Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2014, n. 3347
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Sentenza 17 dicembre 2014

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In tema di sentenza di patteggiamento, il pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati è stabilito direttamente dalla legge, con la conseguenza che l'omessa statuizione su tali spese può essere emendata con la procedura di correzione degli errori materiali, in quanto la relativa liquidazione avviene sulla base di apposite tabelle approvate dal Ministero della giustizia e non richiede una valutazione discrezionale in grado di modificare il contenuto essenziale della decisione.

In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, le questioni relative alla quantificazione delle spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate successive alla data di irrevocabilità della confisca, che non riguardano i presupposti della condanna, ma attengono soltanto ad aspetti contabili o al concreto ammontare delle voci di spesa, devono essere proposte davanti al giudice civile nelle forme dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2014, n. 3347
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3347
    Data del deposito : 17 dicembre 2014

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