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Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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- 1. Giudice dell'esecuzione può concedere condizionale solo se .. (Cass. 36555/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 ottobre 2024
La sospensione condizionale della pena è beneficio concedibile soltanto in sede di cognizione: se però è il giudice dell'esecuzione a revocare parzialmente la condanna e a rideterminare la pena, può in questo specifico caso, provvedere anche sulla sospensione condizionale. Il Giudice dell'esecuzione può provvedere altresì sull'istanza di concessione della sospensione condizionale formulata per la prima volta in sede esecutiva a seguito di pronuncia della Corte di cassazione se la stessa, definendo il giudizio di cognizione, abbia ridimensionato la misura della pena a un'entità che renderebbe concedibile il beneficio, a condizione che vi sia stata espressa richiesta della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2023, n. 15240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15240 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AH UE, nato in [...] il [...] 2. MH LV, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del ubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale RA LO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di MH LV e l'inammissibilità del ricorso di AH UE. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Palermo con la quale gli imputati erano stati condannati - rispettivamente - AH UE in ordine ai reati di cui ai capi 1), 2) e 3) della rubrica, riqualificati nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l'aumento per la continuazione e con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e € 3.000,00 di multa, e MH LV in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica, riqualificati nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l'aumento per la continuazione e con la Penale Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 16/02/2023 riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e € 2.600,00 di multa. 1.2. Segnatamente i due imputati sono stati ritenuti responsabili del reato continuato, in concorso tra loro, di cessione di sostanza stupefacente tipo eroina e marijuana, dietro pagamento di somme di denaro, a più acquirenti non identificati, nonché di cessione a PE VA di sostanza stupefacente tipo eroina suddivisa in due involucri (capo 1), e del reato continuato, in concorso tra loro, di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente tipo eroina e marijuana, in particolare n. 13 involucri contenenti sostanza stupefacente tipo eroina per un peso complessivo di grammi 3, e n. 12 involucri contenenti sostanza stupefacente marijuana per un peso complessivo di grammi 6,5. Fatto commesso in Palermo il 29 dicembre 2020 (capo 2). Il solo AH UE anche per il reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti tipo eroina a PE VA. Fatto commesso dal giugno 2020 fino alla data del 29 dicembre 2020 (capo 3). 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Il ricorso nell'interesse di AH UE deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 129, 546 cod.proc.pen. motivazione meramente apparente limitandosi la sentenza ad una mera pedissequa riproposizione delle stesse argomentazioni del giudice di primo grado senza il compimento di alcun vaglio critico. 2.2. Il ricorso nell'interesse di MH LV è affidato a quattro motivi. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 comma 3 Cost. art. 168 bis cod.pen., art. 464 bis e 516 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. La Corte d'appello avrebbe erroneamente respinto la richiesta di rimessione in termini per l'imputato per la proposizione dell'istanza di messa alla prova a seguito della riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rilevando che l'unico rimedio per il difensore sarebbe quello di impugnare l'ordinanza di rigetto dell'istanza di messa alla prova congiuntamente alla sentenza di condanna. Tuttavia, l'istanza sarebbe stata inammissibile attesi i limiti edittali per la contestazione originariamente prevista 2 sicché l'imputato non sarebbe stato nelle condizioni di proporla ai sensi dell'articolo 464 bis comma 2 cod.proc.pen. La Corte d'appello avrebbe, inoltre, reso una motivazione illogica ed errata nell'affermare che la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità non sarebbe stata sollecitata in quanto, come risulta dagli atti, la stessa era stata sollecitata in ogni occasione possibile e puntualmente rigettata. Poiché la riqualificazione era stata sollecitata in ogni fase processuale, il rigetto della corte territoriale di concedere la possibilità di chiedere la sospensione con messa alla prova violerebbe sia il principio di cui all'art. 27 comma 3 Cost., sia il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. a causa dell'erronea formulazione dell'originaria imputazione con limiti di pena molto elevati che avrebbe impedito