Sentenza 27 giugno 2000
Massime • 1
In tema di rifiuto di atti di ufficio in materia sanitaria, sussiste il presupposto della necessità ed improcrastinabilità della prestazione di assistenza sanitaria da parte del medico di guardia, di cui all'art. 13 del d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, in caso di richiesta di intervento al fine della somministrazione di farmaci atti ad alleviare le atroci sofferenze di un malato terminale di cancro. Ne deriva che in tale situazione il rifiuto di intervento da parte del medico è idoneo a integrare il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen..
Commentario • 1
- 1. I dolori “inutili” del malato terminale e il risarcimento del danno esistenzialeAccesso limitatoPaolo Cendon · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2000, n. 10445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10445 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 27/6/2000
Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
Dott. SC ROMANO rel. Consigliere N. 1311
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. UGO SCELFO Consigliere N. 13573/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LO RO SC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 15/11/1999 dalla Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO CIANI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
Udito il difensore, avv. MASSIMO BIFFA (in sostituzione dell'avv. MASSIMO DINOIA) che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 15/11/99, la Corte di Appello di Milano confermava la decisione 21/3/95 del Tribunale della stessa città, e aveva condannato SC LO RO alla pena di anni uno di reclusione (con constatazioni necessarie e con i doppi benefici di legge) per il resto di cui all'art. 328 c. 1 C.P. (perché nella sua qualità di medico titolare di incarico di Guardia Medica del presidio di via Milano, in Pioltello, in servizio la notte tra il 5 e il6 giugno 1993, indebitamente rifiutava di compiere un atto del suo ufficio e, in particolare di effettuare tempestivamente l'intervento domiciliare richiestogli in via d'urgenza da AM ZO e EP, nei confronti della madre AN AR, malata terminale di cancro, deceduta il giorno successivo 6/6/93, e di prescrivere alla stessa terapia di urgenza, idonea - nella fase in cui si trovava - ad alleviare i violentissimi dolori che l'affliggevano - atti rientranti tra i compiti egli obblighi del medico di guardia, da compiersi senza ritardo ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 25/1/91 n. 41 - Fatto accertato in Pioltello il 5/6/93).
Su motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come l'intervento richiesto fosse urgente;
come il medico avesse l'obbligo di recarsi al capezzale della paziente e prescrivere una terapia del dolore;
come il rifiuto del LO RO di recarsi immediatamente al capezzale della morente non fosse dipeso da cause di forza maggiore;
come la visita effettuata dal sanitario solo verso le quattro del mattino, fosse stata intempestiva e inutile (la donna era ormai entrata in coma); come la volontarietà dell'azione (sia per l'iniziale rifiuto, sia per il successivo ritardo) e la mancanza di cause di giustificazione consentissero di ribadire la sussistenza della responsabilità penale già ravvisata dal giudice di primo grado;
come l'entità della pena inflitta dal tribunale apparisse equa e adeguata.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore del LO RO, deducendo nell'ordine:
1) "Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. B) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in relazione alla valutazione del concetto di "urgenza medica" e degli obblighi incombenti in capo al Dott. LO RO: i giudici del secondo grado avrebbero confuso (e considerato equipollente) il concetto normativo di "urgenza medica" (previsto dagli art. 1 e 13 c.
1-3 D.P.R. 41/91, e che impone al medico di Guardia Medica di recarsi in visita domiciliare quando il paziente si trovi in pericolo di vita) con tutti gli altri interventi, che invece richiedono al medico la prescrizione di idonea "terapia d'urgenza" (art. 13 c. 1 D.P.R. 41/91); la visita domiciliare a casa della AN, dunque, non costituiva "un atto dovuto";
2) "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione dell'idoneità della prescrizione farmacologica effettuata dal Dott. LO RO": non essendovi possibilità di interventi quoad vitam, il LO RO avrebbe correttamente prescritto il farmaco ritenuto più idoneo, e cioè il OM, immediatamente dopo aver visto la cartella clinica;
detta prescrizione sarebbe stata ritenuta idonea al caso di specie da tutti i medici escussi in dibattimento (Gallucci, Venturi);
3) "Mancanza di motivazione in ordine alla tempestività della somministrazione del farmaco da parte del Dott. LO RO": l'imputato avrebbe prescritto immediatamente la terapia più idonea, recandosi egli stesso a somministrare il farmaco non appena gli fu possibile;
i due AM sarebbero stati congedati quando sopraggiunse ES SS (affetta da pancreatite acuta e sulla quale era dunque indispensabile un intervento;
la visita di ES era terminata alle ore 1,30: verso le due erano cominciate le telefonate del Dott. Memoli, medico del "San Raffaele"); la visita alla AN sarebbe cominciata verso le 3 (secondo le risultanze dell'apposito registro) e non verso le 4 (come ritenuto in sentenza); le deduzioni difensive circa la tempestività dell'intervento sarebbero state ignorate dalla Corte di Appello;
4) "Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine all'entità della pena" : i giudici di merito si sarebbero limitati a mere formule di stile;
non sarebbero stati adeguatamente valutati tutti gli elementi (ex art.133 C.P.) rilevanti nel caso di specie.
