Sentenza 5 novembre 2003
Massime • 1
In base all'art. 13 d.P.R. 25 gennaio 1991 n. 41 il servizio di guardia medica ha la funzione di garantire l'assistenza sanitaria in casi di necessità ed urgenza improcrastinabili, nel cui ambito sono compresi gli atti tipici della professione medica, con esclusione di quelli che, pur avendo natura sanitaria, possono essere eseguiti da personale paramedico e infermieristico. Ne consegue che non commette il reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.) il medico, che trovandosi solo nella sede della guardia medica, richiesto di un intervento domiciliare urgente al fine di praticare un'iniezione di un medicinale antibiotico ad un paziente malato di cancro, affetto da iperpiressia, si rifiuti di intervenire opponendo il dovere di non lasciare sguarnita la guardia medica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2003, n. 9204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9204 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 05/11/2003
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 1444
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 14492/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL VA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari/Sassari 12 dicembre 2002 n. 501, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Nuoro 29 maggio 2001 n. 688, è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art. 328 c.p., commesso in Nuoro il 23 febbraio 1997, e condannato con le attenuanti genetiche alla pena, sospesa, di quattro mesi di reclusione;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Giovanni GALATI, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Antonio SORO, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 29 maggio 2001 n. 688 il Tribunale di Nuoro dichiarava VA IA colpevole del reato ascrittogli - perché, quale sanitario della guardia medica di Nuoro, rifiutava di praticare alla paziente MA TR DE un'iniezione che per ragioni di sanità doveva essere praticata senza ritardo - e lo condannava con le attenuanti generiche alla pena, sospesa, di quattro mesi di reclusione.
Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione. A seguito del giudizio la Corte d'appello di Cagliari - Sez. Dist. Di Sassari - con sentenza n. 501 del 12 dicembre 2002 confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza il PI ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 328 c.p. perché i Giudici di merito non hanno preso in considerazione le dichiarazioni rese dalla parte offesa nella querela e nell'interrogatorio reso alla P.G. in quanto detti atti non erano stati legittimamente allegati agli atti processuali, mentre almeno la querelaci sensi dell'art. 431 c.p.pv avrebbe dovuto essere allegata al fascicolo per il dibattimento;
2. nel merito, è insussistente l'elemento materiale per avere l'imputato correttamente ritenuto di non dover abbandonare il presidio di guardia medica, preposto alle urgenze e alle emergenze che impongono l'intervento medico.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il verbale di sommarie informazioni rese dalla parte offesa non è stato originariamente allegato al fascicolo per il dibattimento non essendo compreso fra quelli elencati nell'art. 431 c.p.p.; ne' vi è stato inserito successivamente ai sensi dell'art. 515 c.p.p. perché non utilizzato per contestazioni, ai sensi degli artt. 503 e 511 c. 2^ c.p.p..
Mentre la querela, in base agli artt. 431 e 511 c.p.p., viene inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile, ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, sicché da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda (v., da ult. Cass., Sez. 6^, 24 maggio 2000 n. 7632, ric. Primon). Nel merito l'impugnazione è fondata.
Per la commissione del reato previsto dall'art. 328 c.p. si richiede che il rifiuto riguardi un atto del proprio ufficio ossia un atto che rientri nella competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio e che si configuri anche in concreto come dovuto, in modo che il rifiuto risulti di conseguenza ingiustificato giuridicamente ed in fatto.
Con riguardo al servizio di guardia medica, che in base all'art. 13 D.P.R. 25 gennaio 1991 n. 41 ha la funzione di garantire l'assistenza sanitaria in casi di necessità e urgenza improcrastinabili, l'atto dovuto è quello che risponde alle predette caratteristiche e, quindi, in primo luogo, che rientitra fra quelli tipici della professione del medico, tra i quali non sono compresi quelli che, pur avendo natura sanitaria, possono essere eseguiti da personale paramedico e infermieristico. In questo senso sono di competenza del medico di guardia gl'interventi di carattere diagnostico, comprensivi della prescrizione farmacologia, ed anche quelli di natura terapeutica riservati alla funzione medica. Si richiede, inoltre, che l'intervento riguardi un atto indifferibile, il cui mancato compimento può comportare un pregiudizio irreparabile (Cass., Sez. 6^, 27 giugno 2000 n. 10445, ric. Lo Faro;
Sez. 6^, 9 marzo 2000 n. 2930, ric. Cavaliere;
Sez. 6^, 21 giugno 1999 n. 8837, ric. Tedeschi;
Sez. 6^, 18 marzo 1988 n. 11683, ric. Bevilacqua;
Sez. 6^, 2 maggio 1995 n. 9493, ric. Filippone). Ne discende che non commette il reato di rifiuto di atti d'ufficio il medico che, trovandosi solo nella sede della guardia perché l'altro medico è impegnato in un diverso intervento, richiesto di un intervento domiciliare urgente al fine di praticare l'iniezione di un medicinale antibiotico a un paziente affetto da iperpiressia, si rifiuti di intervenire opponendo il dovere di non lasciare sguarnita la guardia medica per eseguire una prestazione di tipo infermieristico in un intervento di immediata necessità, ma non particolarmente urgente per quanto concernente un malato di cancro, in quanto la prestazione, volta a praticare una normale terapia antifebbrile, non è destinata a curare la malattia e neppure ad alleviarne le sofferenze, ma soltanto a far fronte a un rialzo febbrile che il medico curante ha genericamente avvertito di non sottovalutare.
Tant'è che il primario di altro presidio sanitario, successivamente interpellato dai familiari, reso evidentemente edotto che si trattava soltanto di praticare un'iniezione, aveva mandato al domicilio della paziente un'infermiera che aveva provveduto all'incombente. La sentenza impugnata dev'essere quindi annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004