Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/1999, n. 8837
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Sentenza 21 giugno 1999

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In tema di rifiuto di atti di ufficio, in base all'art. 13, comma terzo, d.P.R. n. 41 del 1991, il medico che effettua il servizio di guardia è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente; e se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli, considerando che il rifiuto rilevante a norma dell'art. 328, comma primo, cod. pen. deve riguardare un atto indifferibile il cui mancato compimento può comportare un pregiudizio irreparabile, è anche vero che una tale discrezionalità può bene essere sindacata dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato il reato in questione a carico di un medico di guarda, il quale, interpellato telefonicamente da un soggetto affetto dal morbo di Crohn, necessitante l'urgente somministrazione per endovena di un medicinale idoneo ad arrestare l'emorragia, si era limitato a prescrivere la somministrazione del medicinale per via orale e a indicare al paziente il nome di un infermiere professionista cui eventualmente rivolgersi, omettendo di intervenire personalmente presso il domicilio del paziente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/1999, n. 8837
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8837
    Data del deposito : 21 giugno 1999

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