Sentenza 8 luglio 2010
Massime • 1
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) si consuma nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite in quanto elemento costitutivo del reato.
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La massima In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione. La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 14/12/2023, n.11400 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 aprile 2023, il Tribunale di Treviso ha rimesso alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio tempestivamente eccepita dalla difesa dell'imputato De.Gr. nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2010, n. 29619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29619 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2010 |
Testo completo
trasmissione altr
296 19 /10 Sent. N.aN 1065 N. 14117/2010+14126/2010 Reg.
C.C. del 8.7.2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio
Agostino Cordova Consigliere 66 66 Ciro Petti 66 Alfredo Maria Lombardi
Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti dall'Avv. Luca Deantoni, difensore di fiducia di OR CO, n. a Mantova il
22.6.1959, dall'Avv. Piertacito Ruggerini, difensore di fiducia di SE FA, n. a Mantova il
18.7.1967, dall'Avv. Paolo Bastianini, difensore di fiducia di NS OV, n. a Livorno il
27.6.1963, dall'Avv. Roberto Bertuol, difensore di fiducia di TT ON, n. a Levico Terme
1'8.3.1964, dall'Avv. Ermanno Cicognani, difensore di fiducia di RA MA, n. a Piombino il
4.2.1951, e dall'Avv. Paolo Pacileo, difensore di fiducia di PA LT, n. a Trieste il 15.6.1950, avverso le ordinanze in data 26.2.2010 e 5.3.2010 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, con le quali è stato confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Grosseto in data 28.1.2010, che ha applicato al NS la misura cautelare della custodia in carcere ed agli altri indagati quella degli arresti domiciliari. ས
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Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
༢
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per
122 l'inammissibilità dei ricorsi del RA e dell'SE ed il rigetto dei restanti ricorsi;
Udito il difensore del NS, Avv. Bruno Leporatti, in sostituzione dell'Avv. Paolo Bastianini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore del TT, Avv. Roberto Bertuol, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con le impugnate ordinanze il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Grosseto in data 28.1.2010, con il quale è stata applicata a NS OV la misura cautelare della custodia in carcere ed a OR
CO, SE FA, TT ON, RA MA e PA LT quella degli arresti domiciliari, quali indagati, il NS, il OR, l'SE ed il RA dei reati sub capo B): di cui agli art. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 483 e 484 c.p., 256, co. 1 lett. a) e b), 256, co. 3, 256, co.5, e
260 del D. Lgs. n. 152/2006; il TT ed il PA dei reati sub capo C): di cui agli art. 81 cpv.,
110, 112 n. 1, 483 e 484 c.p., 256, co. 1 lett. a) e b), 256, co. 3, 256, co.5, e 260 del D. Lgs. n.
152/2006, 7, co. 2 e 3, e 16, co. 1, del D. Lgs. n. 36/2003.
Le fattispecie criminose e contravvenzionali di cui alla contestazione sono state ascritte agli indagati NS, OR, SE e RA per avere, il NS quale collaboratore della
Agrideco S.r.l., incaricato della materiale esecuzione delle attività di gestione dei rifiuti, il OR quale responsabile dell'ufficio acquisti della Marcegaglia S.p.A., l'SE quale responsabile del laboratorio di Marcegaglia Buildtech S.r.l. (già Made S.r.l.) e il RA quale direttore della Unità
Locale n. 1 della Marcegaglia S.p.A., organizzato e posto in essere, in concorso con altri indagati, un traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti, concretatosi in attività non consentita di miscelazione di rifiuti di categorie diverse e di rifiuti speciali pericolosi con rifiuti, non pericolosi;
predisposto e fatto effettuare plurimi trasporti di detti rifiuti, che venivano individuati falsamente con l'attribuzione di codici CER diversi da quelli reali;
scritto o lasciato scrivere false indicazioni nei registri di carico e scarico dei rifiuti;
inviato in discarica rifiuti incompatibili con le autorizzazioni del sito.
Al TT sono state ascritte sostanzialmente le medesime ipotesi criminose, quale amministratore della Sativa S.p.A., ed al PA quale dipendente della Refitalia S.r.l., essendo entrambe tali società implicate nella gestione illecita di rifiuti riguardanti lo stabilimento del Gruppo Lucchini sito in Trieste.