di avanzare, nei termini previsti dalla legge, la richiesta di ammissione alla prova. Né sarebbe possibile onerare il difensore a formulare un'istanza che non sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 168 bis cod.pen. entro i termini di cui all'art. 464 bis cod.proc.pen. Osserva il difensore che la Corte costituzionale con sentenza n. 14 del 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 516 cod.proc.pen. nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con la messa alla prova. RG il difensore che secondo i principi espressi dal giudice delle leggi nella citata sentenza gli stessi dovrebbero essere applicati anche nell'ipotesi strutturalmente identica prevista dall'articolo 521 cod.proc.pen. in quanto nei casi in cui il pubblico ministero non provveda nonostante i reiterati solleciti alla modifica dell'imputazione e a correggere l'erroneità della stessa intervenga, il giudice nell'emissione della sentenza all'imputato risulta allo stesso modo preclusa la possibilità di esercitare la propria scelta difensiva di richiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova. Per tali ragioni ritiene il difensore che la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo è viziata da violazione di legge. Qualora La Corte di Cassazione non ritenga possibile un'applicazione conforme a costituzione dell'articolo 521 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 3 e 27 comma 3, Cost., chiede che venga sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale della stessa nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice dell'impugnazione la remissione in termini per la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in caso di riqualificazione giuridica del fatto avvenuta con la sentenza impugnata. Nel caso di specie ricorrerebbe la rilevanza della questione incidentale e la non manifesta infondatezza e ciò anche considerando che con ormai, con una serie numerosa di pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 516, 517 cod.proc.pen. nella parte in cui non consentono all'imputato 3 l'accesso a riti alternativi nell'ipotesi di nuove diverse contestazioni. E ciò come osserva la Corte costituzionale con la pronuncia 146 del 2022 «in omaggio ad una duplice esigenza salvaguardare la pienezza del diritto di difesa dell'imputato che comprende il diritto di optare per il rito alternativo alle condizioni stabilite dal legislatore ed evitare l'irragionevole disparità di tra imputato che abbia potuto confrontarsi con un'imputazione completa prima dell'inizio del dibattimento e quello rispetto al quale l'imputazione sia stata precisata integrata soltanto nel corso del dibattimento quando il termine per la scelta del rito alternativo è ormai scaduto. Sicché di fronte ad un mutamento dell'imputazione ragioni di tutela del suo diritto di difesa del principio di uguaglianza impongono che sia sempre consentito all'imputato rivalutare la propria scelta alla luce delle nuove contestazioni». Evidenzia, ancora, il difensore che rispetto all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, che viene in considerazione nel giudizio a quo, essa può oggi essere richiesta a fronte della nuova contestazione di un fatto diverso ex articolo 516 cod.proc.pen., di una circostanza aggravante l'articolo 517 cod.proc.pen. e in relazione alla nuova contestazione di reati connessi, con la conseguenza che pertanto in linea con il progressivo percorso di riallineamento costituzionale anche nel caso di diversa qualificazione giuridica avvenuta in sede di dibattimento, quando i termini per la richiesta di messa alla prova sono ormai scaduti, sarebbe ragionevole e non lesivo del diritto di difesa consentire all'imputato di essere rimesso in termini. -Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all' art. 168 bis cod.pen., e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di messa alla prova in ragione della negativa personalità dell'imputato, requisito non previsto dall'art. 168 bis cod. pen. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1. lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 81 cod.pen. Erronea applicazione del concorso formale tra i reati. RG il ricorrente che la corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la disciplina del concorso formale tra la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti e la cessione di parte di quelle sostanze. Secondo quanto accertato, nelle conformi sentenze di merito, l'imputato avrebbe nello stesso contesto spazio-temporale, detenuto e ceduto lo stupefacente caduto in sequestro, così come ricostruito dai giudici sulla scorta degli esiti dell'appostamento di p.g. da cui era emerso che dapprima l'imputato aveva occultato lo stupefacente nel muro e poi prelevava di volta in volta le dosi che cedeva agli acquirenti, da cui la ricorrenza di un unico reato e non di due reati in concorso formale. 4 -Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle condizioni soggettive dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo e secondo motivo di ricorso di MH LV non sono fondati. