Sentenza 5 agosto 2002
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ISSN 2385-1376 Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi LE MASSIME Valida la clausola di salvaguardia, tale da escludere tout court la configurabilità dell'usura, laddove essa prevede la riduzione dell'interesse moratorio, nei limiti previsti dalla legge n. 108 del 1996, in ragione di eventuali variazioni del tasso pattuito. Il leasing è un negozio giuridico con funzione di finanziamento a scopo di godimento, annoverabile tra i contratti ad esecuzione continuata o periodica, in cui gli interessi sono compresi nei canoni, non si cumulano con gli interessi di mora, né comportano l'adozione di strumenti finanziari, definiti dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 (recante …
Leggi di più… - 2. LEASING: ancora sulla qualificazione giuridica del rapportoAvv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 19 luglio 2018
ISSN 2385-1376 Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi LA MASSIMA In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, non può trovare applicazione l'art. 1526 c.c., difettando tra le due fattispecie (leasing e vendita con riserva di proprietà) quella eadem ratio che giustifichi il ricorso alla analogia juris. Diversamente opinando, si premierebbe ingiustamente il contraente inadempiente, penalizzando invece quello fedele. Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Luigi D'Alessandro con la sentenza n.13912 del 5 Luglio 2018. IL CASO Parte utilizzatrice dei beni in locazione finanziaria, proponeva opposizione avverso decreto …
Leggi di più… - 3. RIPETIZIONE INDEBITO: inammissibile se il correntista non indica le singole rimesseAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 4 maggio 2018
ISSN 2385-1376 In tema di indebito bancario, il cliente che agisca in giudizio per ottenere l'accertamento della illegittima contabilizzazione di poste passive ha l'onere di indicare l'esistenza e l'entità di tali addebiti. Allorquando invece si limiti a svolgere considerazioni astratte, prive di ogni riferimento fattuale al rapporto concretamente intercorso tra le parti, deve ritenersi che la domanda soffra di eccessiva genericità e di mancanza di supporto probatorio. Ove il rapporto di conto corrente bancario sia ancora in corso, l'azione di ripetizione è inammissibile, in quanto le eventuali somme illegittimamente addebitate dalla Banca al cliente sono esigibili solo dopo l'estinzione …
Leggi di più… - 4. Mutuo interessi tasso soglia legge sull'usura superamento successivo nullità esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11706 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Leasing. SEZIONE TERZA CIVILE1 17 06/02 Interessi. Tasso dei me- desimi. Composta dagli II .mi sg R.G. N. 19832/99 NICASTRODott. Gaetano Presidente 20513/99 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.29315 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 3081 © Consigliere TRIFONE Dott. Francesco Ud. 31/01/02 TALEVI Rel. Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TE NZA Richiesta copia studio dal Sig.Sole sul ricorso proposto da: per diritti €310 AGO 2007 AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE DELLA ENNEDUE S.R.L., 5. IL CANCELLIERE corrente in Soleto (Le) nonchè AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE DI NU BRUNO, corrente in Soleto (Le) entrambe in persona del Curatore Avv. Carlo Stasi, elettivamente domiciliate in ROMA VIA FARINI 62 (presso ADUSBEF) presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TANZA, che le difende giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrenti
contro
FIME LEASING S.P.A. in liquidazione con sede in 2002 Napoli, in persona del liquidatore pro tempore Prof. 303 1 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Floriano D'Alessandro, elettivamente domiciliata in UFFICIO COPIE ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio Richiesta copia esecutiva dal Sig. POTTINO dell'avvocato GUIDO POTTINO, che la difende anche per diritti €33, oh. 11 175-08-03 disgiuntamente insieme all'avvocato PASQUALE LANDOLFI, IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
