CASS
Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 14610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14610 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez.I042026 CC - 10/04/2026 R.G.N. 43805/2025 sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE nei confronti di: AN AS MA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 25/11/2025 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Col decreto in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Lecce, a seguito della comunicazione della Casa circondariale di Lecce relativa alla sottoposizione della misura custodiale in carcere eseguita nei confronti di LA CO TI giusta ordinanza del G.I.P. di Lecce emessa il 5 novembre 2025, visti gli artt. 12 preleggi e 68 legge n. 689 del 1981, ha dichiarato sospesa l'esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare disposta con ordinanza emessa in data 7-8 maggio 2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce, in data 19 novembre 2025 ed ha disposto che l'esecuzione di tale misura alternativa riprenderà quando il condannato riacquisterà la libertà, per la durata residua di mesi uno e giorni 28. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14610 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 10/04/2026 A fondamento del provvedimento, il Magistrato ha rilevato che il sopravvenuto stato detentivo origina dalla ritenuta commissione di fatti-reato commessi in epoca antecedente all'ammissione del condannato alla misura alternativa, di talché non appaiono ricorrere i presupposti di cui all'art. 51-ter ord. pen. e neppure quelli di cui all'art. 51-bis ord. pen., non essendo tali reati oggetto di una sentenza definitiva di condanna, sicché, nell'assenza di una specifica disposizione di legge, anziché disporre la cessazione della misura alternativa, ha ritenuto applicabile, in via analogica, per identità di ratio, il novellato art. 68 legge n. 689 del 1981. 2. Propone ricorso per cassazione avverso il suindicato provvedimento il Procuratore di Lecce che, articolato in due motivi di ricorso, qui di seguito riassunti negli stretti limiti necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge per avere il Magistrato di sorveglianza disposto la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 68 legge n. 689 del 1981 - previsto specificamente ed esclusivamente per le pene sostitutive e non per quelle alternative - norma erroneamente applicata analogicamente, mentre avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen., applicabile al caso di specie, omettendo di fare applicazione del suo secondo comma e, di fatto, spostando la competenza sul proprio ufficio anziché sul Tribunale di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché per escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 51-ter ord. pen. il Magistrato di sorveglianza afferma che il sopravvenuto stato detentivo derivante dall'esecuzione della misura cautelare origina dalla ritenuta commissione di fatti reato commessi in epoca antecedente all'ammissione del condannato alla misura alternativa: a prescindere dal fatto che tale valutazione, come dedotto nel primo motivo, avrebbe dovuto compierla il Tribunale di sorveglianza, in ogni caso essa è contraddetta dagli atti, perché il capo 45 dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti dello TI (allegata per autosufficienza al ricorso) reca la contestazione del reato aggravato di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. commesso nel mese di maggio 2021 con permanenza. Si deduce, altresì, che l'applicazione analogica del disposto di cui all'art. 68 legge n. 689 del 1981 ha peraltro determinato conseguenze sfavorevoli per il condannato perché determina la sospensione della misura alternativa in atto, che riprenderebbe per la parte residua solo alla cessazione della misura cautelare in atto, mentre applicando - come avrebbe dovuto applicare - l'art. 51-ter ord. pen. la pena inflitta al reo continuerebbe a decorrere, sia pure in ambito carcerario. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini con requisitoria scritta del 24 marzo 2026 ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di sorveglianza ai sensi degli artt. 47-ter, commi 1-bis e 7, e 51-ter ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso - articolato in due motivi che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente - è fondato e merita di essere accolto. 1. Nella vicenda al vaglio il condannato stava scontando la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa ex art. 47-ter ord. pen. dal Tribunale di sorveglianza di Lecce con ordinanza del 7-8 maggio 2024 quando - come emerge dalla produzione del P.M. ricorrente - è stato attinto da misura cautelare carceraria, emessa dal GIP di Lecce in data 5 novembre 2025 emessa in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 45), con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso dal mese di maggio 2021 con permanenza. 1.1. Il Magistrato di sorveglianza di Lecce, nell'impugnato provvedimento, ha ritenuto che il sopravvenuto stato detentivo originato per fatti commessi in epoca antecedente all'ammissione del condannato alla misura alternativa fosse ipotesi non contemplata dall'art. 51-ter ord. pen. in materia di revoca della misura alternativa ed ha escluso che, in tali casi, non essendo reati oggetto di sentenza definitiva di condanna, possa applicarsi l'art. 51-bis ord. pen., donde la ritenuta applicabilità - in via analogica, invocando l'art. 12 delle preleggi - del disposto di cui al novellato art. 68 legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni sostitutive "per più versi sovrapponibili, quanto ai contenuti, alle misure alternative previste dal diritto penitenziario" (così ord. imp.), il quale prevede che al sopravvenire di una misura cautelare o comunque restrittiva della libertà personale, le sanzioni sostitutive rimangano sospese fino al venir meno della misura cautelare;
