Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di procura speciale ove la procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto sia stata redatta su foglio separato, spillato e quindi unito materialmente al ricorso, ove sia priva di data, senza che l'indefettibile requisito della certezza che detta procura sia stata conferita posteriormente alla sentenza impugnata possa desumersi dalla data apposta in calce al ricorso stesso, atteso che - anche se nella nuova formulazione dell'art. 83 cod. proc. civ. (risultante dall'art. 1 legge 27 maggio 1997 n. 141) la mera posizione topografica della procura (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, sicché la procura così redatta, pur non contenendo alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dal cit. art 365 cod. proc. civ. - ciò non comporta però alcuna presunzione in ordine al tempo in cui la procura fu rilasciata.
Commentari • 2
- 1. Procura rilasciata su foglio separato e validitàAccesso limitatoGiuseppe Alessio D'Onofrio · https://www.altalex.com/ · 12 giugno 2008
- 2. Procura redatta su foglio separato: mancanza di data e ammissibilità del ricorsoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/1999, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT EN, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO BETTINI, MILENA GASPAROTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SG NI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 44/94 del Tribunale di VICENZA, depositata il 11/08/94 N.R.G. 32/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 giugno 1994, depositata l'11 agosto 1994, il Tribunale di Vicenza, decidendo sull'appello proposto dal geom. ZO LE avverso la decisione del Pretore, condannava il LE stesso al pagamento, in favore della signora MO AR, della somma di £. 16.906.000, in relazione ad un pregresso rapporto di lavoro tra le parti intercorso dal 26 agosto 1981 all'11 dicembre 1987.
Contro la sentenza del Tribunale, il LE ricorre per cassazione, deducendo due motivi.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2697 cod. civ., nonché difetto di motivazione in ordine alla prova dei pagamenti di £.
6.089.000 con assegni "a titolo di retribuzioni", mentre, con il secondo motivo, denuncia difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità delle spettanze.
Deve, pregiudizialmente, essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, eccezione sollevata dal P.G. alla pubblica udienza del 7 luglio 1998. L'eccezione è fondata ed il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Il ricorso per cassazione è stato proposto, nell'interesse del sig. ZO LE, in virtù di procura apposta su foglio separato.
Il testo del ricorso si conclude nel quarto foglio, al termine del quale vi sono la data, i nomi dei difensori e le firme. Sul foglio n. 7, bianco e sbarrato obliquamente da sinistra a destra con una riga a penna, è apposta a margine la procura, mentre su altro foglio è stesa la relazione di notifica.
La procura è del seguente tenore: <<Mandato. Il sottoscritto ZO LE.... conferisce speciale procura all'avv. Milena Gasparotto e Umberto Bettini patrocinante in cassazione per il presente processo e per quelli eventuali conseguenti di convalida, esecuzione, ed impugnazione, ai sensi degli artt. 83 e 84 c.p.c., con tutti i poteri, compresi quelli di disposizione, come:
transigere, fare rinunce, esigere, chiamare in causa un terzo, rinunziare agli atti del giudizio. Elegge domicilio presso lo studio.... del medesimo in Vicenza...>>.
La procura, quindi, è scritta su foglio diverso da quelli su cui è steso il ricorso (anche se tale foglio è unito agli altri mediante una spillatura); la procura, inoltre, non contiene uno specifico riferimento al processo ed alla fase del giudizio per cui è conferita e manca dell'elezione di domicilio in Roma. Secondo un orientamento giurisprudenziale affermatosi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 141 del 1997, la procura non dovrebbe considerarsi valida.
Il 31 maggio 1997 è, tuttavia, entrata in vigore la legge 27 maggio 1997 n. 141, che ha modificato l'art. 83 del codice di procedura civile nei seguenti termini:
"Al comma 3 dell'art. 83 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisca" (art. 1 l. n. 141/97). La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso (art. 2 della legge).
Senonché la disposizione, dettata con l'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141, è stata interpretata in modo contrastante dalle sezioni semplici di questa Corte.
Il contrasto riguarda il caso del ricorso per cassazione, e, cioè, se, per essere equiparabile alla procura in calce, quella rilasciata su foglio separato debba assolvere alla condizione di contenere uno specifico riferimento all'atto, cui il difensore la unirà, ed al quale si presenterà unita nel momento in cui è notificato (cfr. Cass. n. 5569/97 per la tesi positiva;
Cass. n. 8347/97, per quella negativa).
Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con la sentenza 10 marzo 1998 n. 2646, hanno affermato i seguenti principi:
a) la legge n. 141/97 ha inteso interpretare autenticamente il testo dell'art. 83 c.p.c., senza introdurre e disciplinare un nuovo modo di conferire la procura speciale;
b) lo scopo della novella introdotta dalla legge citata è quello di "evitare di favorire atteggiamenti cavillosi", sicché non è necessario, nella procura, il riferimento al giudizio specifico, "perché sulla base del luogo di apposizione deve (doveva, nel testo della sentenza n. 2648/98) presumersi che la procura si riferisca al giudizio relativo all'atto, cui la procura stessa è unita"; c) la ragione, per cui si attribuisce rilevanza alla certificazione del difensore, è che deve risultare con certezza la riferibilità alla parte della procura e della difesa. Tale prova certa risulta dal potere di certificazione, eccezionalmente conferito al difensore, il quale può esplicarlo solo avvalendosi degli atti processuali che sono espressamente previsti;
d) a norma dell'art. 83, capv. ultimo, c.p.c., la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del giudizio. Dal fatto che la procura sia rilasciata in margine o in calce ad un determinato atto, ha origine la presunzione che la procura sia rilasciata per "quel determinato grado" del processo;
ed in definitiva, dalla disposizione dell'art. 83 cpv cit. può argomentarsi che la posizione topografica della procura conferisca la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e che, ad un tempo, dia luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede. Questo Collegio, che presta convinta adesione ai principi affermati dalle Sezioni Unite, deve, tuttavia, rilevare che, nella specie, non possano trovare applicazione ne' la presunzione che la procura sia stata rilasciata per il presente giudizio di cassazione, ne' il principio di conservazione dell'atto, atteso che la procura risulta apposta su foglio separato, spillato al testo del ricorso, priva di data, per cui non può valere per essa la data apposta in calce al ricorso. Inoltre, risulta formulata con stampigliatura adatta al giudizio di merito e non certo di cassazione. Mancandovi certezza che detta procura sia stata conferita posteriormente alla sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 9561/97, in motivazione), la procura stessa è nulla, donde la inammissibilità del ricorso.
Nessuna statuizione in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione deve - dalla Corte - essere adottata non essendosi l'intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 7 luglio 1998 DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 13 FEBBRAIO 1999.