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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12262 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da NC RI nata a [...] il [...] CE LD BR nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere EN OR;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale US SO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a RI NC e a LD BR CE per i delitti di furto aggravato in concorso, loro in rubrica ascritti, rigettando la richiesta di accesso alla giustizia riparativa sul presupposto della mancanza di una valida procura speciale in capo al difensore che l’aveva avanzata per loro conto. 2. Ricorrono per cassazione entrambe le imputate con il ministero del comune difensore, denunciando, con un solo motivo, quivi esposto ai sensi dell’art. 173 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12262 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 24/02/2026 2 disp. att. cod. proc. pen., la violazione degli artt. 129-bis e 599, comma 1, cod. proc. pen. e deducendo che l’istanza di accesso alla giustizia riparativa, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, era corredata di procura speciale, posto che quella depositata contestualmente all’atto di gravame conferiva espressamente al difensore di fiducia il potere di esercitare tutte le facoltà e tutti i diritti connessi al procedimento. Assumono, al riguardo, che la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza ex art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. si porrebbe in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di validità della procura speciale, sempre riconosciuta quanto la volontà della parte, in relazione al compimento di taluni atti processuali, risulti in maniera inequivoca anche se espressa mediante formule non sacramentali. 3. Con requisitoria in data 19 gennaio 2026 il Sostituto Procuratore generale US SO ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria in data 5 febbraio 2026 il difensore delle ricorrenti ha insistito per l’accoglimento del motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. L’art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta dell'imputato o della vittima del reato di invio ad un Centro per la giustizia riparativa «è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale». 2. La procura speciale, con la quale la parte conferisce a un rappresentante il potere di compiere specifici atti processuali in suo nome, è disciplinata dall’art. 122 cod. proc. pen., che la configura come un atto negoziale unilaterale (in tal senso, Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, con riguardo all’attribuzione al procuratore speciale della «capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere l'istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato»). Il primo comma dell’articolo citato prevede che la procura speciale debba «contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce». Questa disposizione è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che, in forza del generale principio di conservazione degli atti negoziali di cui all’art. 1337 cod. civ., il mandato, al di là delle formule utilizzate, 3 deve sempre considerarsi validamente conferito, purché dal tenore complessivo dell’atto sia possibile escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà del mandante e all’individuazione dell’oggetto del mandato (Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Piazza, Rv. 278026 – 01; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473; Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013, Ferrari, Rv. 257335 – 01; Sez. 4, n. 14863 del 03/02/2004, Micucci, Rv. 228595 – 01). Dunque, - occorre ribadirlo - ai fini del valido conferimento della procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., ancorché non siano richieste formule sacramentali, è pur sempre necessario che dal suo testo e/o dalla sua collocazione emergano con chiarezza sia la volontà del mandante sia l’individuazione dell’atto o degli atti cui essa si riferisce. 2. Venendo al caso di specie e facendo applicazione dei canoni ermeneutici richiamati, deve riconoscersi la validità della procura speciale, rilasciata dalla NC e dalla CE al difensore di fiducia in funzione del loro patrocinio nel giudizio di appello, anche ai fini della presentazione dell’istanza di accesso alla giustizia riparativa ex art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. La procura speciale indicata – che questa Corte può direttamente esaminare in forza del principio secondo cui, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - reca, infatti, un chiaro e inequivoco riferimento alla loro volontà di conferire al difensore il potere di «presentare istanza di sospensione del procedimento penale per la messa alla prova ex artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e 464-ter cod. proc. pen.». Potere che è tale da ricomprendere anche quello di presentare richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, posto che, come osservato dal diritto vivente, l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova «costituisce [….] una forma di manifestazione della giustizia riparativa “assorbita” nel sistema punitivo tradizionale, perché divenuta parte integrante del trattamento rieducativo in attuazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione» (cfr. Sez. U, Sentenza n. 5166 del 30/10/ 2025, dep. 2026, in motivazione): l’istituto ex artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e seguenti cod. proc. pen. tende, infatti, alla risocializzazione dell’imputato anche attraverso la riparazione delle conseguenze derivanti dal reato commesso (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, Società La Sportiva, in motivazione). 4 3. Risultando, pertanto, l’oggetto della procura speciale all’esame sufficientemente determinato o, comunque, determinabile - giusta il riferimento al potere sopra richiamato -, la Corte territoriale ha errato nel non avere ritenuto ammissibile l’istanza ex art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen.: questo comporta che la sentenza impugnata debba essere annullata, affinché il giudice del rinvio valuti il merito dell’istanza predetta alla stregua dei criteri dell’utilità dell’avvio di un programma di giustizia riparativa per la risoluzione delle questioni derivate dalla commissione dei fatti e dell’assenza di pericolo concreto per le parti e per l’accertamento dei fatti medesimi. Va solo posto in rilievo che, nella fattispecie al vaglio, vertendosi in materia di furti aggravati procedibili a querela di parte rimettibile, l’eventuale positiva conclusione del programma di giustizia riparativa sarebbe tale da determinare la remissione tacita di querela ex art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen. 4. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EN OR OS PE