Secondo l'ipotesi dell'accusa detti reati sono connessi, unitamente ad altri, quali reati fine di una organizzazione criminosa, operante tramite la citata società Agrideco S.r.l., di cui i ricorrenti non sono ritenuti partecipi, costituita allo scopo di commettere plurimi ed indeterminati delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, le connesse attività di falsità in certificazioni ed altre ancora.
L'ordinanza ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Grosseto, osservando che, nel caso in esame, è stato correttamente applicato il principio, secondo il quale la competenza territoriale si radica presso l'Ufficio del P.M. che per primo ha iscritto il procedimento, stante la impossibilità di individuare con certezza il luogo in cui i vari reati sono stati commessi.
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Il Tribunale, rinviando al provvedimento genetico delle misure cautelari, ha inoltre ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in relazione ai fatti di cui all'imputazione, indizi legati alle specifiche qualità dagli stessi rivestite ed alla loro efficienza causale per la commissione delle singole attività illecite con particolare riferimento agli interventi sui risultati delle analisi eseguite sui rifiuti speciali.
Con riferimento all'eccezione di violazione del bis in idem formulata dal TT, in relazione ad imputazioni mosse a suo carico dalla Procura di Trento, l'ordinanza ha osservato che dette imputazioni sono diverse e non sovrapponibili a quelle di cui all'attuale contestazione.
Il Tribunale ha altresì ritenuto sussistente per tutti gli indagati l'esigenza cautelare connessa al pericolo di reiterazione criminosa.
Avverso le ordinanze hanno proposto ricorsi i difensori degli indagati, che le denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.
Con atti rispettivamente pervenuti l'1 ed il 2 luglio 2010 l'SE ed il RA hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi.
All'odierna udienza è stata disposta la riunione del procedimento n. 14126/2010 a quello
14117/2010 per la sostanziale identità della maggior parte delle questioni dedotte.
Il difensore del NS ha prodotto copia del provvedimento in data 28.6.2010, depositato il
2.7.2010, con il quale la Procura Generale della Repubblica presso questa Suprema Corte, su richiesta dell'indagato, ha stabilito, ai sensi dell'art. 54 quater, comma 3, c.p.p, che deve procedere per il reato di cui al capo B) il P.M. presso il Tribunale di Ravenna.
Il difensore del TT ha prodotto documentazione da cui si evince il trasferimento degli atti relativi al proprio assistito al P.M. presso il Tribunale di Trento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con mezzi di annullamento in gran parte comuni a tutti i ricorrenti si denuncia, in ordine logico:
1) L'incompetenza territoriale del Tribunale di Grosseto in ordine al reato continuato loro ascritto.
Con il motivo di gravame si denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 8, 12 e 16
c.p.p., nonché vizi di motivazione dell'ordinanza.
In estrema sintesi si osserva che la vis attractiva derivante dalla connessione tra i reati esplica i suoi effetti, nel determinare lo spostamento della competenza territoriale, solo nell'ipotesi in cui vi sia piena identità soggettiva nella contestazione dei medesimi reati.
Si osserva, quindi, che il criterio in base al quale è stata radicata la competenza del Tribunale di
Grosseto e, cioè, della commissione del più grave delitto di cui all'art. 416 c.p. ovvero dell'ufficio giudiziario che per primo ha iscritto gli indagati per detto reato, stante l'incertezza degli altri criteri, non può trovare applicazione nei loro confronti.
Si deduce sul punto che gli attuali ricorrenti non sono indagati del reato associativo, sicché nei loro confronti non può verificarsi lo spostamento della competenza territoriale per il reato loro ascritto
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in relazione al luogo di commissione ovvero di radicamento della competenza per quello più grave di cui sono imputati altri soggetti.
Non sussiste inoltre incertezza in ordine alla applicazione dei criteri di ordine generale stabiliti dall'art. 8 c.p.p., in relazione al reato loro ascritto, essendo ben individuato il luogo in cui è avvenuta la commissione dei fatti descritti rispettivamente nei capi B) e C) dell'imputazione ed, in particolare, la più grave violazione di cui all'art. 260 del D. Lgs n. 152/2006, quale reato di condotta.
2) violazione dell'art. 125, comma 3, 273 c.p.p. ovvero carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza nella individuazione dei gravi indizi di colpevolezza.