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, con indirizzo interpretativo che può dirsi consolidato che, in tema di riti speciali, la richiesta di giudizio abbreviato relativa a fattispecie non rientrante nei limiti di cui all'art. 168-bis cod. pen. non preclude l'ammissione alla messa alla prova ove l'imputato, in via principale, ne abbia fatto richiesta previa riqualificazione della condotta in una fattispecie compatibile con l'ammissione al beneficio e il giudice l'abbia così riqualificata (Sez. 2, n. 5837 del 04/02/2022, Bruno, Rv. 282956 - 01; Sez. 4, n. 36752 del 08/05/2018, Nenna, Rv. 273804 - 01). Ed ancora, il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto in dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale, giacché la messa alla prova ben può essere avanzata deducendosi l'erronea qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 19673 del 08/04/2021, Amico, Rv. 281162 - 01; Sez. 2, n. 780 del 15/09/2020, Allotta, Rv. 280514 - 01). Si è, in particolare affermato che, in caso di richiesta di sospensione del processo con messa alla prova presentata dall'imputato entro i termini previsti dall'art. 464-bis cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa ed eventualmente a modificarla, ove non la ritenga corretta, traendone le conseguenze sul piano della ricorrenza del beneficio in parola (Sez. 4, n. 36752 del 08/05/2018, Nenna, Rv. 273804 - 01). Se dunque, in base al menzionato recente orientamento della Corte di cassazione, il giudice di appello investito dell'impugnazione contro una sentenza di condanna resa in sede di giudizio abbreviato può ammettere l'imputato alla sospensione del processo con messa alla prova, allorché ritenga ingiustificato il diniego opposto dal giudice di primo grado a tale richiesta, a fortiori una tale possibilità dovrà essere riconosciuta allo stesso giudice di primo grado, allorché - in esito al giudizio - riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato cui lo abilita l'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., quando l'imputato abbia dal canto suo richiesto il beneficio entro i termini indicati dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. Secondo il citato orientamento condizione imprescindibile per ottenere la messa alla prova in caso di riqualificazione del fatto è la circostanza che l'imputato 5 i abbia chiesto nei termini di cui all'art. 464 bis cod.proc.pen. la messa alla prova previa riqualificazione del fatto. Sul tema della concedibilità della messa alla prova all'esito del giudizio abbreviato, quando l'imputato abbia chiesto ed ottenuto la riqualificazione della condotta in fattispecie che consentono l'accesso al beneficio si è pronunciata anche la Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 131 del 2019. Il Giudice delle Leggi con la citata pronuncia interpretativa di rigetto ha dapprima rilevato che il rimettente muove dal presupposto interpretativo che il combinato disposto delle disposizioni censurate precluderebbe al giudice di ammettere l'imputato alla sospensione del processo con messa alla prova, anche nell'ipotesi in cui questi ne abbia formulato richiesta entro i termini di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., ma tale richiesta sia stata respinta in ragione dell'incompatibilità del beneficio con i limiti di pena previsti dalla norma incriminatrice ai sensi della quale il pubblico ministero aveva qualificato il fatto contestatogli, incompatibilità — peraltro — successivamente venuta meno in seguito alla diversa qualificazione del fatto compiuta dal giudice ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., in esito al giudizio abbreviato. Ma afferma che «Tale interpretazione, tuttavia, non è l'unica possibile». Ha rilevato, infatti, che «la giurisprudenza di legittimità ha, anzitutto, ripetutamente affermato che, in caso di richiesta di sospensione del processo con messa alla prova presentata dall'imputato entro i termini previsti dall'art. 464-bis cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa ed eventualmente a modificarla, ove non la ritenga corretta, traendone le conseguenze sul piano della ricorrenza del beneficio in parola (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenze 8 maggio-31 luglio 2018, n. 36752 e 20 ottobre 2015-3 febbraio 2016, n. 4527). proc. pen. Una tale soluzione risponde a ovvie ragioni di economia processuale [...]» (Corte Cost. sentenza n. 131 del 2019, § 4.1.). Ha poi concluso che, alla luce dell'assetto interpretativo delle norme censurate per come venuti a delineare nella giurisprudenza di legittimità (vedi supra) «La conclusione appena raggiunta non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma appare altresì l'unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente» (§ 4.2). Seguendo le indicazioni della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale (riferita ad un caso speculare di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), la