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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 783/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
BUSACCA ROSSELLA, EL
LO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4101/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2917 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2917 del 13/02/2025, notificato in data 24/02/2025, con cui gli è stato chiesto il pagamento della somma di € 9.988,00 a titolo di Imposta Municipale
Propria, sanzioni ed interessi, per il periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2020 per l'omesso versamento dell'IMU.
Il ricorrente ha evidenziato chi terreni per cui è stato chiesto il pagamento di una maggiore imposta a titolo di IMU sono stati oggetto di un'operazione illecita da parte di terzi che, dopo avere dichiarato di essere titolari di diritti reali o di godimento, hanno – senza averne titolo – variato la coltura al fine di ottenere indebiti benefici finanziari.
Il ricorrente, premettendo di non avere concesso a terzi i cespiti elencati nell'atto impugnato né in comodato o in affitto, né ad altro titolo, ha evidenziato di avere sporto querela a cui ha fatto seguito un processo penale presso l'Autorità Giudiziaria di Enna (cfr. all.).
Il Comune di Messina, costituitosi in giudizio, ha affermato preliminarmente che il contribuente non aveva versato alcuna somma a titolo di IMU per l'anno 2020; nel merito, ha dedotto che l'istanza di autotutela era stata rivolta all' AdER di cui ha chiesto la chiamata in giudizio;
lo stesso ha altresì evidenziato che a distanza di anni non si conosceva l'esito del giudizio penale.
Il Collegio, ritenendo non necessaria la chiamata del terzo, ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Sulla base della documentazione in atti e, in particolare, tenuto conto dell'istanza di autotuela avanzata dal contribuente, con richiesta di ripristino dello stato originario di tutti i dati catastali delle particelle oggetto della fraudolente operazione e tenuto conto, altresì, del decreto di rinvio a giudizio di Associazione_1 presso il Tribunale di Enna per i fatti contestati, il ricorso risulta fondato, sebbene parzialmente, in quanto il ricorrente deve comunque, versare, la somma non contestata a titolo di IMU all'Ente impositore.
Invero lo stesso contribuente nel ricorso precisa che “Per ciò che concerne il periodo d'imposta 2020, oggetto dell'accertamento, l'ammontare dell'IMU in eccedenza è pari ad € 693,28 x 1,25 x 135 x 10,60/1000 =
€ 1.240,10”, affermando così - sebbene implicitamente - che la restante parte della somma risulta dovuta a titolo di IMU.
Da quanto esposto consegue che il ricorso è fondato limitatamente all'importo sopra indicato, essendo la somma residua dovuta per come chiesta dall'Ente impositore e non contestata dalla controparte.
Le spese di lite sono compensate tra le parti stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ridetermina l'importo dell'IMU nella misura non contestata per come indicato in parte motiva. compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Messina, 27.1.2026 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rossella Busacca dott. Carmelo Adile
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
BUSACCA ROSSELLA, EL
LO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4101/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2917 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 496/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2917 del 13/02/2025, notificato in data 24/02/2025, con cui gli è stato chiesto il pagamento della somma di € 9.988,00 a titolo di Imposta Municipale
Propria, sanzioni ed interessi, per il periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2020 per l'omesso versamento dell'IMU.
Il ricorrente ha evidenziato chi terreni per cui è stato chiesto il pagamento di una maggiore imposta a titolo di IMU sono stati oggetto di un'operazione illecita da parte di terzi che, dopo avere dichiarato di essere titolari di diritti reali o di godimento, hanno – senza averne titolo – variato la coltura al fine di ottenere indebiti benefici finanziari.
Il ricorrente, premettendo di non avere concesso a terzi i cespiti elencati nell'atto impugnato né in comodato o in affitto, né ad altro titolo, ha evidenziato di avere sporto querela a cui ha fatto seguito un processo penale presso l'Autorità Giudiziaria di Enna (cfr. all.).
Il Comune di Messina, costituitosi in giudizio, ha affermato preliminarmente che il contribuente non aveva versato alcuna somma a titolo di IMU per l'anno 2020; nel merito, ha dedotto che l'istanza di autotutela era stata rivolta all' AdER di cui ha chiesto la chiamata in giudizio;
lo stesso ha altresì evidenziato che a distanza di anni non si conosceva l'esito del giudizio penale.
Il Collegio, ritenendo non necessaria la chiamata del terzo, ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Sulla base della documentazione in atti e, in particolare, tenuto conto dell'istanza di autotuela avanzata dal contribuente, con richiesta di ripristino dello stato originario di tutti i dati catastali delle particelle oggetto della fraudolente operazione e tenuto conto, altresì, del decreto di rinvio a giudizio di Associazione_1 presso il Tribunale di Enna per i fatti contestati, il ricorso risulta fondato, sebbene parzialmente, in quanto il ricorrente deve comunque, versare, la somma non contestata a titolo di IMU all'Ente impositore.
Invero lo stesso contribuente nel ricorso precisa che “Per ciò che concerne il periodo d'imposta 2020, oggetto dell'accertamento, l'ammontare dell'IMU in eccedenza è pari ad € 693,28 x 1,25 x 135 x 10,60/1000 =
€ 1.240,10”, affermando così - sebbene implicitamente - che la restante parte della somma risulta dovuta a titolo di IMU.
Da quanto esposto consegue che il ricorso è fondato limitatamente all'importo sopra indicato, essendo la somma residua dovuta per come chiesta dall'Ente impositore e non contestata dalla controparte.
Le spese di lite sono compensate tra le parti stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ridetermina l'importo dell'IMU nella misura non contestata per come indicato in parte motiva. compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Messina, 27.1.2026 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rossella Busacca dott. Carmelo Adile