In sintesi, con il motivo di gravame proposto dai ricorrenti NS e PA, i quali riportano integralmente la memoria difensiva da essi rispettivamente prodotta dinanzi al tribunale del riesame, si lamenta la sostanziale omessa valutazione dei rilievi e delle argomentazioni in essa esposti, anche con specifico riferimento alle risultanze processuali, con la conseguente illegittimità della motivazione per relationem.
Si denuncia inoltre il metodo di valutazione adoperato dai giudici del riesame concretatosi nel rifiuto di esaminare le singole posizioni degli indagati.
3) con vari mezzi di annullamento tutti i ricorrenti denunciano la violazione degli art. 274, comma
1 lett. a) e c), 292, comma 2 lett. c), c.p.p., nonché mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Si osserva in generale che l'ordinanza impugnata è del tutto priva di motivazione, con riferimento all'esigenza cautelare connessa al pericolo di inquinamento probatorio, anche essa ritenuta sussistente nel provvedimento genetico della misura, mentre è fondata su argomentazioni generiche, che non tengono conto della posizione dei singoli indagati e dei rilievi contenuti nelle istanze di riesame, con riferimento al pericolo di reiterazione criminosa.
Su tale ultimo punto si deduce che il pericolo di recidivanza è stato fondato su rilievi del tutto spersonalizzati e che, in particolare, è stata omessa la valutazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti risalenti al luglio 2008, dei provvedimenti di sequestro e delle altre misure cautelari, del fatto che gli indagati non ricoprono più gli incarichi che espletavano all'epoca dei fatti.
4) con autonomo mezzo di annullamento la difesa del TT, denunciando violazione di legge, nonché carenza e contraddittorietà di motivazione, ripropone, infine, l'eccezione di violazione del divieto del bis in idem, deducendo che i fatti di cui all'imputazione per la quale procede la Procura della Repubblica di Grosseto sono gli stessi per i quali già pende un procedimento penale dinanzi al
Tribunale di Trento.
L'eccezione di incompetenza per territorio è fondata.
Costituisce consolidato principio di diritto, costantemente affermato da questa Suprema Corte, che la connessione tra procedimenti ex art. 12, primo comma lett. b), c.p.p. opera esclusivamente
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nell'ipotesi in cui i reati legati dal vincolo della continuazione riguardino gli stessi imputati e, quindi, solo in tal caso trova applicazione il criterio dettato dall'art. 16, comma 1, c.p.p. per la individuazione del giudice territorialmente competente.
Infatti, l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti legati dal vincolo della continuazione nei suoi confronti non può pregiudicare quello del coimputato in uno di questi fatti a non essere sottratto al proprio giudice naturale. (cfr. sez. I, 27.5.2008 n. 23591, Confl. comp. in proc. Avitabile ed altri, RV 240205; sez. I, 200437156, La Perna ed altri, RV 229533; sez. VI,
200342989, P.M. in proc. Mana, RV 226940; sez. I, 199906226, Confl. comp. in proc. Zagaria ed altri, RV 214834)
Peraltro, anche con riferimento alla configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, primo comma lett. c), c.p.p., questa Corte ha affermato che la stessa è configurabile solo se vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. (cfr. sez. IV, 10.3.2009 n. 27457,
Ruiu, RV 244516).
Orbene, nel caso in esame, a nessuno degli indagati per i reati di cui ai capi B) o C), la cui posizione è stata esaminata nei provvedimenti impugnati, è contestato il reato associativo di cui al capo A) dell'ordinanza custodiale.
Tale reato, pertanto, non può essere assunto come reato più grave ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 16, comma 1, c.p.p..
La competenza per territorio deve essere quindi individuata, sempre in applicazione dei criteri stabiliti dagli art. 12, comma primo lett. b), e 16, comma primo, c.p.p., con riferimento al luogo di commissione del reato più grave esclusivamente tra quelli, legati dal vincolo della continuazione, rispettivamente contestati agli indagati nei capi B) o C) dO dell'imputazione.
Orbene, in entrambi i casi il reato più grave risulta quello di attività organizzata per il traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti ex art. 260 del D. Lgs n. 152/2006.
La fattispecie criminosa di cui alla disposizione citata è un reato abituale di condotta.