giurisprudenza della Corte di cassazione ha successivamente confermato la linea interpretativa sopra riportata affermando che la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità dì dedurre, in sede di 6 appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova. (Sez. 6, n. 30774 del 13/10/2020, Campisi, Rv. 279849; Sez. 6, n. 47109 del 31/10/2019, Cipriano, Rv. 277681) e, dall'altro, che il giudice, riqualificando l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis cod. pen., può sospendere il giudizio con messa alla prova dell'imputato sempre che questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente richiesto il beneficio (vedi supra). Tale interpretazione costituzionalmente rispettosa dei principi di uguaglianza e di difesa, che trova autorevole giuridica nella sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2019, non vi è spazio per riproporre una questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis cod.pen. e 521 cod.proc.pen. come sostiene la difesa, questione incidentale di costituzionalità priva anche della rilevanza della questione nel caso concreto. 5. Quanto al caso concreto, ancorchè come argomenta la difesa, questa aveva ripetutamente avanzato richiesta di riqualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all'art 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'imputato non aveva mai avanzato, nei termini di legge, la richiesta di messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis cod.pen. La corte territoriale (cfr. pag. 5) ha correttamente rilevato l'assenza di una espressa richiesta di messa alla prova, sicchè era precluso all'imputato il diritto a fruire del beneficio d'ufficio, nel caso di riqualificazione (Sez. 3, n. 8982 del 05/12/2019, Bahir, Rv. 278402 — 01). La decisione è giuridicamente corretta e correttamente motivata. 6. Procedendo all'esame del ricorso di MH LV è fondato il terzo motivo di ricorso di violazione di legge, sotto il profilo dell'erronea applicazione del concorso formale tra i reati. La corte territoriale ha erroneamente applicato la disciplina del concorso formale tra la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti e la condotta di cessione di parte di quelle sostanze. Secondo quanto accertato, nelle conformi sentenze di merito (cfr. pag. 2-3), l'imputato, osservato dalle ore 18 alle ore 20,25, in unione con il coimputato, si era recato in Palermo via Giovanni Verga ove aveva occultato diversi piccoli involucri nel muro di cinta, ponendosi in attesa dei clienti ai quali venivano ceduti i piccoli involucri di droga previo prelevamento dal luogo ove erano occultati, operazione che veniva osservata dagli agenti di p.s. che, verso le 20.25 intervenivano dopo la cessione a Cappello VA, traendo in arresto gli imputati e sottoponendo a sequestro le ulteriori dosi che erano ancora occultate. Agli imputati erano contestati due capi di imputazione: capo 1) cessione continuata a 7 più acquirenti non identificati e a Cappello VA, capo 2) detenzione a fini di spaccio della residua sostanza stupefacente sequestrata occultata nel muro di cinta. Si tratta all'evidenza di condotte di detenzione e cessione avvenute nello stesso contesto spazio-temporale, da cui la ricorrenza di un unico reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (anche in presenza di contestuale detenzione di sostanze di diversa tipologia S.U. Murolo) e non di due reati in concorso formale. In materia di stupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266 - 01; Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421 - 01). 7. Non è fondato il quarto motivo di ricorso. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da congrua e non manifestamente illogica motivazione che non è censurabile in questa sede. Hanno rilevato i giudici del merito l'assenza di elementi per giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, non ritenendo valutabili a tal fine né la mera incensuratezza né le condizioni soggettive dell'imputato. Si tratta di una motivazione che non appare manifestamente illogica e come tale non è censurabile in questa sede. 8. All'accoglimento del terzo motivo consegue l'annullamento della sentenza senza rinvio con riguardo alla ritenuta continuazione tra i capi 1) e 2) e comporta la rideterminazione della pena irrogata con eliminazione del segmento di pena applicato a titolo di continuazione, come calcolato dal giudice del merito, di mesi quattro di reclusione e C 600,00 di multa, rideterminando la pena in anni due di reclusione e C 2.000,00 di multa. Nel resto il ricorso va rigettato. 9. Il ricorso di AH UE è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Nel limitarsi a denunciare la violazione di legge in relazione agli artt. 125,129 e 546 cod.proc.pen. il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione della sentenza di secondo grado che avrebbe pedissequamente riproposto le argomentazioni di quella di primo grado. Si tratta di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza, dalla quale emerge che il giudice dell'impugnazione ha condiviso la 8 ricostruzione dei fatti ed ha esaminato le censure difensive in modo congruo. Per altro deve rilevarsi che i fatti contestati all'imputato sono stati commessi sotto la diretta percezione degli operanti. 