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Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12178 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AI CH, nato in [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari-Sezione Distaccata di Sassari, del 14.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 12178 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 25/01/2023 1. Con sentenza del 19.4.2018 il Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato CH AI responsabile dei fatti di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e, infine, della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 per cui, con l'aumento per la continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed alla pena accessoria conseguente alla entità di quella principale;
2. la Corte di appello di Cagliari-Sezione Distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C) della rubrica ed ha di conseguenza rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 3 e mesi 5 di reclusione ed Euro 1.000 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata;
3. ricorre per cassazione il difensore dello AI deducendo: 3.1 violazione ed erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena inflitta: rileva che la Corte di appello ha rideterminato la pena non tenendo conto della censura articolata dalla difesa in ordine alla applicabilità, al caso in esame, del minimo edittale per il delitto di rapina previsto prima della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 finendo per violare il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole;
3.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: richiama la motivazione con cui la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato ipotizzando che, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, egli si fosse già liberato del denaro, senza tuttavia adeguatamente motivare sul punto;
rileva, ancora, la contraddittorietà della motivazione laddove la Corte territoriale non ha considerato la alternativa versione fornita dall'imputato ed ha ritenuto possibile che, nel difendersi, la persona offesa gli avrebbe cagionato le lesioni refertate ma, nel contempo, non credibile che avesse potuto scagliarsi contro il proprio aggressore strappandogli la maglietta;
aggiunge che altrettanto contraddittoria è la sentenza impugnata nel non aver ritenuto credibile la versione dell'imputato sull'origine e la causa della lite tra i due ed indirettamente confermata anche dall'accenno, contenuto nella denuncia, all'aspetto fisico della moglie delli AI, segnalando come la Corte abbia da un lato ammesso che la PI non conoscesse l'arabo e, dall'altro, che avrebbe dovuto riferire al marito ciò che le era stato detto dall'imputato in lingua a lei sconosciuta;
3.3 violazione ed erronea applicazione della legge penale ed omessa considerazione delle argomentazioni esposte con l'atto di appello: rileva che la 2 Corte di appello non ha motivato sul rilievo difensivo concernente la scarsa credibilità della persona offesa in ordine alla capacità di descrivere il coltello utilizzato dall'imputato nel corso della colluttazione durata pochi attimi, al disinteresse palesato dal ricorrente per il telefono cellulare che sarebbe stato sottratto alla persona offesa e, infine, del comportamento leale e collaborativo dell'imputato; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 a valere, se del caso, come memoria, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminandolo partendo dal minimo edittale di quattro anni e sei mesi;
rileva, invece, la inammissibilità del secondo e del terzo motivo del ricorso che finiscono per riproporre questioni di merito non consentite in questa sede;
5. la difesa ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo sui primi due motivi del ricorso e concordando con il PG quanto al primo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. CH AI è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, dei delitti di rapina e di lesioni personali in danno di El TT AB nei cui confronti avrebbe usato violenza e minaccia, anche con l'uso di un coltello a serramanico, impossessandosi del telefono cellulare e del portafogli della persona offesa contenente la somma di euro 130 circa e cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in giorni 3. 1.1 Il Tribunale aveva ricostruito l'episodio sulla scorta, essenzialmente, delle parole della persona offesa, a partire dal racconto da costui fornito agli operanti intervenuti sul posto nella immediatezza del fatto ma, anche, di quanto riferito dalle della stessa moglie dell'odierno ricorrente, e che avevano consentito di procedere all'arresto dello AI nella quasi-flagranza del reato;
aveva dato conto della versione alternativa dell'episodio fornita da quest'ultimo e ripercorsa anche nel ricorso qui in esame. Il primo giudice aveva tuttavia ritenuto attendibile la ricostruzione fornita dalla persona offesa giudicata intrinsecamente coerente e compatibile con gli altri elementi oggettivi acquisiti, quali il referto medico circa le ferite riportate dalla 3 vittima laddove, invece, quella fornita dall'imputato non aveva, a suo avviso, trovato alcun riscontro. 1.2 Con l'atto di appello, la difesa aveva formulato una serie di rilievi che, di fatto, sono quegli stessi oggetto delle censure replicate in questa sede nel secondo e nel terzo motivo del ricorso sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. 2.1 Ritiene il collegio che si tratti di censure che non sono consentite in questa sede avendo la Corte di appello affrontato le questioni sollevate dalla difesa in termini esaustivi in fatto e corretti in diritto, e sorretto la propria decisione con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Per altro verso, va rilevato che il ricorrente, pur deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione;
si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Tanto premesso, rileva il collegio che la Corte di appello ha, in primo luogo, motivato in maniera congrua ed immune da profili di manifesta illogicità circa la maggior attendibilità riconosciuta alla versione fornita dalla persona offesa che ha giudicato maggiormente verosimile sull'origine della lite osservando che nemmeno la moglie dell'imputato aveva riferito circa le presunte offese che le sarebbero state rivolte dall'E! TT e che avrebbero giustificato l'intervento del ricorrente ed il litigio occorso con quello;
