Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2000, n. 7632
CASS
Sentenza 31 maggio 2000

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Massime3

Qualora un fatto ricada sotto le previsioni incriminatrici del d.l. 7 ottobre 1982, n. 429 (conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516) e del successivo d. lgs 3 ottobre 2000, n. 74, deve procedersi all'individuazione della legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, tenendo conto che non possono configurarsi le disposizioni più favorevoli della nuova e della vecchia legge. È necessario, invece, applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti più favorevole e la relativa valutazione non può essere condotta in astratto, perché entrambe le leggi tra cui si pone il raffronto contengono disposizioni più favorevoli e disposizioni sfavorevoli. (Nella specie - relativa ad utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti - la Corte ha ritenuto più favorevole la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, D. Lgs. 74 del 2000 rispetto a quella di cui all'art. 4, comma 1, legge 516 del 1982).

La fattispecie di cui all'art. 4, comma 1 lett. d), della legge 516 del 1982 (che sanzionava la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'I.V.A. o di conseguire un indebito rimborso, ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi, avesse utilizzato fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti) può essere ricondotta alla nuova previsione dell' art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), che però richiede la presentazione di una dichiarazione annuale mendace, nella quale ci si avvalga della fattura o del documento per la falsa indicazione di elementi passivi fittizi. Pertanto il mero inserimento in contabilità di fatture per operazioni inesistenti non è più punibile neanche a titolo di tentativo. (Diff. Cass. Sez. III 6228 del 29/05/2000in corso di massimazione).

Le fattispecie già sanzionate dall'art. 1, 2 comma n. 1 e 2, della legge 7 agosto 1982 n. 516 (omessa o infedele annotazione di corrispettivi ai fini delle imposte sui redditi e dell'I.V.A.) sono depenalizzate ai sensi dell' art. 9 della legge 25 giugno 1999 n. 205 e del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74. Infatti tali condotte non sono punite da nessuna delle fattispecie penali introdotte dal D.Lgs. 74, in relazione alle quali oltretutto la legge esclude la punibilità del tentativo e delle attività prodromiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2000, n. 7632
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7632
    Data del deposito : 31 maggio 2000

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