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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 6032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6032 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UD LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte di Cassazione di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione IA SC OY, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore e procuratore speciale di LU UD ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza in data 1 aprile 2025 con la quale questa Corte Suprema ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la pronuncia del 18 gennaio 2024 della Corte di appello di Catania, che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e i delitti in materia sostanze stupefacenti commessi dallo UD e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. Il ricorso, depositato dal difensore con PEC in data 31 luglio 2025, è nuovamente pervenuto in cancelleria in data 4 agosto 2025 (poiché trasmesso dal Procuratore generale presso questa Corte), ragion per cui è stato iscritto altresì con il n. 26838/2025 R.G., riunito dal Collegio al presente procedimento. 2. Ad avviso della parte ricorrente, la sentenza di legittimità avrebbe disatteso, in conseguenza di un errore percettivo delle allegazioni difensive, le censure sollevate con il secondo motivo del ricorso per cassazione con cui si è era denunciato che nel determinare in 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 6032 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 16/10/2025 nove mesi di reclusione la pena, quale aumento per continuazione, per i fatti già giudicati con sentenza di applicazione della pena emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catania il 14 maggio 2020 (irrev. il 20 novembre 2022), non ne sarebbe stata operata la riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che: - «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «nei termini predetti, l'errore è rilevante quando sia connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà e sia tale, pertanto, da determinare una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01). 2. Nel caso in esame, con l'originario ricorso per cassazione si era denunciata l'erroneità del detto aumento di nove mesi per continuazione per la mancata riduzione a mente dell'art. 444 cod. proc. pen. (cfr. secondo motivo di ricorso). La sentenza qui ricorsa, provvedendo su detto motivo, ha così ricostruito l'iter della sentenza di appello: «7.2. Anche il secondo motivo, che si duole della mancata riduzione di un terzo della porzione di pena inflitta per l'unificato reato giudicato con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 14 maggio 2020, è inammissibile. Il giudice di appello, accogliendo l'istanza di continuazione, ha unificato i reati e stabilito in nove mesi di reclusione la porzione di pena per fatti giudicati con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania del 14 maggio 2020; sulla pena finale complessiva di ventisei anni di reclusione ha, poi, applicato la diminuente di un terzo, infliggendo la pena finale di sedici anni di reclusione, così applicando, anche per la sanzione inflitta con riguardo al reato satellite giudicato con la ridetta sentenza, la identica riduzione di un terzo della quale detti reati avevano beneficiato ex art. 444 cod. proc. pen.» (cfr. p. 21). Invero, nel caso di specie, la Corte di appello, in accoglimento in parte qua del gravame, aveva riconosciuto la chiesta continuazione anche per i delitti separatamente giudicati dal 2 G.u.p. di Catania e determinato gli aumenti sulla pena irrogata per il reato più grave (oggetto del procedimento celebrato innanzi alla medesima Corte), in particolare determinando in anni ventiquattro di reclusione, ridotta di un terzo a sedici anni per il rito abbreviato, la pena per tutti i reati oggetto di quest'ultimo giudizio;
e ha determinato in nove mesi di reclusione l'ulteriore aumento per continuazione esterna per il reato già oggetto «della sentenza di patteggiamento» del G.u.p. di Catania (cfr. spec. p. 133). Tuttavia, la non piena corrispondenza tra l'iter attribuito alla sentenza di appello e quanto in essa esposto, non ha inficiato la pronuncia di questa Corte. Difatti, il G.u.p. del Tribunale di Catania aveva applicato allo UD, per il reato poi unificato per continuazione dalla Corte di appello di Catania, la pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa;
e - come esposto - il Giudice di appello ha rideterminato tale pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. in nove mesi di reclusione, per vero, facendo espresso riferimento al fatto che si trattasse di una «sentenza di patteggiamento». Il che non consente di affermare che anche tale aumento di pena non sia stato determinato senza la riduzione ex art. 444 cod. proc. pen., a fortiori a fronte della generica allegazione contenuta nel ricorso straordinario. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro mille, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Riunito al presentente procedimento quello n.26838/25 (n. 13 di ruolo) trattandosi di duplicato, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2025.
