Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
In tema di rifiuto di atti di ufficio, in base all'art. 13, comma terzo, d.P.R. n. 41 del 1991, il medico che effettua il servizio di guardia è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente; e se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli, considerando che il rifiuto rilevante a norma dell'art. 328, comma primo, cod. pen. deve riguardare un atto indifferibile il cui mancato compimento può comportare un pregiudizio irreparabile, è anche vero che una tale discrezionalità può bene essere sindacata dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato il reato in questione a carico di un medico di guarda, il quale, interpellato telefonicamente da un soggetto affetto dal morbo di Crohn, necessitante l'urgente somministrazione per endovena di un medicinale idoneo ad arrestare l'emorragia, si era limitato a prescrivere la somministrazione del medicinale per via orale e a indicare al paziente il nome di un infermiere professionista cui eventualmente rivolgersi, omettendo di intervenire personalmente presso il domicilio del paziente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/1999, n. 8837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8837 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LU Sansone Presidente del 21.06.1999
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N.1213
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N.1884/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto CH UC,
avverso la sentenza 30 ottobre 1998 della Corte di appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avvocato Guglielmo Ciulli, per la parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avvocato Arrigo Melani, per l'imputato, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 30 ottobre 1998 la Corte di appello di Firenze confermava la decisione adottata il 9 luglio 1997 dal Tribunale di Livorno che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia CH UC in ordine al reato di cui all'art. 328 c.p., per avere, il 6 settembre 1994, indebitamente rifiutato un atto del suo ufficio, omettendo di intervenire, quale medico di turno della guardia medica, presso il domicilio di NZ LU sofferente, fra l'altro, per morbo di Crohn, e che lamentava un'emorragia in corso - atto che doveva essere compiuto senza ritardo o, quanto meno, nell'orario di turno, essendo stata notiziata dello stato del NZ dalla moglie del paziente, LA PA.
2. Rilevava la Corte territoriale che la necessità
dell'intervento di urgenza era conosciuta dalla CH sin dalla notte del 6 giugno allorché ricevette una telefonata della PA, vanamente intesa ad ottenere la somministrazione di "Tranex" per via endovenosa;
tanto da determinare il NZ a recarsi nell'ambulatorio della guardia medica al fine di rappresentare il suo grave stato morboso e la terapia di urgenza che gli era stata prescritta. Nonostante ciò, la notte del 6 settembre, in presenza di nuova richiesta di intervento, determinata, ancora una volta, da una emorragia in atto, la CH si era limitata a prescrivere la somministrazione di "Tranex" per via orale, prospettando alla centralinista di servizio l'eventualità di fornire il nome di un infermiere professionista e di riferire alla PA che solo ove questo non fosse stato reperito sarebbe stata inviata un'ambulanza. Prescrizioni, tutte le quali comprovavano univocamente come l'imputata fosse a conoscenza sia del grave quadro clinico sia della indispensabile terapia di pronto intervento, illegittimamente delegata ad un infermiere, nonostante occorresse somministrare "Tranex" per via endovena.
3. Ha proposto ricorso per cassazione la CH articolando sei ordini di motivi.
Si deduce, in primo luogo, la contraddittorietà fra la condanna pronunciata per l'episodio del 6 settembre e l'assoluzione intervenuta per il precedente, identico episodio del 6 giugno. In entrambi i casi, infatti, la CH avrebbe omesso di aderire alla richiesta di un tipo di terapia che non condivideva.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia una sorta di travisamento del fatto per avere la sentenza impugnata affermato che la CH avrebbe consigliato la somministrazione di "Tranex" per via orale;
in realtà, di fronte all'ostinatezza della PA, l'imputata si era limitata ad affermare che si assumesse la responsabilità della somministrazione di tale medicinale. Si lamenta, ancora, che la decisione impugnata abbia apoditticamente affermato l'obbligo del medico di guardia di intervenire, omettendo di considerare che l'urgenza deve essere vagliata dal sanitario. Con un terzo motivo si deduce che la Corte territoriale non avrebbe considerato i rilievi svolti dal Pubblico ministero in sede di richiesta di non luogo a procedere e dal Giudice per le indagini preliminari in sede di rinvio a giudizio.
Si lamenta, ancora, che non si sia tenuto conto della circostanza che la CH non condivideva assolutamente il tipo di terapia prescritta al NZ, dal medico di famiglia sulla base di quanto indicato da uno specialista di Bologna.