con la conseguenza che il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato sospesa l'esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare disponendo che la stessa riprenda il suo corso quando il condannato riacquisterà la libertà, per la residua durata di mesi uno e gg. 28. 1.2. Si tratta di una valutazione doppiamente viziata - come fondatamente dedotto dal P.M. ricorrente - sia ai sensi della lett. b) che della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. 1.2.1. Con riguardo al primo profilo di censura, il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto applicare, in via analogica, l'art. 68 della legge n. 689 del 3 1981- norma riguardante il diverso ambito della sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive che, oltretutto, determina, in concreto, conseguenze sfavorevoli al condannato (giacché la misura alternativa riprenderebbe soltanto alla cessazione della misura cautelare in atto) - poiché la norma che avrebbe dovuto applicare è proprio l'art. 51 -ter ord. pen. che, sussistendone i presupposti, consente al reo di scontare la pena sia pure in ambito carcerario ed individua nel Tribunale (e non nel Magistrato di sorveglianza) l'organo (collegiale) chiamato a decidere «in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca» della misura, direttamente (comma 1) ovvero a seguito del provvedimento interinale del Magistrato di sorveglianza (comma 2). L'art. 51-ter ord. pen. prevede la procedura di revoca della misura alternativa in relazione a comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, senza specificare se essi siano commessi prima o dopo la sua applicazione, tenuto conto del fatto che i presupposti dell'applicazione della misura comprendono anche la valutazione di evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. Invero, il procedimento scandito dall'art. 51-ter ord. pen. stabilisce che: «Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura» (comma 1). «Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti» (comma 2). 1.2.2. L'insussistenza del presupposto - id est: l'asserita lacuna normativa - giustificante il ricorso al procedimento analogico è, peraltro, smentita dalla produzione del P.M. ricorrente che, su di essa, ha fondatamente dedotto la concorrente violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel secondo motivo di ricorso. Il Magistrato di sorveglianza di Lecce afferma che il sopravvenuto stato detentivo derivante dall'esecuzione della misura cautelare disposta dal G.I.P. di Lecce «origina dalla ritenuta commissione di fatti commessi in epoca antecedente all'ammissione del condannato alla misura alternativa»: orbene, a prescindere dal fatto che tale valutazione spettava ex art. 51 -ter, comma 1, ord. pen. al Tribunale di Sorveglianza e non già ad esso Magistrato (v. supra), si tratta di un'affermazione errata perché - come risulta dall'ordinanza cautelare allegata, per autosufficienza, dal P.M. ricorrente - nel provvedimento applicativo la custodia cautelare in carcere 4 Così deciso in Roma, il 10 ap ile 2 26
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Col decreto in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Lecce, a seguito della comunicazione della Casa circondariale di Lecce relativa alla sottoposizione della misura custodiale in carcere eseguita nei confronti di LA CO TI giusta ordinanza del G.I.P. di Lecce emessa il 5 novembre 2025, visti gli artt. 12 preleggi e 68 legge n. 689 del 1981, ha dichiarato sospesa l'esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare disposta con ordinanza emessa in data 7-8 maggio 2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce, in data 19 novembre 2025 ed ha disposto che l'esecuzione di tale misura alternativa riprenderà quando il condannato riacquisterà la libertà, per la durata residua di mesi uno e giorni 28. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14610 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: NATALINI ALDO Data Udienza: 10/04/2026 A fondamento del provvedimento, il Magistrato ha rilevato che il sopravvenuto stato detentivo origina dalla ritenuta commissione di fatti-reato commessi in epoca antecedente all'ammissione del condannato alla misura alternativa, di talché non appaiono ricorrere i presupposti di cui all'art. 51-ter ord. pen. e neppure quelli di cui all'art. 51-bis ord. pen., non essendo tali reati oggetto di una sentenza definitiva di condanna, sicché, nell'assenza di una specifica disposizione di legge, anziché disporre la cessazione della misura alternativa, ha ritenuto applicabile, in via analogica, per identità di ratio, il novellato art. 68 legge n. 689 del 1981. 2. Propone ricorso per cassazione avverso il suindicato provvedimento il Procuratore di Lecce che, articolato in due motivi di ricorso, qui di seguito riassunti negli stretti limiti necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge per avere il Magistrato di sorveglianza disposto la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 68 legge n. 689 del 1981 - previsto specificamente ed esclusivamente per le pene sostitutive e non per quelle alternative - norma erroneamente applicata analogicamente, mentre avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen., applicabile al caso di specie, omettendo di fare applicazione del suo secondo comma e, di fatto, spostando la competenza sul proprio ufficio anziché sul Tribunale di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perché per escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 51-ter ord. pen. il Magistrato di sorveglianza afferma che il sopravvenuto stato detentivo derivante dall'esecuzione della misura cautelare origina dalla ritenuta commissione di fatti reato commessi in epoca antecedente all'ammissione del condannato alla misura alternativa: a prescindere dal fatto che tale