- controricorrente e sul 2° ricorso n° 20513/99 proposto da: NU CESARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BELSIANA, presso 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE DELL'ERBA, difesa dall'avvocato LUIGI CORVAGLIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FIME LEASING S.P.A. in liquidazione con sede in Napoli, in persona del liquidatore pro tempore Prof. Floriano D'Alessandro, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio A dell'avvocato GUIDO POTTINO, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato PASQUALE LANDOLFI, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1697/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione III Civile, emessa il 02/07/98 e depositata il 17/07/98 (R.G. 2167/96); 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Guido POTTINO;
udito l'Avvocato Luigi CORVAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per il rigetto di entrambi i ricorsi. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 4-5-1994 la S.r.l. Ennedue ed i fideiussori 1 RU e CE CI proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 2317 del 10-3-1994, emesso nei loro confronti dal Presidente del Tribunale di Napoli per il pagamento in favore della Fime Leasing della somma di £ 622.400.901 oltre interessi convenzionali dalle scadenze dei canoni di locazione finanziaria. Si costituiva la società convenuta e chiedeva il rigetto della opposizione. Con sentenza del 5-1-1996 l'adito Tribunale rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta. Proponevano appello la Ennedue S.r.l., CI RU e CI CE. Resisteva in giudizio l'appellata. Nella udienza del 12-3-1997, avendo il procuratore della Ennedue S.r.l. e di CI RU dichiarato il fallimento dei propri assistiti, il procedimento rimaneva interrotto. Alla riassunzione provvedeva il curatore dei fallimenti dei due appellanti. Con sentenza 2-17.7.98 la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, rigettava l'appello e condannava gli appellanti in solido al ristoro dele spese del grado. 3 Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione l' ENNEDUE s.r.l. e l'AmministrazioneAmministrazione fallimentare della fallimentare di NU RU. Ha resistito con controricorso la Fime Leasing s.p.a. Ha proposto separato ricorso per cassazione anche CI CE. Ha resistito con controricorso la Fime Leasing s.p.a. All'udienza del 31.1.2002 la Corte ha disposto la riunione dei ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE ! Va anzitutto confermata la riunione dei ricorsi già disposta all'udienza predetta. Va ora considerato il ricorso dell' Amministrazione fallimentare della ENNEDUE s.r.l. e dell'Amministrazione fallimentare di NU RU primo ed il secondo motivo di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo l' Amministrazione fallimentare della ENNEDUE s.r.l. e l'Amministrazione fallimentare di NU RU denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e violazione degli artt. 1448 e 1467 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3" esponendo le seguenti doglianze. I Giudici del merito hanno erroneamente interpretato la domanda degli odierni ricorrenti ritenendo che gli stessi richiamandosi all'eccessiva onerosità del contratto avrebbero dovuto chiedere la rescissione ex art. 1448 c.c. o la risoluzione ex art. 1467 c.c.. Niente di più errato. I ricorrenti hanno sempre lamentato che se da un lato il contratto prevedeva un tasso d'interesse determinato dall'altro questo tasso d'interesse non è stato mai applicato al rapporto in esame poiché la Fime Leasing di fatto ha applicato unilateralmente interessi superiori (indeterminati) a quelli determinati che hanno portato ad un costo dell'operazione finanziaria ben maggiore di quella pattuita. L'applicazione (arbitraria) di tali interessi è avvenuta non per la volontà della Ennedue di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (art. 1447 c.c.), né per avvenimenti straordinari o imprevedibili (art. 1467 c.c.), bensì per una decisione volontaria ed unilaterale della Fime Leasing di applicare costi non previsti in 5 contratto. Quindi, si tratta di un contratto che è divenuto vessatorio e inaccettabile, sia da un punto di vista morale che legislativo. Infatti, se nella compilazione del contratto si è prevista l'applicazione