Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2007, n. 21247
CASS
Sentenza 26 aprile 2007

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In materia di termini di durata della custodia cautelare, nel computo del limite temporale massimo del doppio dei termini di fase si tiene conto anche dei periodi di sospensione collegati al tempo di sospensione o rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato o del suo difensore o comunque per loro richiesta, sempre che non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o per concessione di termini per la difesa, e, ancora, al tempo di sospensione per la pendenza dei termini per il deposito della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2007, n. 21247
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21247
    Data del deposito : 26 aprile 2007

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