10. Il ricorso di AH UE deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OK LV limitatamente all'aumento per la continuazione che elimina, rideterminando la pena in anni due di reclusione e C 2.000,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso di Dichiara inammissibile il ricorso di AH IN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/02/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del ubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale RA LO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di MH LV e l'inammissibilità del ricorso di AH UE. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Palermo con la quale gli imputati erano stati condannati - rispettivamente - AH UE in ordine ai reati di cui ai capi 1), 2) e 3) della rubrica, riqualificati nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l'aumento per la continuazione e con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e € 3.000,00 di multa, e MH LV in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica, riqualificati nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l'aumento per la continuazione e con la Penale Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 16/02/2023 riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e € 2.600,00 di multa. 1.2. Segnatamente i due imputati sono stati ritenuti responsabili del reato continuato, in concorso tra loro, di cessione di sostanza stupefacente tipo eroina e marijuana, dietro pagamento di somme di denaro, a più acquirenti non identificati, nonché di cessione a PE VA di sostanza stupefacente tipo eroina suddivisa in due involucri (capo 1), e del reato continuato, in concorso tra loro, di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente tipo eroina e marijuana, in particolare n. 13 involucri contenenti sostanza stupefacente tipo eroina per un peso complessivo di grammi 3, e n. 12 involucri contenenti sostanza stupefacente marijuana per un peso complessivo di grammi 6,5. Fatto commesso in Palermo il 29 dicembre 2020 (capo 2). Il solo AH UE anche per il reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti tipo eroina a PE VA. Fatto commesso dal giugno 2020 fino alla data del 29 dicembre 2020 (capo 3). 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Il ricorso nell'interesse di AH UE deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 129, 546 cod.proc.pen. motivazione meramente apparente limitandosi la sentenza ad una mera pedissequa riproposizione delle stesse argomentazioni del giudice di primo grado senza il compimento di alcun vaglio critico. 2.2. Il ricorso nell'interesse di MH LV è affidato a quattro motivi. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 comma 3 Cost. art. 168 bis cod.pen., art. 464 bis e 516 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. La Corte d'appello avrebbe erroneamente respinto la richiesta di rimessione in termini per l'imputato per la proposizione dell'istanza di messa alla prova a seguito della riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rilevando che l'unico rimedio per il difensore sarebbe quello di impugnare l'ordinanza di rigetto dell'istanza di messa alla prova congiuntamente alla sentenza di condanna. Tuttavia, l'istanza sarebbe stata inammissibile attesi i limiti edittali per la contestazione originariamente prevista 2 sicché l'imputato non sarebbe stato nelle condizioni di proporla ai sensi dell'articolo 464 bis comma 2 cod.proc.pen. La Corte d'appello avrebbe, inoltre, reso una motivazione illogica ed errata nell'affermare che la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità non sarebbe stata sollecitata in quanto, come risulta dagli atti, la stessa era stata sollecitata in ogni occasione possibile e puntualmente rigettata. Poiché la riqualificazione era stata sollecitata in ogni fase processuale, il rigetto della corte territoriale di concedere la possibilità di chiedere la sospensione con messa alla prova violerebbe sia il principio di cui all'art. 27 comma 3 Cost., sia il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. a causa dell'erronea formulazione dell'originaria imputazione con limiti di pena molto elevati che avrebbe impedito di avanzare, nei termini previsti dalla legge, la richiesta di ammissione alla prova. Né sarebbe possibile onerare il difensore a formulare un'istanza che non sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 168 bis cod.pen. entro i termini di cui all'art. 464 bis cod.proc.pen. Osserva il difensore che la Corte costituzionale con sentenza n. 14 del 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 516 cod.proc.pen. nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con la messa alla prova. RG il difensore che secondo i principi espressi dal giudice delle leggi nella citata