di un tasso pari al 16,50%, in effetti il tasso effettivo rilevato, con riferimento al costo globale del contratto (ovvero al costo complessivo dell'operazione di finanziamento comprendente oltre al tasso nominale. anche i compensi accessori a qualunque titolo corrisposti), è pari al 99,91% in ragione d'anno. Il Giudice dell'appello nel punto in cui afferma che "non aveva rilievo quale fosse venuto ad essere in concreto, eseguite le operazioni aritmetiche contrattualmente previste, il tasso d'interesse non essendo stato allegato lo stato di bisogno perché, in difetto di tale elemento soggettivo, esso non poteva considerarsi usurario e quindi illecito", certamente non ha considerato che lo stato di bisogno non è richiesto in sede civile nella corretta esecuzione contrattuale che pure si chiedeva. Con il secondo motivo i siddetti ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 n. 4 L. n. 108 del 07.03.1996 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. La Corte d'Appello nel ritenere irrilevante la misura del tasso d'interesse sul presupposto che non era stato allegato uno stato bisogno, ha, certamente del tutto trascurato il tenore dell'art. 644 c.p.p. nella parte in cui prevede che la "legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" e che per la "determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". Lo stato di bisogno è previsto dalla citata disposizione esclusivamente come circostanza aggravante del reato. La sentenza impugnata, prevedendo il riconoscimento in favore della Fime leasing di interessi considerati di fatto usurari certamente si pone in contrasto con la citata disciplina. E ciò avverrà sia a voler considerare l'effettivo costo praticato dalla Fime Leasing (indicato nel 99,91%), sia nell'ipotesi in cui si voglia considerare il tasso del 22,52% (indicato in contratto e di fatto disapplicato). In ordine alla misura della determinazione degli interessi, la recente legge 07 marzo 1996 n. 108, ha, com'è noto, modificato sia l'art. 644 c.p. relativo al reato di usura, stabilendo un sistema oggettivo per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, sia l'art. 18152 c.c., relativo al saggio di interessi nel mutuo (applicabile in via analogica al caso di specie), prevedendo la sanzione della nullità della clausola che stabilisce interessi usurai e, dunque, la perdita dell'interesse sia convenzionale che legale (come prevedeva la precedente versione dell'art. 18152 c.c.). La contrattazione sugli interessi nel leasing, con l'entrata in vigore della suddetta legge, subisce, pertanto, una drastica limitazione, in quanto la misura del tasso soglia costituisce un limite imperativo (di origine e dal carattere penale). Tale sanzione legislativa assume rilievo sia nei contratti di mutuo stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96, che nei contratti in corso. In ogni ipotesi verificabile la fattispecie è quella della sopravvenienza di un divieto che contrasta con quanto le parti hanno validamente e lecitamente convenuto precedentemente, allorquando non esistendo ancora un divieto, la loro volontà aveva legittimamente convenuto un certo ammontare degli interessi. Non potrà in ogni caso essere consentito al mutuante di esigere la prestazione di interessi in una misura che dalla legge è considerata vietata. Trattasi di sopravvenuta inesigibilità della prestazione. Quanto agli interessi moratori, essi decorreranno secondo le consuete regole di diritto comune (cfr. art. 1224 c.c.) secondo il tasso di interessi previsto per legge o per contratto ed esigibile, quest'ultimo, sempre che non venga a superare la misura del tasso usuraio. Nel caso in esame la Fime Leasing con l'esecuzione dell'impugnata sentenza andrebbe a richiedere tassi che oltrepassano il limite legale fissato dai decreti ministeriali, emessi trimestralmente dal Ministero del Tesoro in applicazione di quanto dispone dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108."