a tal proposito, infatti, ha insistito sul contrasto tra la versione dell'imputato e quella della di lui moglie circa la dinamica del fatto, perché lo AI aveva riferito di aver sentito l'El TT offendere sua moglie, cui avrebbe detto di allontanarsi, laddove la donna, al contrario, aveva riferito di avere inizialmente visto il marito discutere con l'El TT e, avvicinatasi ai due, di essere stata solo a quel punto allontanata dal marito che le aveva detto di aspettarlo in macchina. Ad ulteriore conforto, ha richiamato il coltello rinvenuto nella disponibilità dell'imputato e la compatibilità delle ferite subite dall'El TT con l'utilizzo di quell'arma impropria ed ha quindi motivato anche sulla impossibilità di seguire l'imputato in ordine alla giustificazione fornita al fatto di essersi impossessato del 4 telefonino della persona offesa, a suo dire per ripagarsi della maglietta che costui gli avrebbe strappato. La Corte di appello, in definitiva, è pervenuta a confermare la decisione di primo grado vagliando i rilievi mossi dalla difesa ma, da ultimo, giungendo ad una conclusione che si risolve in una opzione valutativa e decisoria propria del giudice di merito congruamente motivata e, per questa ragione, non censurabile in questa sede. Non è inutile, infatti, ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, Sentenza n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, Sentenza n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965; Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 5 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 13442 del 08/03/2016, De LI ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, Sentenza n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153). Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227). 2.2 Anche il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha preso atto della erroneità della indicazione del primo giudice circa il riferimento al "minimo edittale" per il delitto di rapina che, tuttavia, al momento del fatto, quanto alla pena detentiva, era pari a quattro anni e sei mesi a fronte dei cinque anni che erano stati invece inflitti all'odierno ricorrente. Per altro verso, però, ha ciò non di meno ritenuto che quella pena detentiva, benché (sia pur di poco) superiore al minimo edittale vigente al momento del fatto fosse, comunque, congrua "... in considerazione della gravità del fatto contestato, avuto riguardo ai motivi a delinquere, alla intensità del dolo ed al danno cagionato alla persona offesa, alla precedente condanna per resistenza, espressione di un'indole incline all'uso della violenza contro le persone" (cfr., dalla sentenza di appello). Il ricorso è invero generico perché non si è affatto confrontato con la sopra riportata motivazione limitandosi ad eccepire la "nullità" della sentenza senza in realtà indicare il parametro normativo su cui riposerebbe il vizio di legittimità invocato. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
6 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25.1.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 12178 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 25/01/2023 1. Con sentenza del 19.4.2018 il Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato CH AI responsabile dei fatti di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e, infine, della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 per cui, con l'aumento per la continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed alla pena accessoria conseguente alla entità di quella principale;
2. la Corte di appello di Cagliari-Sezione Distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C) della rubrica ed ha di conseguenza rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 3 e mesi 5 di reclusione ed Euro 1.000 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata;
3. ricorre per cassazione il difensore dello AI deducendo: 3.1 violazione ed erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena inflitta: rileva che la Corte di appello ha rideterminato la pena non tenendo conto della censura articolata dalla difesa in ordine alla applicabilità, al caso in esame, del minimo edittale per il delitto di rapina previsto prima della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 finendo per violare il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole;
3.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: richiama la motivazione con cui la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato ipotizzando che, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, egli si fosse già liberato del denaro, senza tuttavia adeguatamente motivare sul punto;
rileva, ancora, la contraddittorietà della motivazione laddove la Corte territoriale non ha considerato la alternativa versione fornita dall'imputato ed ha ritenuto possibile che, nel difendersi, la persona offesa gli avrebbe cagionato le lesioni refertate ma, nel contempo, non credibile che avesse potuto scagliarsi contro il proprio aggressore strappandogli la maglietta;
aggiunge che altrettanto contraddittoria è la sentenza impugnata nel non aver ritenuto credibile la versione dell'imputato sull'origine e la causa della lite tra i due ed indirettamente confermata anche dall'accenno, contenuto nella denuncia, all'aspetto fisico della moglie delli AI, segnalando come la Corte abbia da un lato ammesso che la PI non conoscesse l'arabo e, dall'altro, che avrebbe dovuto riferire al marito ciò che le era stato detto dall'imputato in lingua a lei sconosciuta;
3.3 violazione ed erronea applicazione della legge penale ed omessa considerazione delle argomentazioni esposte con l'atto di appello: rileva che la 2 Corte di appello non ha motivato sul rilievo difensivo concernente la scarsa credibilità della persona offesa in ordine alla capacità di descrivere il coltello utilizzato dall'imputato nel corso della colluttazione durata pochi attimi, al disinteresse palesato dal ricorrente per il telefono cellulare che sarebbe stato sottratto alla persona offesa e, infine, del comportamento leale e collaborativo dell'imputato; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 a valere, se del caso, come memoria, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminandolo partendo dal minimo edittale di quattro anni e sei mesi;