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale US SO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a RI NC e a LD BR CE per i delitti di furto aggravato in concorso, loro in rubrica ascritti, rigettando la richiesta di accesso alla giustizia riparativa sul presupposto della mancanza di una valida procura speciale in capo al difensore che l’aveva avanzata per loro conto. 2. Ricorrono per cassazione entrambe le imputate con il ministero del comune difensore, denunciando, con un solo motivo, quivi esposto ai sensi dell’art. 173 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12262 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 24/02/2026 2 disp. att. cod. proc. pen., la violazione degli artt. 129-bis e 599, comma 1, cod. proc. pen. e deducendo che l’istanza di accesso alla giustizia riparativa, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, era corredata di procura speciale, posto che quella depositata contestualmente all’atto di gravame conferiva espressamente al difensore di fiducia il potere di esercitare tutte le facoltà e tutti i diritti connessi al procedimento. Assumono, al riguardo, che la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza ex art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. si porrebbe in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di validità della procura speciale, sempre riconosciuta quanto la volontà della parte, in relazione al compimento di taluni atti processuali, risulti in maniera inequivoca anche se espressa mediante formule non sacramentali. 3. Con requisitoria in data 19 gennaio 2026 il Sostituto Procuratore generale US SO ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria in data 5 febbraio 2026 il difensore delle ricorrenti ha insistito per l’accoglimento del motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. L’art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta dell'imputato o della vittima del reato di invio ad un Centro per la giustizia riparativa «è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale». 2. La procura speciale, con la quale la parte conferisce a un rappresentante il potere di compiere specifici atti processuali in suo nome, è disciplinata dall’art. 122 cod. proc. pen., che la configura come un atto negoziale unilaterale (in tal senso, Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, con riguardo all’attribuzione al procuratore speciale della «capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere l'istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato»). Il primo comma dell’articolo citato prevede che la procura speciale debba «contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce». Questa disposizione è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che, in forza del generale principio di conservazione degli atti negoziali di cui all’art. 1337 cod. civ., il mandato, al di là delle formule utilizzate, 3 deve sempre considerarsi validamente conferito, purché dal tenore complessivo dell’atto sia possibile escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà del mandante e all’individuazione dell’oggetto del mandato (Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Piazza, Rv. 278026 – 01; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473; Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013, Ferrari, Rv. 257335 – 01; Sez. 4, n. 14863 del 03/02/2004, Micucci, Rv. 228595 – 01). Dunque, - occorre ribadirlo - ai fini del valido conferimento della procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., ancorché non siano richieste formule sacramentali, è pur sempre necessario che dal suo testo e/o dalla sua collocazione emergano con chiarezza sia la volontà del mandante sia l’individuazione dell’atto o degli atti cui essa si riferisce. 2. Venendo al caso di specie e facendo applicazione dei canoni ermeneutici richiamati, deve riconoscersi la validità della procura speciale, rilasciata dalla NC e dalla CE al difensore di fiducia in funzione del loro patrocinio nel giudizio di appello, anche ai fini della presentazione dell’istanza di accesso alla giustizia riparativa ex art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. La procura speciale indicata – che questa Corte può direttamente esaminare in forza del principio secondo cui, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - reca, infatti, un chiaro e inequivoco riferimento alla loro volontà di conferire al difensore il potere di «presentare istanza di sospensione del procedimento penale per la messa alla prova ex artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e 464-ter cod. proc. pen.». Potere che è tale da ricomprendere anche quello di presentare richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, posto che, come osservato dal diritto vivente, l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova «costituisce [….] una forma di manifestazione della giustizia riparativa “assorbita” nel sistema punitivo tradizionale, perché divenuta parte integrante del trattamento rieducativo in attuazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione» (cfr. Sez. U, Sentenza n. 5166 del 30/10/ 2025, dep. 2026, in motivazione): l’istituto ex artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e seguenti cod. proc. pen. tende, infatti, alla risocializzazione dell’imputato anche attraverso la riparazione delle conseguenze derivanti dal reato commesso (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, Società La Sportiva, in motivazione). 4 3. Risultando, pertanto, l’oggetto della procura speciale all’esame sufficientemente determinato o, comunque, determinabile - giusta il riferimento al potere sopra richiamato -, la Corte territoriale ha errato nel non avere ritenuto ammissibile l’istanza ex art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen.: questo comporta che la sentenza impugnata debba essere annullata, affinché il giudice del rinvio valuti il merito dell’istanza predetta alla stregua dei criteri dell’utilità dell’avvio di un programma di giustizia riparativa per la risoluzione delle questioni derivate dalla commissione dei fatti e dell’assenza di pericolo concreto per le parti e per l’accertamento dei fatti medesimi. Va solo posto in rilievo che, nella fattispecie al vaglio, vertendosi in materia di furti aggravati procedibili a querela di parte rimettibile, l’eventuale positiva conclusione del programma di giustizia riparativa sarebbe tale da determinare la remissione tacita di querela ex art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen. 4. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EN OR OS PE