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione IA SC OY, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore e procuratore speciale di LU UD ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza in data 1 aprile 2025 con la quale questa Corte Suprema ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la pronuncia del 18 gennaio 2024 della Corte di appello di Catania, che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e i delitti in materia sostanze stupefacenti commessi dallo UD e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. Il ricorso, depositato dal difensore con PEC in data 31 luglio 2025, è nuovamente pervenuto in cancelleria in data 4 agosto 2025 (poiché trasmesso dal Procuratore generale presso questa Corte), ragion per cui è stato iscritto altresì con il n. 26838/2025 R.G., riunito dal Collegio al presente procedimento. 2. Ad avviso della parte ricorrente, la sentenza di legittimità avrebbe disatteso, in conseguenza di un errore percettivo delle allegazioni difensive, le censure sollevate con il secondo motivo del ricorso per cassazione con cui si è era denunciato che nel determinare in 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 6032 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 16/10/2025 nove mesi di reclusione la pena, quale aumento per continuazione, per i fatti già giudicati con sentenza di applicazione della pena emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catania il 14 maggio 2020 (irrev. il 20 novembre 2022), non ne sarebbe stata operata la riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che: - «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «nei termini predetti, l'errore è rilevante quando sia connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà e sia tale, pertanto, da determinare una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01). 2. Nel caso in esame, con l'originario ricorso per cassazione si era denunciata l'erroneità del detto aumento di nove mesi per continuazione per la mancata riduzione a mente dell'art. 444 cod. proc. pen. (cfr. secondo motivo di ricorso). La sentenza qui ricorsa, provvedendo su detto motivo, ha così ricostruito l'iter della sentenza di appello: «7.2. Anche il secondo motivo, che si duole della mancata riduzione di un terzo della porzione di pena inflitta per l'unificato reato giudicato con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 14 maggio 2020, è inammissibile. Il giudice di appello, accogliendo l'istanza di continuazione, ha unificato i reati e stabilito in nove mesi di reclusione la porzione di pena per fatti giudicati con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania del 14 maggio 2020; sulla pena finale complessiva di ventisei anni di reclusione ha, poi, applicato la diminuente di un terzo, infliggendo la pena finale di sedici anni di reclusione, così applicando, anche per la sanzione inflitta con riguardo al reato satellite giudicato con la ridetta sentenza, la identica riduzione di un terzo della quale detti reati avevano beneficiato ex art. 444 cod. proc. pen.» (cfr. p. 21). Invero, nel caso di specie, la Corte di appello, in accoglimento in parte qua del gravame, aveva riconosciuto la chiesta continuazione anche per i delitti separatamente giudicati dal 2 G.u.p. di Catania e determinato gli aumenti sulla pena irrogata per il reato più grave (oggetto del procedimento celebrato innanzi alla medesima Corte), in particolare determinando in anni ventiquattro di reclusione, ridotta di un terzo a sedici anni per il rito abbreviato, la pena per tutti i reati oggetto di quest'ultimo giudizio;
e ha determinato in nove mesi di reclusione l'ulteriore aumento per continuazione esterna per il reato già oggetto «della sentenza di patteggiamento» del G.u.p. di Catania (cfr. spec. p. 133). Tuttavia, la non piena corrispondenza tra l'iter attribuito alla sentenza di appello e quanto in essa esposto, non ha inficiato la pronuncia di questa Corte. Difatti, il G.u.p. del Tribunale di Catania aveva applicato allo UD, per il reato poi unificato per continuazione dalla Corte di appello di Catania, la pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa;
e - come esposto - il Giudice di appello ha rideterminato tale pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. in nove mesi di reclusione, per vero, facendo espresso riferimento al fatto che si trattasse di una «sentenza di patteggiamento». Il che non consente di affermare che anche tale aumento di pena non sia stato determinato senza la riduzione ex art. 444 cod. proc. pen., a fortiori a fronte della generica allegazione contenuta nel ricorso straordinario. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro mille, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Riunito al presentente procedimento quello n.26838/25 (n. 13 di ruolo) trattandosi di duplicato, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2025.