Con un quinto motivo si insiste sul "potere discrezionale del medico di guardia", per sostenere l'assenza del dolo di rifiuto. Con il sesto ed ultimo motivo si contesta la natura indebita del comportamento addebitato, stigmatizzandosi come, oltre tutto, nell'imputazione il rifiuto sia stato riferito non alla mancata somministrazione di "Tranex" per via endovena ma al mancato intervento domiciliare.
3. Il ricorso è infondato.
Le Sezioni unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi su censure concernenti la dedotta illogicità della motivazione (Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone), hanno enunciato due ordini di principi.
Hanno ritenuto, in primo luogo, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle di cui il giudice di merito di si è avvalso per argomentazioni sostanziare il suo convincimento e la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Cosicché esula dai poteri della Suprema Corte quella "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera proposizione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali. Il nuovo legislatore, infatti, ha voluto evitare che il controllo sulla motivazione si eserciti sul contenuto della decisione, all'uopo circoscrivendo l'opera di controllo alla mancanza e alla manifesta illogicità della motivazione;
in più stabilendo che tali vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato e non da una diversa prospettiva ricostruttiva. La dizione dell'art. 606, lett. e), non lascia, dunque, equivoci quanto al fatto che il sindacato della Corte si estende alla logicità della motivazione, ma non può giustificare la sostituzione dei criteri e delle massime di esperienza adottati dal giudice di merito con altri, invece, prescelti dal giudice di legittimità. E, precisano ancora le Sezioni unite, la illogicità per essere denunciabile in cassazione deve essere evidente, cioè di tale spessore da divenire percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento.
Conseguente, se non addirittura complementare, il secondo principio affermato. E cioè che il travisamento del fatto, in tanto può essere sindacabile in sede di legittimità in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 606, lett. e); richiedendosi, da parte del ricorrente, la dimostrazione della avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase d'impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati;
non essendovi più spazio per quella operazione interpretativa che aveva in precedenza reso possibile di scivolare dalla contraddittorietà, intesa come contrasto analitico tra le varie proposizioni, alla illogicità, concepita come contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e la realtà processuale o, addirittura la comune esperienza.
5. Tutto ciò premesso, le uniche censure apprezzabili in questa sede concernono, per un verso l'illegittimità del rifiuto e, per un altro verso, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, risultando le altre doglianze incentrate o sull'addebito di travisamento del fatto, rilevante esclusivamente ex actis ovvero su una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove non introducibile in sede di legittimità.
Così deve dirsi relativamente alla dedotta contraddittorietà fra l'assoluzione per l'episodio del 6 giugno e la condanna per l'episodio del 6 settembre, avendo la Corte territoriale rigorosamente chiarito che soltanto nel corso della seconda telefonata la CH aveva a disposizione un quadro clinico tanto preciso da non consentire soluzione diversa dall'immediato intervento per far fronte alla crisi emorragica in atto.
Un'analoga statuizione va adottata sul punto relativo alle parole rivolte dalla CH alla sue interlocutrice, dei pretesi rilievi del Giudice per le indagini preliminari e delle notazioni in tema di imputazione.
6. A norma dell'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 41 del 1991, il medico che effettua il servizio di guardia è "tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente". E se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli, considerando che il rifiuto rilevante ai sensi dell'art. 328, 1^ comma, c.p. deve riguardare un atto indifferibile, il cui mancato compimento può comportare un pregiudizio irreparabile (cfr. Sez. VI, 5 novembre 1998, Muccilli), è anche vero che una tale discrezionalità può ben essere sindacata dal giudice di merito proprio sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame.
Il quadro clinico in precedenza rappresentato alla CH costituisce, dunque, secondo le corrette cadenze motivazionali della sentenza denunciata la prova inconfutabile non solo del carattere indebito del rifiuto, ma anche della rappresentazione e della volizione di denegare un intervento domiciliare indifferibile. Il fatto che il medico di guardia abbia richiesto l'intervento di un infermiere professionista (per somministrare "Tranex" per via endovenosa) ed in caso di suo mancato reperimento di chiedere un'ambulanza per il ricovero immediato in ospedale vale a rendere ancor più convincenti le argomentazioni della sentenza impugnata in ordine ai due profili prima ricordati.
Il tutto seguendo itinerari interpretativi reiteratamente percorsi dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che, a fronte di una urgenza sostanziale impositiva dell'atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, non c'è dubbio che l'inerzia omissiva del medesimo assuma intrinsecamente valenza di rifiuto e integri quindi la condotta punita dalla norma. (Sez. VI, 20 febbraio 1998 Buzzanca).
7. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio che si liquidano in complessive lire 3.300.000, di cui lire 3.000.000 per onorario, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessive lire 3.300.000, di cui lire 3.000.000 per onorario, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999