Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2000, n. 10445
CASS
Sentenza 27 giugno 2000

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Massime1

In tema di rifiuto di atti di ufficio in materia sanitaria, sussiste il presupposto della necessità ed improcrastinabilità della prestazione di assistenza sanitaria da parte del medico di guardia, di cui all'art. 13 del d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, in caso di richiesta di intervento al fine della somministrazione di farmaci atti ad alleviare le atroci sofferenze di un malato terminale di cancro. Ne deriva che in tale situazione il rifiuto di intervento da parte del medico è idoneo a integrare il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen..

Commentario1

  • 1I dolori “inutili” del malato terminale e il risarcimento del danno esistenzialeAccesso limitato
    Paolo Cendon · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2003

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2000, n. 10445
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10445
Data del deposito : 27 giugno 2000

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