...E' opportuno rilevare che la questione oggi sollevata è sicuramente rilevabile d'ufficio...". I primi due motivi del ricorso principale non possono essere accolti, in quanto l'impugnata motivazione è immune dai vizi lamentati (che sembrano in concreto comprendere anche vizi logici). Occorre premettere che il Giudice di secondo grado non ha affermato che gli appellanti "...avrebbero dovuto chiedere la rescissione ex art. 1448 c.c. o la risoluzione ex art. 1467 c.c..."; ma ha (in parte implicitamente) rilevato (in sostanza) che essi, pur lamentando l'eccessività del tasso di interessi, non avevano poi inquadrato giuridicamente la loro tesi di fatto facendone discendere specifiche e compiute tesi in diritto, oltre a quella in tema di usura, ritenuta da detto Giudice infondata (nelle intenzioni del Giudicante il richiamo agli artt. 1448 e 1467 c.c. costituisce in realtà evidentemente un mero esempio); le doglianze che concornono tale punto della motivazione debbono dunque ritenersi inammissibili (prima ancora che prive di pregio) in quanto si basano su una interpretazione errata della sentenza;
una ulteriore autonoma ragione di inammissibilità deriva dal fatto che il rilievo in questione della Corte deve ritenersi esposto ad abundantiam (la motivazione è cioè idonea a sorreggere la decisione a prescindere dal rilievo stesso). Nel ricorso per cassazione i ricorrenti affermano poi di aver sempre lamentato che la Fime Leasing aveva "...applicato unilateralmente interessi superiori (indeterminati) a quelli determinati..."; ma tale doglianza è priva di pregio dato che circa la rituale previsione in contratto degli interessi in questione (e circa la lecita applicazione dei medesimi) la Corte di Appello ha esposto una 8 motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa delle norme sopra riportate. Quanto poi all'art. 644 c.p. novellato, premesso che non sussiste alcuna valida ragione per considerare le questioni in esame rilevabili d'ufficio in sede di impugnazione, si osserva che tutte le doglianze sul punto sono inaccoglibili. Occorre anzitutto rilevare che sono inammissibile le doglianze basate sulla tesi che l' "...effettivo costo praticato dalla Fime Leasig..." era del 99,91% in quanto i ricorrenti hanno enunciato detto tasso senza precisare ritualmente attraverso quale computo e sulla base di quali risultanze di causa sono pervenuti a tale risultato. Quanto poi alle doglianze sul "...tasso del 22,52% (indicato in contratto e di fatto disapplicato..." (ed in genere alla tesi degli interessi usurari) va rilevato che le doglianze sul punto debbono ritenersi inammissibili per le seguenti tre ragioni, ciascuna delle quali decisiva anche se considerata da sola. -A) "In tema di tasso di riferimento degli interessi, e' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso, allorche' essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto - fermo restando che la loro produzione non puo' avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimita', in forza del divieto di cui al primo comma dell'art. 372 cod. proc. civ. - la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio "jura novit" curia, di cui all'art. 113 cod. proc. civ., che va coordinato con l'art. 1 delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto”(Cass. n. 8742 del 26/06/2001); la parte ricorrente, pur esponendo a pag XV del ricorso un elenco dei limiti legali fissati dai decreti ministeriali, e pur basando chiaramente la sua tesi sulla violazione di detti decreti, non assume che questi ultimi siano stati ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (v. anzi la frase sopra riportata tra virgolette al termine del secondo motivo); la doglianza in esame deve quindi considerarsi inammissibile anzitutto per tale ragione. -B) Come questa Corte ha più volte rilevato "La legge n. 108/96 che ha modificato l'art. 644 cod. pen., in difetto di previsione di retroattivita', non puo' operare rispetto ai precedenti contratti di mutuo, pur essendo di immediata applicazione nei relativi rapporti limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso" (Cass. n. 1126 del 2/2/2000); il che significa che nel caso di interessi maturati prima dell' entrata in vigore della “L. n. 108 del 07.03.1996" (legge sulla quale i ricorrenti poggiano la loro tesi) la novella non si applica;
