Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15412 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' : REPUBBLICA ITALIANA 1 54 12/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIĆ Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Il.mi gg Dott. Giovanni REST PINO Presidente R.G.N. 12834/00 Consigliere Cron. 36001 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Consigliere Ud.12/07/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI CE, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO TOMASELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente ☐ 1
contro
US AN;
intimato avverso la sentenza n. 1704/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 06/04/00 -- R.G.N. 1169/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3522 udienza del 12/07/02 dal Consigliere Dott. Saverio -1- TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo ed assorbito il primo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Catania, NC RA, premesso di avere di lavorato alle dipendenze ET US dal 5.3.1991 al 6.3.1993, in qualità di commessa, chiedeva il pagamento di somme a titolo di differenze retributive e di indennità varie. Il US si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Il Pretore, in parziale accoglimento della domanda, condannava il convenuto al pagamento della somma complessiva di L. 5.685.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ritenendo, in particolare, che non era sorta alcuna contestazione con riferimento ad una durata del rapporto dal 25.5.1992 al 6.3.1993. Proponeva appello la RA, sostenendo, per quanto ancora rileva, che il rapporto in realtà era iniziato il 5 marzo 1991 e che doveva essere riconosciuto anche il suo diritto alla 14ª mensilità. Il Tribunale di Catania riteneva fondata la deduzione relativa alla durata del rapporto e, sulla base di una consulenza tecnica, quantificava le complessive spettanze dell'appellante in L. 7.469.724, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi sul capitale originario. Escludeva invece il diritto alla 14ª mensilità, in difetto di prova del relativo obbligo del datore di lavoro. La RA propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. Il US non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunciando violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 - lamenta che il Tribunale non abbia provveduto in ordine alle spese del giudizio di appello, benché la parte ne 3 avesse chiesto il riconoscimento, con distrazione delle stesse al difensore antistatario. Con il secondo motivo denunciando contraddittorietà e illogicità di motivazione su un punto decisivo - lamenta che la statuizione negativa in merito Stel Sia alla 14ª mensilità era apodittica e in contrasto con le risultanze istruttorie. Infatti, come evidenziato con l'atto di appello, la ditta resistente, costituendosi in primo grado, non solo nulla aveva eccepito in ordine al diritto della controparte alla 14ª mensilità, ma aveva testualmente precisato che, in base alla documentazione prodotta, le somme spettanti alla ricorrente erano pari a L. 4.947.347, comprensive di tutte le voci enunciate nel ricorso. Poiché la 14ª faceva parte della domanda, era indubbio che la convenuta aveva ammesso espressamente al STU dalla sua adesione relativo pagamento, a prescindere o meno ad associazione stipulante del contratto di categoria. Inoltre con l'atto di appello la ricorrente aveva prodotto la busta paga del novembre 1992, da cui risultava che la ditta US corrispondeva anche la 13ª e la 14ª mensilità. Il secondo motivo è fondato. Il giudice di appello, infatti, ha escluso il diritto alla quattordicesima mensilità senza prendere in considerazione la tesi, espressamente formulata con l'atto di appello, secondo cui con la memoria di costituzione in primo grado il US non aveva contestato il diritto della controparte a percepire, per quanto di ragione, anche la quattordicesima mensilità. E' configurabile, quindi, l'omesso esame di un fatto decisivo, poiché effettivamente una difesa formulata nei termini indicati nel motivo che in atti trovano testuale riscontro nella parte narrativa della sentenza di primo grado - può essere espressione di una non 4 contestazione in merito all'erogazione da parte del datore di lavoro anche della mensilità supplementare in questione. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata e la causa essere rinviata ad altro giudice per nuovo esame. Il motivo relativo alle spese del giudizio il cui capo è dipendente da quelli relativi al merito rimane conseguentemente assorbito. Si rimette al giudice di rinvio anche la pronuncia in merito alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Messina, che provvederà anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 12 luglio 2002. IL CONSIGLIERĘ EST. IL PRESIDENTE, Sa Toffer m IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 090 4 NOV. 2002 CANGAL CANCELLER 5