sentenza gli stessi dovrebbero essere applicati anche nell'ipotesi strutturalmente identica prevista dall'articolo 521 cod.proc.pen. in quanto nei casi in cui il pubblico ministero non provveda nonostante i reiterati solleciti alla modifica dell'imputazione e a correggere l'erroneità della stessa intervenga, il giudice nell'emissione della sentenza all'imputato risulta allo stesso modo preclusa la possibilità di esercitare la propria scelta difensiva di richiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova. Per tali ragioni ritiene il difensore che la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo è viziata da violazione di legge. Qualora La Corte di Cassazione non ritenga possibile un'applicazione conforme a costituzione dell'articolo 521 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 3 e 27 comma 3, Cost., chiede che venga sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale della stessa nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice dell'impugnazione la remissione in termini per la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in caso di riqualificazione giuridica del fatto avvenuta con la sentenza impugnata. Nel caso di specie ricorrerebbe la rilevanza della questione incidentale e la non manifesta infondatezza e ciò anche considerando che con ormai, con una serie numerosa di pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 516, 517 cod.proc.pen. nella parte in cui non consentono all'imputato 3 l'accesso a riti alternativi nell'ipotesi di nuove diverse contestazioni. E ciò come osserva la Corte costituzionale con la pronuncia 146 del 2022 «in omaggio ad una duplice esigenza salvaguardare la pienezza del diritto di difesa dell'imputato che comprende il diritto di optare per il rito alternativo alle condizioni stabilite dal legislatore ed evitare l'irragionevole disparità di tra imputato che abbia potuto confrontarsi con un'imputazione completa prima dell'inizio del dibattimento e quello rispetto al quale l'imputazione sia stata precisata integrata soltanto nel corso del dibattimento quando il termine per la scelta del rito alternativo è ormai scaduto. Sicché di fronte ad un mutamento dell'imputazione ragioni di tutela del suo diritto di difesa del principio di uguaglianza impongono che sia sempre consentito all'imputato rivalutare la propria scelta alla luce delle nuove contestazioni». Evidenzia, ancora, il difensore che rispetto all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, che viene in considerazione nel giudizio a quo, essa può oggi essere richiesta a fronte della nuova contestazione di un fatto diverso ex articolo 516 cod.proc.pen., di una circostanza aggravante l'articolo 517 cod.proc.pen. e in relazione alla nuova contestazione di reati connessi, con la conseguenza che pertanto in linea con il progressivo percorso di riallineamento costituzionale anche nel caso di diversa qualificazione giuridica avvenuta in sede di dibattimento, quando i termini per la richiesta di messa alla prova sono ormai scaduti, sarebbe ragionevole e non lesivo del diritto di difesa consentire all'imputato di essere rimesso in termini. -Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all' art. 168 bis cod.pen., e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di messa alla prova in ragione della negativa personalità dell'imputato, requisito non previsto dall'art. 168 bis cod. pen. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1. lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 81 cod.pen. Erronea applicazione del concorso formale tra i reati. RG il ricorrente che la corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la disciplina del concorso formale tra la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti e la cessione di parte di quelle sostanze. Secondo quanto accertato, nelle conformi sentenze di merito, l'imputato avrebbe nello stesso contesto spazio-temporale, detenuto e ceduto lo stupefacente caduto in sequestro, così come ricostruito dai giudici sulla scorta degli esiti dell'appostamento di p.g. da cui era emerso che dapprima l'imputato aveva occultato lo stupefacente nel muro e poi prelevava di volta in volta le dosi che cedeva agli acquirenti, da cui la ricorrenza di un unico reato e non di due reati in concorso formale. 4 -Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle condizioni soggettive dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo e secondo motivo di ricorso di MH LV non sono fondati. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, con indirizzo interpretativo che può dirsi consolidato che, in tema di riti speciali, la richiesta di giudizio abbreviato relativa a fattispecie non rientrante nei limiti di cui all'art. 168-bis cod. pen. non preclude l'ammissione alla messa alla prova ove l'imputato, in via principale, ne abbia fatto richiesta previa riqualificazione della condotta in una fattispecie compatibile con l'ammissione al beneficio e il giudice l'abbia così riqualificata (Sez. 2, n. 5837 del 04/02/2022, Bruno, Rv. 282956 - 01; Sez. 4, n. 36752 del 08/05/2018, Nenna, Rv. 273804 - 01). Ed ancora, il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto in dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale, giacché la messa alla prova ben può essere avanzata deducendosi l'erronea qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 19673 del 08/04/2021, Amico, Rv. 281162 - 01; Sez. 2, n. 780 del 15/09/2020, Allotta, Rv. 280514 - 01). Si è, in particolare affermato che, in caso di richiesta di sospensione del processo con messa alla prova presentata dall'imputato entro i termini previsti dall'art. 464-bis cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa ed eventualmente a modificarla, ove non la ritenga corretta, traendone le conseguenze sul piano della ricorrenza del beneficio in parola (Sez. 4, n. 36752 del 08/05/2018, Nenna, Rv. 273804 - 01). Se dunque, in base al menzionato recente orientamento della Corte di cassazione, il giudice di appello investito dell'impugnazione contro una sentenza di condanna resa in sede di giudizio abbreviato può ammettere l'imputato alla sospensione del processo con messa alla prova, allorché ritenga ingiustificato il diniego opposto dal giudice di primo grado a tale richiesta, a fortiori una tale possibilità dovrà essere riconosciuta allo stesso giudice di primo grado, allorché - in esito al giudizio - riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato cui lo abilita l'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., quando l'imputato abbia dal canto suo richiesto il beneficio entro i termini indicati dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. Secondo il citato orientamento condizione imprescindibile per ottenere la messa alla prova in caso di riqualificazione del fatto è la circostanza che l'imputato 5 i abbia chiesto nei termini di cui all'art. 464 bis cod.proc.pen. la messa alla prova previa riqualificazione del fatto. Sul tema della concedibilità della messa alla prova all'esito del giudizio abbreviato, quando l'imputato abbia chiesto ed ottenuto la riqualificazione della condotta in fattispecie che consentono l'accesso al beneficio si è pronunciata anche la Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 131 del 2019. Il Giudice delle Leggi con la citata pronuncia interpretativa di rigetto ha dapprima rilevato che il rimettente muove dal presupposto interpretativo che il combinato disposto delle disposizioni censurate precluderebbe al giudice di ammettere l'imputato alla sospensione del processo con messa alla prova, anche nell'ipotesi in cui questi ne abbia formulato richiesta entro i termini di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., ma tale richiesta sia stata respinta in ragione dell'incompatibilità del beneficio con i limiti di pena previsti dalla norma incriminatrice ai sensi della quale il pubblico ministero aveva qualificato il fatto contestatogli, incompatibilità — peraltro — successivamente venuta meno in seguito alla diversa qualificazione del fatto compiuta dal giudice ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., in esito al giudizio abbreviato. Ma afferma che «Tale interpretazione, tuttavia, non è l'unica possibile». Ha rilevato, infatti, che «la giurisprudenza di legittimità ha, anzitutto, ripetutamente affermato che, in caso di richiesta di sospensione del processo con messa alla prova presentata dall'imputato entro i termini previsti dall'art. 464-bis cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa ed eventualmente a modificarla, ove non la ritenga corretta, traendone le conseguenze sul piano della ricorrenza del beneficio in parola (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenze 8 maggio-31 luglio 2018, n. 36752 e 20 ottobre 2015-3 febbraio 2016, n. 4527). proc. pen. Una tale soluzione risponde a ovvie ragioni di economia processuale [...]» (Corte Cost. sentenza n. 131 del 2019, § 4.1.). Ha poi concluso che, alla luce dell'assetto interpretativo delle norme censurate per come venuti a delineare nella giurisprudenza di legittimità (vedi supra) «La conclusione appena raggiunta non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma appare altresì l'unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente» (§ 4.2). Seguendo le indicazioni della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale (riferita ad un caso speculare di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), la giurisprudenza della Corte di cassazione ha successivamente confermato la linea interpretativa sopra riportata affermando che la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità dì dedurre, in sede di 6 appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova. (Sez. 6, n. 30774 del 13/10/2020, Campisi, Rv. 279849; Sez. 6, n. 47109 del 31/10/2019, Cipriano, Rv. 277681) e, dall'altro, che il giudice, riqualificando l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis cod. pen., può sospendere il giudizio con messa alla prova dell'imputato sempre che questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente richiesto il beneficio (vedi supra). Tale interpretazione costituzionalmente rispettosa dei principi di uguaglianza e di difesa, che trova autorevole giuridica nella sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2019, non vi è spazio per riproporre una questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis cod.pen. e 521 cod.proc.pen. come sostiene la difesa, questione incidentale di costituzionalità priva anche della rilevanza della questione nel caso concreto. 