mentre si applica invece per gli interessi maturati successivamente, nella specie quindi i ricorrenti, con riferimento al tempo successivo a detta entrata in vigore (per il tempo precedente la questione è ovviamente irrilevante), avrebbero dovuto (anche per dimostrare il proprio interesse all'impugnazione) indicare il “... tasso soglia...” con riferimento ad ogni periodo di tempo in questione (con gli opportuni richiami ad ogni singolo decreto ministeriale applicabile) anzitutto nell'atto di appello (datato .... 17 luglio 1996..."; dunque successivo a detta legge n. 108 del 07.03.1996). In tale atto invece non solo non vengono fornite tali indicazioni, ma non si fa neppure rituale e specifico riferimento a detta novella (né si debbono prendere in esame ai fini della questione ora in esame gli atti successivi in quanto ogni eventuale doglianza sul punto successiva all'atto d'appello dovrebbe ritenersi tardiva e quindi inammissibile); ed inoltre, anche a prescindere da ciò, l'unica doglianza concernente l'art. "...644 o 644 bis c.p..." viene esposta in termini generici (oltre che non corrispondenti a quelli caratterizzanti il punto in questione del motivo di ricorso per cassazione) con la conseguenza che deve essere considerata e dichiarata 10 inammissibile (ripetesi, anche per detta genericità considerata di per sé; oltre che per la mancanza di riferimenti alla L. 108/96). E' opportuno a questo punto rilevare: -a) che (Cass. SEZ. UN. n. 7070 del 25/11/1983) "Il controllo sull'ammissibilita' dell'atto d'appello (nella specie, in relazione al requisito della specificazione dei motivi) puo' essere effettuato anche d'ufficio dalla suprema corte, salvo che la relativa questione sia stata esaminata e decisa dal giudice di secondo grado e manchi in proposito uno specifico motivo di ricorso" (cfr. anche Cass. n. 12141 del 24/11/1995; e Cass. n. 706 del 02/02/1990); -b) che nella fattispecie la Corte d'Appello non si è posta la questione dell'ammissibilità del motivo di appello in questione sotto il profilo predetto;
questa Corte Suprema può pertanto procedere a dichiarare l'inammissibilità per genericità di tale doglianza esposta nell'atto di appello;
da tale inammissibilità discende ovviamente una ulteriore ragione di inammissibilità della doglianza sul punto esposta nel ricorso per cassazione. -C) Anche alla luce di quanto sopra esposto quest'ultima doglianza (esposta nel ricorso per cassazione) deve ritenersi pure nuova. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano "Violazione dell'art. 1337 e 1375 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cp.c." esponendo le seguenti doglianze. La Fime Leasing, durante l'esecuzione del contratto non si è comportata secondo le regole della buona fede. La Fime Leasing S.p.A. è stata costituita ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 83, comma 1°, del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, per l'esercizio della locazione finanziaria agevolata. Il rapporto finanziario tra la ENNEDUE S.R.L. e la FIME LEASING S.p.A. è nato su segnalazione della società fornitrice delle macchine da acquistare che ha prospettato alla ENNEDUE S.R.L. la possibilità di avvalersi della legislazione agevolata a mezzo della suddetta società che, in quanto abilitata ad esercitare il leasing 11 finanziario agevolato, avrebbe fatto ottenere in tempi rapidi le predette agevolazioni che avrebbero comportato un notevole contenimento dell'impegno finanziario. Il contratto di locazione finanziaria prevedeva, all'art, 4, il conferimento, previo pagamento di un corrispettivo di lire 43.129.380, del mandato alla FIME LEASING S.p.A. per l'istruttoria della pratica di finanziamento agevolato presso la CASMEZ, accompagnato dalla delega all'incasso del contributo al fine di ottenere la suindicata somma di lire 400.912.669. Purtroppo detto contratto non ha rappresentato altro che un sofisticatissimo strumento per arricchire la società concedente a discapito dell'utilizzatore, aggirando le finalità della normativa agevolata e violando quella civilistica. E' evidente che la FIME LEASING S.p.A. avendo convenuto un tasso di interesse sostenuto in caso di ritardo o mancata concessione delle agevolazioni, ha un interesse contrario e diametralmente opposto a quello della S.R.L. ENNE DUE: infatti mentre quest'ultima viene illusa della sicura e rapida approvazione ed erogazione del contributo