Pertanto, il luogo di consumazione dello stesso, in quanto si concreta nella commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, si identifica con quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato.
E' stato, infatti, di recente affermato da questa Corte che "La competenza territoriale per il delitto I di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile." (sez. III, 3.11.2009 n. 46705, Caserta).
Orbene, con riferimento alle imputazioni di cui al capo B), risulta evidente, in applicazione del citato principio di diritto, che nella vicenda della "bonifica Marcegaglia" tutte le condotte che hanno determinato il comportamento punibile, e, cioè, la reiterazione delle attività illecite concernenti ingenti quantitativi di rifiuti, sono state realizzate nel territorio di Ravenna. 6
In Ravenna è, infatti, ubicato lo stabilimento in cui i rifiuti dovevano essere smaltiti;
nello stesso territorio vi sono gli impianti di smaltimento, si svolgono i trasporti e si falsifica la documentazione ad essi relativa;
la stessa Agrideco, infine, che coordinava le operazioni, aveva stabilito in loco un proprio cantiere per la gestione delle attività di trasporto e smaltimento.
Il reato più grave tra quelli contestati nel capo B) dell'imputazione, pertanto, è stato commesso nel territorio di competenza dell'Autorità giudiziaria di Ravenna con la conseguente incompetenza del
Tribunale di Grosseto in ordine a detti reati nei confronti degli indagati ricorrenti, ai quali, come già rilevato, non è contestato il reato associativo.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, per quanto già rilevato, con riferimento ai reati di cui al capo C).
Anche per detti reati, infatti, in applicazione dei criteri citati, deve essere esclusa la competenza del
Tribunale di Grosseto per essersi svolta la reiterazione delle attività illecite concernenti ingenti quantitativi di rifiuti nel territorio di competenza di altra autorità giudiziaria, che deve essere identificata con il Tribunale di Trento.
Nel territorio di detta Provincia risulta, infatti, ubicata la discarica per rifiuti inerti Sativa S.r.l. nella quale è avvenuto, in gran parte, lo smaltimento illecito dei rifiuti pericolosi provenienti dallo stabilimento del gruppo Lucchini.
L'accoglimento del citato motivo di gravame, per l'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587
c.p.p., non fondata su motivi strettamente personali, nel caso di concorso di persone nella commissione del reato, esplica i suoi effetti anche nei confronti dei ricorrenti che hanno rinunciato all'impugnazione, nonché dell'indagato non ricorrente, PE AL, la cui istanza di riesame è stata rigettata con l'ordinanza del Tribunale di Firenze in data 26.2.2010.
L'accertamento della incompetenza del Tribunale di Grosseto in ordine ai reati di cui ai capi B) e
C) è assorbente di ogni altro motivo di doglianza formulato dai ricorrenti, rilevandosi in ordine alla eccezione di violazione del principio del bis in idem formulata dal TT, che la identità delle violazioni ascrittegli dovrà essere valutata dal giudice cui vanno rimessi gli atti.
Per effetto di quanto rilevato le ordinanza impugnate devono essere annullate senza rinvio.
Va inoltre disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna in relazione agli indagati, sopra indicati, per i reati di cui al capo B) ed al Tribunale di Trento in relazione agli indagati, sopra indicati, dei reati di cui al capo C) agli effetti di cui all'art. 27 c.p.p. (cfr. sez. un. 20.7.1994 n. 14,
De Lorenzo, RV 198217; sez. un. 24.1.1996 n. 1, Fazio, RV 204164; sez. IV, 21.6.2005 n. 30328,
k Tavella, RV 232027), non ravvisandosi in ogni caso, nella presente sede, le condizioni per disporre l'annullamento anche dell'ordinanza genetica della misura cautelare.
I ricorsi vanno rigettati nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio le ordinanze impugnate anche, per l'effetto estensivo, nei confronti di
RA, SE e MP AL. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di
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Grosseto nei confronti di tutti gli imputati ricorrenti. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Ravenna per gli indagati OR CO, SE FA, NS OV, e RA MA, ed al Tribunale di Trento per gli indagati TT ON, PA LT e MP AL.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8.7.2010.
IL PRESIDENTE долеть
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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IL CANCELLIERE Angelo Maria Cangemi
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