CASS
Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/08/2023, n. 34874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34874 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GIP CHIETI Con ordinanza del 07/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE DI CHIETI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI cha chiesto che venga dichiarata la competenza del Gup del Tribunale di Chieti. RITENUTO IN FATTO Il Gip del Tribunale di Chieti, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 07 marzo 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dai difensori degli imputati FU IO e NO PA. 1.1. Il giudice rimettente ha rilevato che i difensori degli imputati avevano eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti, atteso che il pagamento da parte della persona offesa era avvenuto a mezzo carata postepay bonifico su carta sisalpay attivata in Crotone, presso la RT US Paolo;
secondo la difesa il pagamento non si doveva ritenere istantaneo, attesa la realizzazione di bonifico mediante utilizzazione di numero iban, con conseguente competenza del Gup di Crotone. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34874 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 14/06/2023 1.2. Il Gup presso il Tribunale di Chieti ha richiamato la contestazione elevata ai sensi degli artt. 110, 640, comma primo e terzo, 61 n. 5 cod. pen. ed ha ampiamente argomentato sul tema sollevato dalla difesa, chiarendo come il profitto della truffa aggravata oggetto di contestazione era stato conseguito a seguito dell'ordine di bonifico eseguito dalla persona offesa a mezzo della carta postepay, a sé intestata, e diretto sulla carta sisalpay attivata da NO PA presso la RT US in Crotone. Riportate anche le considerazioni del Pubblico ministero e della difesa, il Gup ha ampiamente motivato ritenendo infondata l'eccezione sollevata, richiamando elementi caratterizzanti la truffa contrattuale on-line nel caso in esame, sottolineando la particolarità del pagamento effettuato a mezzo postepay su carta sisalpay, sistema riferibile ad istituto di moneta elettronica del gruppo Mooney, dunque una banca on-line prova di collegamento fisico con il territorio, che per la distribuzione dei suoi prodotti si avvale di una rete di punti vendita fisici vari (bar, tabaccherie, edicole). Quindi, dopo una ampia ricostruzione, ha concluso ritenendo la propria competenza, richiamando la natura dematerializzata del profitto della truffa, consistendo in mera facoltà di spesa mediante la carta sisalpay, sottolineando come, anche in caso di pagamento con bonifico bancario, danno e profitto derivanti dalla condotta truffaldina posta in essere dovevano essere considerati i due aspetti della medesima operazione economica, con contemporanea produzione dei loro effetti. 1.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiara la competenza del Gup del Tribunale di Chieti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è ammissibile. Va premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento della rimessione affida la decisione sul rinvio pregiudiziale al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto. Difatti, la valutazione discrezionale e la conseguente decisione del giudice di utilizzare lo strumento di cui all'art. 24-bis cod. proc. pen. si è basata su di una argomentata considerazione quanto alla possibile fondatezza o meno della questione. Si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., che deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. 2 2. Ciò posto, questa Corte ritiene che debba essere dichiarata la competenza territoriale del Gup del Tribunale di Chieti. L'elemento decisivo al fine di determinare la competenza deve essere individuato nelle caratteristiche tanto dello strumento di pagamento utilizzato dalla persona offesa (postepay), che dello strumento di destinazione finale (sisalpay) nell'ambito della contrattazione intercorsa on-line, che portava alla contestazione richiamata nell'ordinanza del Gup ai sensi degli artt. 110, 640, 61 n. 5 cod. pen. Le due carte (dotate di iban e della possibilità di effettuare diverse operazioni tra le quali anche operazioni di bonifico) si caratterizzano infatti per il loro essere carte di pagamento ricaricabili. Questa Corte ha già affermato, quanto alla carta postepay, con principio che è applicabile anche al caso di specie (carta sisalpay), che nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile che "il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima" (Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Tribunale di Napoli, Rv. 277861-01). A prescindere, dunque, dalla presenza o meno di filiali o punti di gestione delle carte in questione, ciò che rileva sono le caratteristiche dei pagamenti effettuati con uno strumento del genere, atteso che dalla disposizione deriva l'immediata disponibilità della somma di denaro, con definitiva perdita del bene da parte della persona offesa. Non può quindi essere ritenuto elemento risolutivo il criterio sussidiario indicato dalla difesa con riferimento al luogo di attivazione della carta, atteso che l'ingiusto profitto deriva dalla disposizione effettuata a mezzo postepay, che determina la ricarica immediata della carta di destinazione sisalpay, con contestuale danno per la persona offesa.
P.Q. M.