statale, l'altra ha interesse a ritardare l'ottenimento delle agevolazioni poiché così gode di un maggiore lucro in funzione di un maggior tasso di interesse. Le condizioni contrattuali capestro previste dalla FIME LEASING S.p.A. nell'ipotesi di ritardo dell'erogazione delle predette agevolazioni non possono lasciare alcun dubbio circa la dolosa preordinazione delle medesime. Data la funzione del rapporto per cui il rappresentante agisce a vantaggio del rappresentato, il negozio stipulato dal rappresentante in conflitto d'interessi è annullabile su domanda di quest'ultimo, sempre che il conflitto stesso sia riconoscibile al terzo (art. 1394 c.c.): nel caso di specie la figura del terzo coincide con il rappresentante. Di agevolato, nella operazione in questione, non c'è niente, anzi in essa è evidente l'assurdo ed illegittimo costo sostenuto dalla Ennedue S.r.l.. La Fime leasing S.p.A. ha ottenuto il finanziamento dopo quasi 4 anni dalla conclusione del contratto: o lo 12 ha fatto deliberatamente, avendo interesse a lucrare sulla finanziata, e, quanto più tardi si otteneva il finanziamento più lucrava, oppure sono sopraggiunte delle circostanze che hanno fatto diventare temporaneamente impossibile l'erogazione del finanziamento, che sono state taciute alla Ennedue S.r.l., che era ad ogni colloquio rassicurata sull'ottenimento dei finanziamento in tempi brevi. Il terzo motivo deve ritenersi inammissibile in quanto di fronte alla motivazione contenuta nell'impugnata sentenza (nella quale si affermava tra l'altro che la lamentata violazione del principio di buona fede in relazione al ritardo nella concessione del finanziamento non era stata provata neppure in secondo grado) le parti ricorrenti non hanno esposto rituali doglianze;
ed in particolare hanno fondato le loro tesi in diritto su una serie di dati di fatto enunciati in modo sostanzialmente apodittico, in quanto non vengono ritualmente indicate le risultanze (di cui inoltre avrebbe dovuto essere trascritto il contenuto per il principio dell'autosufficienza del ricorso;
v. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: "Nel giudizio di legittimita', ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonche' di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse") che proverebbero i dati stessi e che avrebbero dovuto in ipotesi essere state ritualmente acquisite nel giudizio di merito. La specifica tesi concernente il “mandato” e la “rappresentanza” è poi inammissibile anche per una ulteriore ragione: pur non essendo stata trattata nell'impugnata sentenza e pur essendo anche in fatto oltre che in diritto, viene esposta senza che venga allegata l'avvenuta deduzione della questione innanzi al 13 t 1 I giudice di merito, e che venga indicato in quale atto del giudizio precedente detta deduzione abbia avuto luogo (v. Cass. n. 724 del 18/01/2001: "Ove una determinata -questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita', al fine di evitare una statuizione di inammissibilita', per novita' della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qual atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicita' di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa"). Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso dell' Amministrazione fallimentare della ENNEDUE s.r.l. e dell'Amministrazione fallimentare di NU RU va respinto. Il ricorso di CI IR contiene motivi corrispondenti a quelli sopra esaminati. Anche detto ricorso va dunque respinto per le ragioni sopra esposte. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi già riuniti e condanna i ricorrenti in solido a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in €182,10 oltre € 5.000,00 (cinquemila euro) per onorario. Così deciso a Roma il 31.1.2002. CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE вибаи Шабы Altura Then 109T 129,11 D DIRETTORE DI CANCELLERIA: AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Registrato in data 5 D1C.200 4 41.32 TO ER versale €.. 1104 456T 170,43 (euro BEN COSECOND 43) Depositata In Cancellería n. TOT. p. 11 Dirigente Area Servizi 05 AGO 2002 14 (Dott.ssa Maria Grazia FLIPPO) oggi, Responsabile Servizio Att ludiziar IL DIRETTORE DI CANCELLERIA A (Dr. M. RACCI NI S S TO ER A C