Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 2
In tema di sentenza di patteggiamento, il pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati è stabilito direttamente dalla legge, con la conseguenza che l'omessa statuizione su tali spese può essere emendata con la procedura di correzione degli errori materiali, in quanto la relativa liquidazione avviene sulla base di apposite tabelle approvate dal Ministero della giustizia e non richiede una valutazione discrezionale in grado di modificare il contenuto essenziale della decisione.
In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, le questioni relative alla quantificazione delle spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate successive alla data di irrevocabilità della confisca, che non riguardano i presupposti della condanna, ma attengono soltanto ad aspetti contabili o al concreto ammontare delle voci di spesa, devono essere proposte davanti al giudice civile nelle forme dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2014, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 3655
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 25679/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VR ON N. IL 25/03/1953;
avverso l'ordinanza n. 55/2014 TRIBUNALE di TRIESTE, del 09/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di patteggiamento del 31.3.2010 il Tribunale di IE applicava a ON TO la pena concordata di mesi 1, giorni 8 di arresto ed Euro 800 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, con contestuale confisca del veicolo. Ricevuta la cartella esattoriale che gli intimava il pagamento della somma di Euro 1365,61 liquidate al custode giudiziario per le spese di custodia del veicolo confiscato, ON TO proponeva incidente di esecuzione, chiedendo di dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo in quanto la sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti non conteneva la statuizione di condanna al pagamento delle spese di custodia dell'autoveicolo.
Con ordinanza del 19.5.2014 il Tribunale di IE , in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta.
Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per i seguenti motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 445 c.p.p. e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 204, poiché le spese di conservazione e custodia, in quanto assimilabili alle spese per il procedimento, non possono prescindere da uno specifico capo di condanna, nella fattispecie insussistente;
la mancanza della statuizione di condanna non può essere emendata con il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale;
2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 445 c.p.p., comma 2, in punto di mancato annullamento della iscrizione a ruolo:
l'obbligo di pagamento delle spese di custodia e conservazione del veicolo sequestrato, essendo assimilabile alle spese processuali, ha natura di sanzione accessoria che si estingue a norma dell'art. 445 c.p.p., comma 2;
3) con successiva memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale deduce che al ricorrente non possono essere addebitate le spese di custodia del veicolo successive al passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. La previsione contenuta nell'art. 445 c.p.p., comma 1, relativa alla esenzione dall'obbligo del pagamento delle spese del procedimento in caso di condanna a pena patteggiata non superiore ai due anni, deve essere riferita alle spese processuali in senso stretto e non si estende alle spese di custodia dei beni sequestrati, atteso che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 204 comma 3, stabilisce espressamente il diritto dell'Erario al recupero delle spese di custodia dei beni sequestrati in caso di sentenza di condanna ai sensi dell'art. 445 c.p.p.; specularmente l'art. 150, comma 2 del medesimo D.P.R. stabilisce che l'imputato è esonerato dal pagamento delle spese di custodia soltanto in caso di provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento, (in tal senso Sez. 1^, n. 19687 del 26/04/2007, Chen, Rv. 236439; Sez. 4^, n. 2142 del 21/11/1996 - dep. 06/03/1997, P.M. in proc. Marconi, Rv. 208782).
Poiché l'obbligo di pagamento delle spese di custodia, posto a carico del soggetto condannato a pena patteggiata, è stabilito direttamente dalla legge (combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 204 e 150), sull'unico presupposto della intervenuta sentenza di applicazione pena ai sensi dell'art. 445 c.p.p., costituente il titolo che legittima l'ente pubblico impositore al recupero delle spese di custodia, ne deriva che l'eventuale mancanza nella sentenza della statuizione sulle spese di custodia non costituisce causa di esonero dall'obbligo di pagamento avente la propria fonte direttamente nella legge;
ne' deve ritenersi precluso, occorrendo, il ricorso al procedimento di correzione di errori materiali, atteso che: si tratta di omissione la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto a norma dell'art. 130 c.p.p.; l'art. 535 c.p.p., comma 4, prevede espressamente il ricorso alla procedura della correzione di errore materiale in caso di omessa condanna al pagamento delle " spese", dizione comprensive delle spese processuali in senso stretto di cui dell'art. 535 c.p.p., comma 1 e delle spese di mantenimento durante la custodia cautelari di cui dell'art. 535 c.p.p., comma 3, spese queste ultime parificate dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 204, comma 3, a quelle di custodia ai fini dell'esercizio del diritto al recupero di esse da parte dell'Erario; le modalità di determinazione dell'indennità di custodia non sono discrezionali ma sono fissate direttamente del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 58 e 59, i quali stabiliscono che le indennità di custodia sono liquidate sulla base delle apposite tabelle approvate dal decreto del Ministro della giustizia. (in senso conforme Sez. 1^, n. 5101 del 27/01/2005, Cianciano ed altro, Rv. 231495).
La giurisprudenza citata dal ricorrente, secondo cui l'omessa statuizione sulla condanna alle spese di custodia dei beni sequestrati non può essere emendata con la procedura di correzione degli errori materiali in ragione del carattere discrezionale della liquidazione (così Sez. 3^, n. 46740 del 17/10/2012, La Rosa, Rv. 253852; Sez. 5^, n. 24948 del 29/04/2011, Benevento e altri, Rv. 250919), non condivisa da questo Collegio per le ragioni esposte, non è comunque rilevante nel caso in esame, in cui il giudice dell'esecuzione correttamente non ha adottato alcun provvedimento sulla determinazione delle spese di custodia del veicolo confiscato, atteso che esse erano già state liquidate con decreto di pagamento emesso dal Tribunale di IE in data 13.1.2012, avverso il quale il ricorrente, pur avendone facoltà quale "parte processuale", non aveva proposto alcuna opposizione a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. 2.L'intervenuta estinzione del reato a norma dell'art. 445 c.p.p., comma 2, comporta l'estinzione di "ogni effetto penale" della condanna, ma non ha alcuna incidenza sull'obbligo di pagamento delle spese di custodia, di natura prettamente civilistica.
3. Con riguardo al motivo di ricorso relativo alla erronea imputazione delle spese di custodia successive alla data di irrevocabilità della confisca, si rileva che, trattandosi di questione non più attinente alla sussistenza della condanna, bensì al concreto ammontare delle voci di spesa, essa, secondo l'espressa avvertenza contenuta nella cartella di pagamento, deve essere proposta davanti al giudice civile nelle forme dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., esperibile nei confronti dell'agente per la riscossione, il quale , per le questioni sostanziali dedotte nel processo esecutivo, non attinenti esclusivamente alla regolarità e validità degli atti esecutivi, è obbligato alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 227, che richiama espressamente il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39. (In senso conforme, quanto al criterio di riparto delle questioni di competenza del giudice penale e civile, Sez. U, n. 491 del 29/09/2011 - dep. 12/01/2012, Pislor, Rv. 251265). Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015