5. Quanto al caso concreto, ancorchè come argomenta la difesa, questa aveva ripetutamente avanzato richiesta di riqualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all'art 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'imputato non aveva mai avanzato, nei termini di legge, la richiesta di messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis cod.pen. La corte territoriale (cfr. pag. 5) ha correttamente rilevato l'assenza di una espressa richiesta di messa alla prova, sicchè era precluso all'imputato il diritto a fruire del beneficio d'ufficio, nel caso di riqualificazione (Sez. 3, n. 8982 del 05/12/2019, Bahir, Rv. 278402 — 01). La decisione è giuridicamente corretta e correttamente motivata. 6. Procedendo all'esame del ricorso di MH LV è fondato il terzo motivo di ricorso di violazione di legge, sotto il profilo dell'erronea applicazione del concorso formale tra i reati. La corte territoriale ha erroneamente applicato la disciplina del concorso formale tra la contestuale detenzione di sostanze stupefacenti e la condotta di cessione di parte di quelle sostanze. Secondo quanto accertato, nelle conformi sentenze di merito (cfr. pag. 2-3), l'imputato, osservato dalle ore 18 alle ore 20,25, in unione con il coimputato, si era recato in Palermo via Giovanni Verga ove aveva occultato diversi piccoli involucri nel muro di cinta, ponendosi in attesa dei clienti ai quali venivano ceduti i piccoli involucri di droga previo prelevamento dal luogo ove erano occultati, operazione che veniva osservata dagli agenti di p.s. che, verso le 20.25 intervenivano dopo la cessione a Cappello VA, traendo in arresto gli imputati e sottoponendo a sequestro le ulteriori dosi che erano ancora occultate. Agli imputati erano contestati due capi di imputazione: capo 1) cessione continuata a 7 più acquirenti non identificati e a Cappello VA, capo 2) detenzione a fini di spaccio della residua sostanza stupefacente sequestrata occultata nel muro di cinta. Si tratta all'evidenza di condotte di detenzione e cessione avvenute nello stesso contesto spazio-temporale, da cui la ricorrenza di un unico reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (anche in presenza di contestuale detenzione di sostanze di diversa tipologia S.U. Murolo) e non di due reati in concorso formale. In materia di stupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266 - 01; Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421 - 01). 7. Non è fondato il quarto motivo di ricorso. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da congrua e non manifestamente illogica motivazione che non è censurabile in questa sede. Hanno rilevato i giudici del merito l'assenza di elementi per giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, non ritenendo valutabili a tal fine né la mera incensuratezza né le condizioni soggettive dell'imputato. Si tratta di una motivazione che non appare manifestamente illogica e come tale non è censurabile in questa sede. 8. All'accoglimento del terzo motivo consegue l'annullamento della sentenza senza rinvio con riguardo alla ritenuta continuazione tra i capi 1) e 2) e comporta la rideterminazione della pena irrogata con eliminazione del segmento di pena applicato a titolo di continuazione, come calcolato dal giudice del merito, di mesi quattro di reclusione e C 600,00 di multa, rideterminando la pena in anni due di reclusione e C 2.000,00 di multa. Nel resto il ricorso va rigettato. 9. Il ricorso di AH UE è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Nel limitarsi a denunciare la violazione di legge in relazione agli artt. 125,129 e 546 cod.proc.pen. il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione della sentenza di secondo grado che avrebbe pedissequamente riproposto le argomentazioni di quella di primo grado. Si tratta di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza, dalla quale emerge che il giudice dell'impugnazione ha condiviso la 8 ricostruzione dei fatti ed ha esaminato le censure difensive in modo congruo. Per altro deve rilevarsi che i fatti contestati all'imputato sono stati commessi sotto la diretta percezione degli operanti. 10. Il ricorso di AH UE deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OK LV limitatamente all'aumento per la continuazione che elimina, rideterminando la pena in anni due di reclusione e C 2.000,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso di Dichiara inammissibile il ricorso di AH IN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/02/2023