All'odierna udienza, il Procuratore generale hanno illustrato le rispettive tesi e le richieste sintetizzate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di SC LO RO non è fondato.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il difetto di motivazione è valutabile in Cassazione (ai sensi dell'art. 606/e c.p.p.).
Solo se consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto alla analisi del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se - a parere del ricorrente - più esatta e preferibile) valutazione delle risultanze processuali;
esula dai compiti della Cassazione, infatti, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito;
spetta a questa Corte, invece, stabilire se il giudice di merito abbia o meno dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto a emettere la decisione (Sez. Un., Sente. 930 del 29/1/96, Clarke;
Sez. Un., sent. 6402 del 2/7/97, Dessimone e altri, Sez. Un., sent. 24 del 16/12/99, Spina;
Cass. VI, sent. 1354 del 19/5/98, Kurzeja). Con specifico riferimento al reato di rifiuto di atti d'ufficio in materia sanitaria, ex art. 13 c. 3 D.P.R. 41/91, è opportuno ricordare - altresì - che il medico che effettua il servizio di guardia è tenuto a effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall'utente; e se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli, considerando che il rifiuto rilevante (a norma dell'art. 328/1 c.p.) deve riguardare un atto indifferibile il mancato compimento può portare a un pregiudizio irreparabile (Cass. VI, sent. 8837 del 9/7/99, Tedeschi), non è men vero che l'indifferibilità attiene sia alla salute fisica che a quella psichica del cittadino (Cass. VI, sent. 3599 del 18/4/97, P.M. su Proc. Maioni), e che la predetta discrezionalità riconosciuta al sanitario può ben essere sindacata dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame (v. la già citata sentenza 8837/99 di questa stessa Sez. VI). È proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati, che le doglianze del ricorrente devono essere disattese.
1) In ordine al primo motivo di ricorso, infatti, può e devesi osservare quanto segue:
a) la distinzione proposta dal difensore del LO RO non trova conforto nelle disposizioni del D.P.R. 41/91, giacché l'art. 13 c. 6 prevede "eventuali prescrizioni farmaceutiche" solo se "strettamente collegate all'intervento effettuato". (Vale a dire, solo dopo un diretto accertamento - attraverso una apposita visita - delle reali condizioni del paziente).
b) Correttamente e convincentemente, dunque, la Corte di Appello di Milano sottolieò: come nel caso di specie "l'urgenza dell'intervento richiesto" fosse da ricollegare non alla pretesa di un'impossibile guarigione, ma piuttosto ala necessità di alleviare le atroci sofferenze di un'ammalata terminale di cancro;
come, dunque, fosse evidente che i figli della AN avevano chiesto al LO RO un intervento che doveva essere non solo urgente ma addirittura immediato"; come, in ogni caso, fosse obbligo del medico, "una volta accertate per fino per via documentale le condizioni della paziente", andare a stabilire di persona - con l'indifferibile visita domiciliare - quale fosse il farmaco più adatto per alleviare le sofferenze evidenziate dai figli.
2) Le considerazioni appena svolte valgono anche con riferimento al secondo motivo di ricorso (proprio perché - ed è lo stesso ricorrente a sottolinearlo - basato, almeno in parte, sulle medesime argomentazioni che con la "confusione" su cui sarebbero caduti i giudici del merito), apparendo ineccepibili i punti posti in evidenza dalla Corte d'appello; a) poco importava che i figli della paziente avessero chiesto della morfina e che tale richiesta non fosse stata correttamente ritenuta idonea;
b) il fatto che il LO RO avesse indicato ai giovani un farmaco da iniettarsi per fleboclisi o per via intramuscolare (dopo il secondo accesso dei giovani alla Guardia medica) non costituiva certo una giustificazione per il sanitario, posto che era difficile reperire chi dovesse materialmente provvedere all'intervento (giacché il LO RO non si era in alcun modo candidato a eseguirlo lui stesso) e che doveva comunque ritenersi "inammissibile che un medico prescriv(esse) farmaci a distanza e per interposta persona"; c) l'obbligo del medico rimaneva quello di recarsi al capezzale dell'infermo, di verificarne le condizioni e di stabilire una terapia che, nel caso in esame, non poteva che essere la c.d. "terapia del dolore" (quali che fossero state le richieste e/o le obiezioni provenienti dai figli della donna "che non erano tenuti ad avere cognizioni mediche.
