Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2003, n. 9204
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Sentenza 5 novembre 2003

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In base all'art. 13 d.P.R. 25 gennaio 1991 n. 41 il servizio di guardia medica ha la funzione di garantire l'assistenza sanitaria in casi di necessità ed urgenza improcrastinabili, nel cui ambito sono compresi gli atti tipici della professione medica, con esclusione di quelli che, pur avendo natura sanitaria, possono essere eseguiti da personale paramedico e infermieristico. Ne consegue che non commette il reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.) il medico, che trovandosi solo nella sede della guardia medica, richiesto di un intervento domiciliare urgente al fine di praticare un'iniezione di un medicinale antibiotico ad un paziente malato di cancro, affetto da iperpiressia, si rifiuti di intervenire opponendo il dovere di non lasciare sguarnita la guardia medica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2003, n. 9204
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9204
    Data del deposito : 5 novembre 2003

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