Decidendo sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. dichiara la competenza territoriale del Gup del Tribunale di Chieti cui restituisce gli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen. Così deciso il 14 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI cha chiesto che venga dichiarata la competenza del Gup del Tribunale di Chieti. RITENUTO IN FATTO Il Gip del Tribunale di Chieti, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 07 marzo 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dai difensori degli imputati FU IO e NO PA. 1.1. Il giudice rimettente ha rilevato che i difensori degli imputati avevano eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti, atteso che il pagamento da parte della persona offesa era avvenuto a mezzo carata postepay bonifico su carta sisalpay attivata in Crotone, presso la RT US Paolo;
secondo la difesa il pagamento non si doveva ritenere istantaneo, attesa la realizzazione di bonifico mediante utilizzazione di numero iban, con conseguente competenza del Gup di Crotone. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34874 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 14/06/2023 1.2. Il Gup presso il Tribunale di Chieti ha richiamato la contestazione elevata ai sensi degli artt. 110, 640, comma primo e terzo, 61 n. 5 cod. pen. ed ha ampiamente argomentato sul tema sollevato dalla difesa, chiarendo come il profitto della truffa aggravata oggetto di contestazione era stato conseguito a seguito dell'ordine di bonifico eseguito dalla persona offesa a mezzo della carta postepay, a sé intestata, e diretto sulla carta sisalpay attivata da NO PA presso la RT US in Crotone. Riportate anche le considerazioni del Pubblico ministero e della difesa, il Gup ha ampiamente motivato ritenendo infondata l'eccezione sollevata, richiamando elementi caratterizzanti la truffa contrattuale on-line nel caso in esame, sottolineando la particolarità del pagamento effettuato a mezzo postepay su carta sisalpay, sistema riferibile ad istituto di moneta elettronica del gruppo Mooney, dunque una banca on-line prova di collegamento fisico con il territorio, che per la distribuzione dei suoi prodotti si avvale di una rete di punti vendita fisici vari (bar, tabaccherie, edicole). Quindi, dopo una ampia ricostruzione, ha concluso ritenendo la propria competenza, richiamando la natura dematerializzata del profitto della truffa, consistendo in mera facoltà di spesa mediante la carta sisalpay, sottolineando come, anche in caso di pagamento con bonifico bancario, danno e profitto derivanti dalla condotta truffaldina posta in essere dovevano essere considerati i due aspetti della medesima operazione economica, con contemporanea produzione dei loro effetti. 1.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiara la competenza del Gup del Tribunale di Chieti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è ammissibile. Va premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento della rimessione affida la decisione sul rinvio pregiudiziale al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto. Difatti, la valutazione discrezionale e la conseguente decisione del giudice di utilizzare lo strumento di cui all'art. 24-bis cod. proc. pen. si è basata su di una argomentata considerazione quanto alla possibile fondatezza o meno della questione. Si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., che deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. 2 2. Ciò posto, questa Corte ritiene che debba essere dichiarata la competenza territoriale del Gup del Tribunale di Chieti. L'elemento decisivo al fine di determinare la competenza deve essere individuato nelle caratteristiche tanto dello strumento di pagamento utilizzato dalla persona offesa (postepay), che dello strumento di destinazione finale (sisalpay) nell'ambito della contrattazione intercorsa on-line, che portava alla contestazione richiamata nell'ordinanza del Gup ai sensi degli artt. 110, 640, 61 n. 5 cod. pen. Le due carte (dotate di iban e della possibilità di effettuare diverse operazioni tra le quali anche operazioni di bonifico) si caratterizzano infatti per il loro essere carte di pagamento ricaricabili. Questa Corte ha già affermato, quanto alla carta postepay, con principio che è applicabile anche al caso di specie (carta sisalpay), che nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile che "il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima" (Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Tribunale di Napoli, Rv. 277861-01). A prescindere, dunque, dalla presenza o meno di filiali o punti di gestione delle carte in questione, ciò che rileva sono le caratteristiche dei pagamenti effettuati con uno strumento del genere, atteso che dalla disposizione deriva l'immediata disponibilità della somma di denaro, con definitiva perdita del bene da parte della persona offesa. Non può quindi essere ritenuto elemento risolutivo il criterio sussidiario indicato dalla difesa con riferimento al luogo di attivazione della carta, atteso che l'ingiusto profitto deriva dalla disposizione effettuata a mezzo postepay, che determina la ricarica immediata della carta di destinazione sisalpay, con contestuale danno per la persona offesa.
P.Q. M.
Decidendo sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. dichiara la competenza territoriale del Gup del Tribunale di Chieti cui restituisce gli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen. Così deciso il 14 giugno 2023.