Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2008, n. 17627
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Sentenza 3 marzo 2008

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In tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza, ove i procedimenti siano solo formalmente diversi e pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario. (Nel caso di specie la S.C. ha riconosciuto la retrodatazione dei termini nei confronti di un imputato sottoposto a custodia cautelare con un'ordinanza emessa per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, cui aveva fatto seguito, dopo il rinvio a giudizio, un'ulteriore ordinanza applicativa della misura custodiale per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2008, n. 17627
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17627
    Data del deposito : 3 marzo 2008

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