3) Le argomentazioni a sostegno del terzo motivo di ricorso sono addirittura ai limiti dell'ammissibilità, risolvendosi in buona parte in censure di fatto e/o in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dal giudice del merito. Proprio con specifico riferimento a dette argomentazioni, infatti, la Corte d'appello aveva opportunamente e convincentemente sottolineato:
come il primo accesso dei giovani AM alla Guardia medica di Pioltello si fosse "collocato sicuramente prima che il LO RO ricevesse l'invito, non accolto, di recarsi a visitare la piccola SS"; come in tale occasione i giovani fossero rimasti a colloquio con il LO RO per circa mezzora (presumibilmente spiegandogli le condizioni della madre e chiarendo ciò che desideravano ottenere);
come il medico non si fosse convinto sicché i giovani si erano visti costretti a tornare a casa per prendere la documentazione, facendo poi ritorno alla guardia medica dopo circa quindici minuti, ancora una volta senza a riuscire a convincere il medico a recarsi a casa della madre (che si trovava a poche centinaia di metri di distanza);
come i giovani AM si fossero recati, per avere soccorso, prima all'ospedale Uboldo di Cernusco e poi all'ospedale San Raffaele di Milano (da dove il dott. Memoli aveva telefonato al LO RO per invitarlo ad assistere la povera AN, ricevendone per tutta risposta uno sbrigativo invito a "farsi i fatti propri" e a non intervenire sulle altrui "scelte terapeutiche"); come, poi, fossero dovuti intervenire addirittura i Carabinieri (per controllare se il medico si fosse recato o meno dalla AN), a riprova del grave allarme sociale suscitato dal comportamento del sanitario;
come fosse risultato provato che, mentre i AM cercavano aiuto e altri facevano opera di convincimento, il LO RO "non fosse rimasto tutto il tempo impegnato a visitare la bambina affetta da pancreatite ... e si fosse recato dalla AN intorno alle quattro" (e perciò dopo quattro ore circa dalla richiesta iniziale dei AM, pur non avendo mai detto di aver dubitato della veridicità e genuinità delle affermazioni di costoro); come, pertanto, anche l'inescusabile ritardo (dopo l'iniziale rifiuto di "un atto da lui dovuto come medico di guardia") fosse da ritenersi accertato senza ombra di dubbio;
come, insomma, non potesse che essere confermata la decisione di primo grado in punto responsabilità.
4) le osservazioni del ricorrente circa l'adozione di mere formule di stile e/o la non corretta applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. nella determinazione della pena, sono anch'esse destituite di fondamento.
La Corete d'Appello, infatti, non mancò di porre particolarmente in rilievo;
come la specifica gravità del fatto fosse comprovata soprattutto dal "pervicace diniego", opposto con pretestuosi "distinguo" legittima "richiesta di due poveri ragazzi che si trovavano da soli al capezzale di una mamma che stava morendo di cancro tra atroci sofferenze, e che imploravano la terapia del dolore"; come proprio tale "specifica gravità del fatto portasse essa Corte a ritenere la pena - base applicata dal Tribunale (anni uno e mesi sei di reclusione) fosse "equa e adeguata"; come la diminuzione ex art. 62 bis c.p. fosse stata operata nella misura massima consentita (un terzo); come non si ravvisassero i presupposti "per addivenire a un trattamento sanzionatorio più mite". Devesi, pertanto, ritenere che - in piena consonanza con l'orientamento giurisprudenziale consolidato - il giudice di secondo grado abbia indicato l'elemento considerato di rilevanza decisiva, fra quelli previsti dallo art. 133 c.p., ai fini della conferma della pena (Cass. VI, sent. 2261 del 24/2/2000, Norice A.; Cass. I, sent. 150 dell'8/1/99, Renda G.; Cass. VI sent. 9120 del 4/8/98, Urrata e altri).
Le puntualizzazioni e i rilievi fin qui svolti consentono di ritenere, conclusivamente, che la Corte di Appello di Milano abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico- giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre - in sede di legittimità - e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
Il ricorso proposto nell'interesse di SC LO RO dev'essere pertanto rigettato, ed esso ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2000