rileva, invece, la inammissibilità del secondo e del terzo motivo del ricorso che finiscono per riproporre questioni di merito non consentite in questa sede;
5. la difesa ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo sui primi due motivi del ricorso e concordando con il PG quanto al primo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. CH AI è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi del giudizio di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, dei delitti di rapina e di lesioni personali in danno di El TT AB nei cui confronti avrebbe usato violenza e minaccia, anche con l'uso di un coltello a serramanico, impossessandosi del telefono cellulare e del portafogli della persona offesa contenente la somma di euro 130 circa e cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in giorni 3. 1.1 Il Tribunale aveva ricostruito l'episodio sulla scorta, essenzialmente, delle parole della persona offesa, a partire dal racconto da costui fornito agli operanti intervenuti sul posto nella immediatezza del fatto ma, anche, di quanto riferito dalle della stessa moglie dell'odierno ricorrente, e che avevano consentito di procedere all'arresto dello AI nella quasi-flagranza del reato;
aveva dato conto della versione alternativa dell'episodio fornita da quest'ultimo e ripercorsa anche nel ricorso qui in esame. Il primo giudice aveva tuttavia ritenuto attendibile la ricostruzione fornita dalla persona offesa giudicata intrinsecamente coerente e compatibile con gli altri elementi oggettivi acquisiti, quali il referto medico circa le ferite riportate dalla 3 vittima laddove, invece, quella fornita dall'imputato non aveva, a suo avviso, trovato alcun riscontro. 1.2 Con l'atto di appello, la difesa aveva formulato una serie di rilievi che, di fatto, sono quegli stessi oggetto delle censure replicate in questa sede nel secondo e nel terzo motivo del ricorso sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. 2.1 Ritiene il collegio che si tratti di censure che non sono consentite in questa sede avendo la Corte di appello affrontato le questioni sollevate dalla difesa in termini esaustivi in fatto e corretti in diritto, e sorretto la propria decisione con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Per altro verso, va rilevato che il ricorrente, pur deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione;
si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Tanto premesso, rileva il collegio che la Corte di appello ha, in primo luogo, motivato in maniera congrua ed immune da profili di manifesta illogicità circa la maggior attendibilità riconosciuta alla versione fornita dalla persona offesa che ha giudicato maggiormente verosimile sull'origine della lite osservando che nemmeno la moglie dell'imputato aveva riferito circa le presunte offese che le sarebbero state rivolte dall'E! TT e che avrebbero giustificato l'intervento del ricorrente ed il litigio occorso con quello;
a tal proposito, infatti, ha insistito sul contrasto tra la versione dell'imputato e quella della di lui moglie circa la dinamica del fatto, perché lo AI aveva riferito di aver sentito l'El TT offendere sua moglie, cui avrebbe detto di allontanarsi, laddove la donna, al contrario, aveva riferito di avere inizialmente visto il marito discutere con l'El TT e, avvicinatasi ai due, di essere stata solo a quel punto allontanata dal marito che le aveva detto di aspettarlo in macchina. Ad ulteriore conforto, ha richiamato il coltello rinvenuto nella disponibilità dell'imputato e la compatibilità delle ferite subite dall'El TT con l'utilizzo di quell'arma impropria ed ha quindi motivato anche sulla impossibilità di seguire l'imputato in ordine alla giustificazione fornita al fatto di essersi impossessato del 4 telefonino della persona offesa, a suo dire per ripagarsi della maglietta che costui gli avrebbe strappato. La Corte di appello, in definitiva, è pervenuta a confermare la decisione di primo grado vagliando i rilievi mossi dalla difesa ma, da ultimo, giungendo ad una conclusione che si risolve in una opzione valutativa e decisoria propria del giudice di merito congruamente motivata e, per questa ragione, non censurabile in questa sede. Non è inutile, infatti, ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, Sentenza n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, Sentenza n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965; Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 5 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 13442 del 08/03/2016, De LI ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, Sentenza n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153). Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227). 2.2 Anche il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha preso atto della erroneità della indicazione del primo giudice circa il riferimento al "minimo edittale" per il delitto di rapina che, tuttavia, al momento del fatto, quanto alla pena detentiva, era pari a quattro anni e sei mesi a fronte dei cinque anni che erano stati invece inflitti all'odierno ricorrente. Per altro verso, però, ha ciò non di meno ritenuto che quella pena detentiva, benché (sia pur di poco) superiore al minimo edittale vigente al momento del fatto fosse, comunque, congrua "... in considerazione della gravità del fatto contestato, avuto riguardo ai motivi a delinquere, alla intensità del dolo ed al danno cagionato alla persona offesa, alla precedente condanna per resistenza, espressione di un'indole incline all'uso della violenza contro le persone" (cfr., dalla sentenza di appello). Il ricorso è invero generico perché non si è affatto confrontato con la sopra riportata motivazione limitandosi ad eccepire la "nullità" della sentenza senza in realtà indicare il parametro normativo su cui riposerebbe il vizio di legittimità invocato. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
6 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25.1.2023