valutazione, come dedotto nel primo motivo, avrebbe dovuto compierla il Tribunale di sorveglianza, in ogni caso essa è contraddetta dagli atti, perché il capo 45 dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti dello TI (allegata per autosufficienza al ricorso) reca la contestazione del reato aggravato di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. commesso nel mese di maggio 2021 con permanenza. Si deduce, altresì, che l'applicazione analogica del disposto di cui all'art. 68 legge n. 689 del 1981 ha peraltro determinato conseguenze sfavorevoli per il condannato perché determina la sospensione della misura alternativa in atto, che riprenderebbe per la parte residua solo alla cessazione della misura cautelare in atto, mentre applicando - come avrebbe dovuto applicare - l'art. 51-ter ord. pen. la pena inflitta al reo continuerebbe a decorrere, sia pure in ambito carcerario. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini con requisitoria scritta del 24 marzo 2026 ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di sorveglianza ai sensi degli artt. 47-ter, commi 1-bis e 7, e 51-ter ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso - articolato in due motivi che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente - è fondato e merita di essere accolto. 1. Nella vicenda al vaglio il condannato stava scontando la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa ex art. 47-ter ord. pen. dal Tribunale di sorveglianza di Lecce con ordinanza del 7-8 maggio 2024 quando - come emerge dalla produzione del P.M. ricorrente - è stato attinto da misura cautelare carceraria, emessa dal GIP di Lecce in data 5 novembre 2025 emessa in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 45), con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso dal mese di maggio 2021 con permanenza. 1.1. Il Magistrato di sorveglianza di Lecce, nell'impugnato provvedimento, ha ritenuto che il sopravvenuto stato detentivo originato per fatti commessi in epoca antecedente all'ammissione del condannato alla misura alternativa fosse ipotesi non contemplata dall'art. 51-ter ord. pen. in materia di revoca della misura alternativa ed ha escluso che, in tali casi, non essendo reati oggetto di sentenza definitiva di condanna, possa applicarsi l'art. 51-bis ord. pen., donde la ritenuta applicabilità - in via analogica, invocando l'art. 12 delle preleggi - del disposto di cui al novellato art. 68 legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni sostitutive "per più versi sovrapponibili, quanto ai contenuti, alle misure alternative previste dal diritto penitenziario" (così ord. imp.), il quale prevede che al sopravvenire di una misura cautelare o comunque restrittiva della libertà personale, le sanzioni sostitutive rimangano sospese fino al venir meno della misura cautelare;
con la conseguenza che il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato sospesa l'esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare disponendo che la stessa riprenda il suo corso quando il condannato riacquisterà la libertà, per la residua durata di mesi uno e gg. 28. 1.2. Si tratta di una valutazione doppiamente viziata - come fondatamente dedotto dal P.M. ricorrente - sia ai sensi della lett. b) che della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. 1.2.1. Con riguardo al primo profilo di censura, il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto applicare, in via analogica, l'art. 68 della legge n. 689 del 3 1981- norma riguardante il diverso ambito della sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive che, oltretutto, determina, in concreto, conseguenze sfavorevoli al condannato (giacché la misura alternativa riprenderebbe soltanto alla cessazione della misura cautelare in atto) - poiché la norma che avrebbe dovuto applicare è proprio l'art. 51 -ter ord. pen. che, sussistendone i presupposti, consente al reo di scontare la pena sia pure in ambito carcerario ed individua nel Tribunale (e non nel Magistrato di sorveglianza) l'organo (collegiale) chiamato a decidere «in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca» della misura, direttamente (comma 1) ovvero a seguito del provvedimento interinale del Magistrato di sorveglianza (comma 2). L'art. 51-ter ord. pen. prevede la procedura di revoca della misura alternativa in relazione a comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, senza specificare se essi siano commessi prima o dopo la sua applicazione, tenuto conto del fatto che i presupposti dell'applicazione della misura comprendono anche la valutazione di evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. Invero, il procedimento scandito dall'art. 51-ter ord. pen. stabilisce che: «Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura» (comma 1). «Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti» (comma 2). 1.2.2. L'insussistenza del presupposto - id est: l'asserita lacuna normativa - giustificante il ricorso al procedimento analogico è, peraltro, smentita dalla produzione del P.M. ricorrente che, su di essa, ha fondatamente dedotto la concorrente violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel secondo motivo di ricorso. Il Magistrato di sorveglianza di Lecce afferma che il sopravvenuto stato detentivo derivante dall'esecuzione della misura cautelare disposta dal G.I.P. di Lecce «origina dalla ritenuta commissione di fatti commessi in epoca antecedente all'ammissione del condannato alla misura alternativa»: orbene, a prescindere dal fatto che tale valutazione spettava ex art. 51 -ter, comma 1, ord. pen. al Tribunale di Sorveglianza e non già ad esso Magistrato (v. supra), si tratta di un'affermazione errata perché - come risulta dall'ordinanza cautelare allegata, per autosufficienza, dal P.M. ricorrente - nel provvedimento applicativo la custodia cautelare in carcere 4 Così deciso in Roma, il 10 ap ile 2 26