avvocato CODERONI ANTONIO, che li difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato BIGATTI CARLO V, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CC ERSILIA, nella qualità di erede di NR AN elettivamente domiciliato in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato FERRETTI 2000 ALDO, che lo difende unitamente all'avvocato MONACO 1825 ANTONIO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 3487/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- i G SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel luglio 1983 RI NI conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Varese i suoi vicini CE MA e AN TI chiedendo, tra l'altro, la demolizione di un manufatto adibito a magazzino in quanto costruito in violazione delle distanze legali. I convenuti, costituitisi, opposero che il manufatto era conforme alle norme urbanistiche. Con sentenza 3/2/93. il Tribunale, rilevato che il manufatto era posto a a cm.90 dal confine, anziché a 5 metri, come stabilito dallo strumento urbanistico, ne ordinava la demolizione. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Milano, che, con sentenza 16/12/97, rigettava il gravame dei MA TI. Contro la sentenza entrambi soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione per un unico motivo. Ha resistito con controricorso MA RS, in qualità di erede di RI NI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione agli artt.12 J 5 Preleggi e 873 Cod.Civ., per avere l'impugnata sentenza ritenuto applicabile nel caso di specie la distanza di 5 metri dal confine stabilita dall'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore del Comune di Varese, non considerando che per gli "accessori", quale appunto doveva ritenersi secondo la stessa sentenza il manufatto oggetto di causa, la suddetta norma tecnica prevede un'espressa deroga, confermata, peraltro, dalla dichiarazione rilasciata dal Sindaco in data 4/3/91, di cui la sentenza non aveva tenuto conto. La censura è infondata. L'art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore del Comune di Varese, nel testo in vigore nel 1978, prevede che le nuove costruzioni debbano osservare due tipi di distanze: - in relazione alla quale la una tra fabbricati norma, dopo avere disposto in via generale, stabilisce, per gli "accessori", specifici limiti di distanza (prescrivendo che essi, se non aderenti al fabbricato principale, devono distare da questo almeno 5 metri ed avere un'altezza non superiore a 3 metri, copertura compresa) e una distanza dal 1 0 confine, per la quale la norma stabilisce che, "salva l'osservanza dei limiti suddetti", essa non può essere inferiore alla metà dell'erigendo edificio e "comunque" non inferiore a 5 metri. L'interpretazione sia letterale che logica della norma, quale si evince dalla successione delle disposizioni contenute nella sua prima parte (relative alla distanza tra le costruzioni) e quelle contenute nella seconda parte (relativa alla distanza dal confine), e dal coordinamento sistematico tra le stesse, fa ritenere che la deroga prevista per gli accessori dalla prima parte dell'art.11 delle citate norme tecniche di attuazione riguardi soltanto la distanza tra fabbricati, e non anche la distanza dal confine disciplinata nella seconda parte. Inducono a tale interpretazione non solo. la collocazione della deroga tra le disposizioni relative alla distanza tra le costruzioni, ma anche la considerazione che la distanza dal confine, così come regolata nella seconda parte (in rapporto all'altezza e, "comunque", in misura non inferiore a 5 metri), è stabilita in via assoluta e deve perciò intendersi riferita a tutti i tipi di 1 costruzione, accessori compresi. Non osta а tale interpretazione il fatto che la norma tecnica, nel regolare la distanza dal confine, abbia fatto precedere l'indicazione dei distacchi da Osservare dall'inciso "salva l'osservanza dei limiti suddetti", dovendo ritenersi, sia per il termine plurale usato ( "limiti suddetti ") che per la "\particolare collocazione dell'inciso (posto a cerniera" tra la prima e la seconda parte della la norma abbia norma), che con tale espressione che, anche in semplicemente inteso sottolineare caso di rispetto della distanza dal confine ed resta fermaindipendentemente da questa, l'osservanza delle già indicate distanze tra costruzioni. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha tenuto ben presente non soltanto la natura accessoria del manufatto, di cui ha, significativamente, richiamato le caratteristiche calcestruzzo e struttura incostruttive (base in legno di circa 20 mq., altezza al colmo m.2,80), ma anche l'esistenza, nella norma tecnica, dei due tipi di distanze da osservare ei mentre ha escluso che ricorressero violazioni della distanza tra fabbricati (essendo il manufatto posto a oltre 5 metri dall'edificio dei MA TI e m. 13, 10 dalla costruzione del NI), ha, correttamente, ritenuto non osservata la distanza dal confine, posto che esso era posto a soli 90 cm. dal confine di proprietà, invece che a 5 metri come prescritto dalla suddetta norma tecnica. Del tutto irrilevante la mancata considerazione della dichiarazione del Sindaco, che come si legge nello stesso ricorso, si era limitato a confermare la deroga riguardante la distanza tra fabbricati, non escludendo, quindi, l'applicabilità 1 in via generale della distanza dal confine per tutti i tipi di costruzione. Consegue il rigetto del ricorso. Ritiene la Corte che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 10 novembre 2000 MARCA DA BOLLO MARCADA BOLLO MARCA DA BOLTO 208 EB Il presidente L'estensore from bell, Ifadau IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 250.000 129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA MAG. 2001 CAST 60000 Roma TOT. 3/0.000 129,11 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 6·02.04 Serie 4. 45044 122,11 R 1865 NINOVE/11 (euro wald Grazaal FAPPO) Responsabile (Dr. M. RACCHINI) ว . 0 4 0