Sentenza 3 marzo 2008
Massime • 1
In tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza, ove i procedimenti siano solo formalmente diversi e pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario. (Nel caso di specie la S.C. ha riconosciuto la retrodatazione dei termini nei confronti di un imputato sottoposto a custodia cautelare con un'ordinanza emessa per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, cui aveva fatto seguito, dopo il rinvio a giudizio, un'ulteriore ordinanza applicativa della misura custodiale per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2008, n. 17627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17627 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 03/03/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 600
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 000447/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) LL EL, N. IL 14/07/1978;
avverso ORDINANZA del 04/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale, in riforma del provvedimento di rigetto di scarcerazione ex art. 297 c.p.p., comma 3, è stata dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare imposta a CH MA in ragione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia al 20 gennaio 2006, data di esecuzione della prima ordinanza di applicazione della custodia in carcere per il delitto di associazione di stampo mafioso.
1.1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice d'appello premesso che:
- nei confronti di CH MA è stata adottata ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso eseguita il 20 gennaio 2006 e poi disposto il giudizio abbreviato il 20 giugno 2006, conclusosi con condanna in pari data confermata anche in secondo grado;
- per tale fatto CH MA è stato detenuto, nella fase delle indagini preliminari, dal 20 gennaio 2006 al 20 giugno 2006;
- con una seconda ordinanza 26 febbraio 2007, notificata il successivo 20 marzo è stata applicata la custodia in carcere per partecipazione di associazione finalizzata al narcotraffico;
- che tale reato è da ritenere connesso al delitto di stampo mafioso, almeno sotto il profilo teleologico, in quanto l'associazione finalizzata al narcotraffico svolgeva un ruolo di esclusivo volano del vigore economico del clan MA che da tale fonte traeva guadagni indispensabili per il clan camorristico;
- benché le ordinanze de quibus siano state emesse in diversi procedimenti pendenti presso lo stesso ufficio giudiziario, si è trattato di procedimenti diversi soltanto sotto il profilo formale;
- che i fatti per i quali è stata emessa la seconda ordinanza erano certamente conosciuti al momento della richiesta e di emissione del primo provvedimento, in quanto facevano parte del patrimonio investigativo acquisito al procedimento e in tale contesto furono utilizzati per applicare la custodia in carcere per entrambi i sodalizi, quello mafioso e l'atro finalizzato al narcotraffico;
- che anche a volere ammettere che il quadro indiziario sia divenuto grave con l'acquisizione delle dichiarazione di AR NO il 24 marzo 2006, è da ritenere che al momento di tale acquisizione si fosse ancora nelle condizioni per il simutaneus processus con i fatti di associazione mafiosa di cui all'ordinanza 20 gennaio 2006, per i quali il rinvio a giudizio fu disposto il 20 giugno 2006 con la richiesta di abbreviato.
In conclusione, il Tribunale ritiene che - esaminati gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza del febbraio 2007, - non vi sia preclusione per la co-decorrenza della custodia cautelare disposta in epoca diversa con le due distinte ordinanze, in quanto la conoscenza dei gravi indizi vi era già nel marzo 2006, e cioè prima del decreto che ebbe a disporre il giudizio per i fatti oggetto contestati con la prima ordinanza cautelare 20 gennaio 2006. Per il Tribunale le due ordinanze furono emesse in procedimenti solo formalmente diversi, per fatti legati da connessione qualificata, già noti nella loro gravita indiziaria al momento di emissione del decreto che dispose il giudizio e, pertanto sussistono le condizioni per retrodatare il momento di decorrenza della seconda ordinanza alla data di esecuzione della prima.
2. Il ricorrente deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge, in quanto il Tribunale, benché abbia riconosciuto che i fatti oggetto dei due procedimenti sono doversi per perimetro soggettivo e oggettivo delle due distinte imputazioni, e che vi è in ogni caso stato un apporto in termini di novità costituito dalle dichiarazioni di NO AR dopo l'adozione della prima ordinanza, non ha considerato che, oltre tale diversità, vi è diversità di procedimento, una diversità di fonti di prova e una diversità temporale.
