Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12262
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Sentenza 31 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di valida procura speciale

    La Corte territoriale ha errato nel non aver ritenuto ammissibile l’istanza ex art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la procura speciale rilasciata al difensore di fiducia, sebbene non sacramentale, conteneva un chiaro e inequivoco riferimento alla volontà di conferire al difensore il potere di presentare istanza di sospensione del procedimento penale per la messa alla prova, potere che ricomprende anche quello di presentare richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa.

  • Rigettato
    Mancanza di valida procura speciale

    La Corte territoriale ha errato nel non aver ritenuto ammissibile l’istanza ex art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la procura speciale rilasciata al difensore di fiducia, sebbene non sacramentale, conteneva un chiaro e inequivoco riferimento alla volontà di conferire al difensore il potere di presentare istanza di sospensione del procedimento penale per la messa alla prova, potere che ricomprende anche quello di presentare richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione V Penale, ha esaminato i ricorsi proposti da due imputate, NC RI e LD BR CE, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la loro condanna per furto aggravato in concorso. Le imputate, tramite il loro difensore, avevano impugnato la decisione lamentando la violazione degli artt. 129-bis e 599, comma 1, cod. proc. pen., sostenendo che la loro istanza di accesso alla giustizia riparativa, rigettata in appello per assenza di una valida procura speciale, fosse invece corredata da un mandato conferito al difensore con procura speciale. Tale procura, secondo le ricorrenti, attribuiva espressamente al legale il potere di esercitare tutte le facoltà e i diritti connessi al procedimento, inclusa la presentazione di tale istanza, in linea con l'interpretazione giurisprudenziale che riconosce la validità del mandato anche in assenza di formule sacramentali, purché la volontà della parte sia chiara. Il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio. Il Collegio ha innanzitutto richiamato la disciplina della procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., sottolineando come la giurisprudenza di legittimità, in applicazione del principio di conservazione degli atti negoziali, ritenga validamente conferito il mandato qualora dal suo tenore complessivo emerga inequivocabilmente la volontà del mandante e l'oggetto del mandato, anche senza formule sacramentali. Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che la procura speciale rilasciata dalle imputate al difensore di fiducia, pur riferendosi alla presentazione di istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova ex artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e 464-ter cod. proc. pen., ricomprendesse implicitamente anche il potere di presentare la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa, dato che tale istituto è considerato una forma di giustizia riparativa "assorbita" nel sistema punitivo. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l'istanza, dovendo il giudice del rinvio procedere alla valutazione del merito della stessa. La Corte ha altresì evidenziato che, in caso di esito positivo del programma di giustizia riparativa, si configurerebbe la remissione tacita di querela ex art. 152, comma 3, n. 2, cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12262
    Data del deposito : 31 marzo 2026

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