Sentenza 4 luglio 2017
Massime • 1
Nell'ipotesi di sentenza inappellabile, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate in sede di discussione, e dotate del requisito della decisività. (Nella specie, la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda non si era pronunciata sulla richiesta, formulata in sede di discussione, di applicabilità al fatto dell'art 131 bis cod. pen.).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2017, n. 36119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36119 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2017 |
Testo completo
36 1 1 9 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 04/07/2017 - Presidente - Sent. n. sez.1756 PIERCAMILLO DAVIGO LUIGI AGOSTINACCHIO REGISTRO GENERALE SERGIO BELTRANI N.5349/2017 FABIO DI PISA ND RECCHIONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI AR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/06/2016 del TRIBUNALE di PAVIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ND RECCHIONE Udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Pavia condannava l'Agati alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all'art. 712 cod. pen. in relazione all'incauto acquisto di un telefono cellulare provento di furto 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità: non sarebbe stato provato l'elemento soggettivo, che non sarebbe deducibile dal prezzo pagato, ovvero 250 euro invece che 500 comprensive di Iva, compatibile con un acquisto in buona fede. Si tratta di doglianza inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una valutazione alternativa delle emergenze processuali non ammissibile in sede di legittimità fuori dai casi in cui siano rilevate fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza 2 probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Nel caso di specie la motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede 2.2. Con un ulteriore motivo si deduceva la omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis. cod. pen. effettuata in sede di conclusioni. Il motivo è fondato. Il collegio condivide il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Cass. sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep 2014 Rv. 257967 Cass., sez. 6, 17 giugno 2009, n. 35918 Rv 244763). Tale giurisprudenza si ritiene estensibile ai casi, come quello di specie, in cui la difesi invochi espressamente un beneficio in sede di discussione e non riceva alcuna risposta dal giudice di merito che pronuncia sentenza inappellabile. Tale ultima circostanza impedisce di ritenere che le richieste svolte in sede di discussione siano tardive, come nei casi in cui la progressione processuale si sviluppi fisiologicamente anche in fase di appello. La sentenza impugnata, non appellabile, deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Pavia per nuovo giudizio in ordine alla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Pavia limitatamente alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il giorno 4 luglio 2017 Sentenza a motivazione semplificata Il Presidente L'estensore Piercamillo Davigo Sandra Recchione DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PEMALE 2 1 LUG. 2017 IL CANCELLIERE MAD 3 Claudia Ri elii