Ciò avrebbe dovuto comportare l'inapplicabilità della retrodatazione in base a quanto affermato dalle Sezioni unite (19 dicembre 2006, dep. 10 aprile 2007 n. 14535) secondo cui nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino fatti tra i quali non sussiste connessione qualificata e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella specie il Tribunale si è espresso nel senso che si è in presenza di emissione nello stesso procedimento, poiché trattasi di procedimenti solo formalmente distinti, di due ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per fatti diversi, legati da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza.
Pertanto, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure.
In altri termini, allorché nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi - solo formalmente o in ogni caso quando i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero e che avrebbero potuto essere riuniti - due ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, e pertanto la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza.
In conclusione, anche a volere ammettere che il quadro indiziario sia divenuto grave con l'acquisizione delle dichiarazione di NO AR il 24 marzo 2006, è da ritenere che al momento di tale acquisizione si fosse ancora nelle condizioni per il simutaneus processus con i fatti di associazione mafiosa di cui all'ordinanza 20 gennaio 2006, per i quali il rinvio a giudizio fu disposto il 20 giugno 2006 con la richiesta di abbreviato.
L'analisi compiuta dal Tribunale, riprodotta specificamente in narrativa, è corretta e rispetta i principi enunciati dalle Sezioni unite.
CH MA è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza 20 gennaio 2006 per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e, poi, con una seconda ordinanza 26 febbraio 2007, notificata il successivo 20 marzo, è stata applicata la custodia in carcere per partecipazione di associazione finalizzata al narcotraffico.
Su tali premesse e in base al quadro indiziario posto a fondamento per tale reato è da ritenere la sussistenza della connessione, almeno sotto il profilo teleologico, al delitto di stampo mafioso. L'associazione finalizzata al narcotraffico, rileva il Tribunale, ha svolto un ruolo di esclusivo volano del vigore economico del clan MA che da tale fonte traeva guadagni indispensabili per il clan camorristico.
Inoltre, benché le ordinanze de quibus siano state emesse in diversi procedimenti pendenti presso lo stesso ufficio giudiziario, si è trattato di procedimenti diversi soltanto sotto il profilo formale. La circostanza che le ulteriori dichiarazioni di AR NO rese il 24 marzo 2006 hanno completato il quadro indiziario richiesto per l'adozione della seconda ordinanza - come correttamente posto in rilievo dal Tribunale - al momento di tale acquisizione si era ancora nelle condizioni per il simutaneus processus con i fatti di associazione mafiose di cui all'ordinanza 20 gennaio 2006, per i quali il rinvio a giudizio fu disposto il 20 giugno 2006 con la richiesta di abbreviato.
Gli accertamenti di fatto, congruamente e correttamente argomentati, rendono operativo il meccanismo di retrodatazione della decorrenza della custodia.
2. In base a tali premesse in fatto, il giudice d'appello ha correttamente applicato le regole più volte enunciate dalle Sezioni unite (Sez. un., 22 marzo 2005 n. 21957 Raulia, e Sez. un. 19 dicembre 2006, n. 14535 Librato). In caso di fatti collegati da connessione qualificata, risultanti dallo stesso procedimento, la retrodatazione opera automaticamente, indipendentemente dalla possibilità di desumere gli elementi di gravità indiziaria già al momento di emissione della prima ordinanza. Inoltre, qualora le due ordinanze siano state emesse in procedimenti diversi, per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza (art. 297 c.p.p., comma 3, seconda parte). Anche se la retrodatazione riguarda di regola misure adottate nel medesimo procedimento è anche vero che l'autorità giudiziaria non può scegliere momenti di decorrenza diversi, là dove gli elementi per la emissione dell'ordinanza custodiale sussistano contemporaneamente per entrambi i fatti.
Si tratta di regole delle quali il Tribunale ha correttamente applicato.
Del resto, la scarcerazione ora per allora, non impedisce che, una volta chiusa la fase delle indagini nel cui ambito opera il meccanismo di retrodatazione, possa essere nuovamente applicata la custodia cautelare là dove ricorrano le condizioni che la impongano, in considerazione della gravità dei fatti e della pericolosità sociale dell'imputato.
Il ricorso, dunque, è infondato e va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2008