Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 1
In materia di termini di durata della custodia cautelare, nel computo del limite temporale massimo del doppio dei termini di fase si tiene conto anche dei periodi di sospensione collegati al tempo di sospensione o rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato o del suo difensore o comunque per loro richiesta, sempre che non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o per concessione di termini per la difesa, e, ancora, al tempo di sospensione per la pendenza dei termini per il deposito della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2007, n. 21247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21247 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 26/04/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1784
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 003670/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
nei confronti di:
1) DI DE ZO N. IL 10/03/1925;
avverso ORDINANZA del 13/12/2006 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F. M., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Il 4 dicembre 2002 il gip presso il Tribunale di Palermo emetteva nei confronti di EN Di ED ordinanza di custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 bis e 629 c.p., aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7. 2. Con sentenza del 5 aprile 2006, resa all'esito di giudizio abbreviato, il gup del Tribunale di Palermo dichiarava Di ED responsabile dei suddetti delitti e lo condannava alla pena di sei anni di reclusione. Contestualmente il gup sospendeva il termine di custodia cautelare per novanta giorni per il periodo previsto dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3, per il deposito della sentenza.
3. A seguito dell'appello proposto dall'imputato avverso la decisione di primo grado, la Corte d'appello di Palermo disponeva, ex art. 304 c.p.p., la sospensione dei termini di custodia cautelare per tutto il tempo in cui sarebbero state celebrate le udienze e sarebbe stata deliberata la sentenza, stante la complessità del processo. Il 24 maggio 2006 la Corte d'appello di Palermo confermava la condanna di Di ED.
4. Il 20 novembre 2006 la Corte d'appello di Palermo, sezione seconda, respingeva l'istanza presentata dalla difesa, volta ad ottenere la revoca della misura cautelare personale per avvenuto decorso dei termini di custodia cautelare, intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella d'appello, argomentando che, in base all'art. 304 c.p.p., comma 7, al termine stabilito dall'art. 304 c.p.p., comma 6 debbano essere aggiunti i periodi di sospensione previsti dal comma 1 della medesima disposizione di legge, lett. a), e c bis).
5. Con ordinanza del 13 dicembre 2006 il Tribunale di Palermo, costituito ex art. 310 c.p.p., in accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di EN Di ED, annullava l'ordinanza emessa il 20 novembre 2006 dalla Corte d'appello di Palermo, sezione seconda, e per l'effetto dichiarava l'inefficacia della misura disposta. Contestualmente alla liberazione dell'imputato il Tribunale disponeva, ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 1 bis, trattandosi di reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), le misure cautelari del divieto di espatrio, dell'obbligo di presentazione alla p.g. e dell'obbligo o del divieto di dimora nel comune di residenza. Il Tribunale osservava che il termine di fase tra l'emanazione della sentenza di primo grado e quella d'appello era pari a un anno, avuto riguardo alla pena irrogata a Di ED e al disposto di cui all'art.303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 2, e che detto termine poteva al massimo essere aumentato fino al doppio (due anni) in virtù di quanto stabilito dall'art. 304 c.p.p., comma 6. A questo termine massimo, costituente un limite invalicabile, non poteva essere aggiunto quello di novanta giorni necessario per il deposito della sentenza di primo grado, così come ritenuto dalla Corte d'appello di Palermo con il provvedimento impugnato.
6. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia, il quale lamenta erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 304 c.p.p., comma 6 in relazione al comma 7 della medesima disposizione di legge.
Rileva, in proposito, che non appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, richiamato nell'ordinanza impugnata, secondo il quale la disposizione contenuta nell'art. 304 c.p.p., comma 7, deve essere interpretata nel senso che la durata della custodia cautelare concretamente sofferta dal detenuto deve essere decurtata, ai fini del calcolo previsto dal comma 6, solo dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b).
La disposizione contenuta nell'art. 304 c.p.p., comma 7, deve essere, piuttosto, interpretata nel senso che il rinvio del processo per un fatto volontario addebitabile esclusivamente al difensore (per assenza dovuta a causa diversa da un legittimo impedimento) può comportare una sospensione dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., ma non può tuttavia determinare anche un'inammissibile dilatazione della durata della custodia cautelare prevista dal comma 6 e, in particolare, del termine massimo di fase, nel quale si deve tenere conto solo dei periodi di sospensione previsti dall'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), c) e c bis).
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. L'art. 304 c.p.p., commi 6 e 7 disciplinano aspetti diversi posti dalla più ampia problematica dei termini massimi di durata massima della custodia cautelare: il comma 6, infatti, ha riguardo al limite della durata della custodia, mentre il comma 7 concerne le modalità del computo dei termini massimi della custodia cautelare. Il limite stabilito dal comma 6 ha una portata generale, secondo quanto statuito dal giudice delle leggi nella sentenza interpretativa di rigetto n. 292 del 1998 in cui la Corte ha chiarito che la norma deve essere interpretata nel senso che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione determina la perdita di efficacia della custodia sia se quel termine è stato sospeso o prorogato sia se è cominciato a decorrere nuovamente in seguito a regressione del processo (Corte Cost. 18 luglio 1998, n. 292). I periodi di sospensione richiamati dall'art. 304 c.p.p., comma 7 ossia quelli ricollegati alle sospensioni previste dall'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), assumono esclusivo rilievo ai fini delle modalità del computo del termine della custodia cautelare e non ai fini dell'individuazione del limite massimo di durata della custodia cautelare, oggetto di specifica disciplina nell'art. 304 c.p.p., comma 6. Computando il termine secondo il criterio indicato di cui all'art. 304 c.p.p., comma 7 la durata effettiva della custodia cautelare "sofferta" viene ad essere considerata ridotta in misura corrispondente ai periodi di sospensione rientranti nella disposizione di cui al comma 1, lett. b); e, per converso, il termine risulta "spostato in avanti" di quella stessa misura (Sez. 1^, 2 marzo 2000, n. 1623, ric. Barreca, rv. 216094). Non è, però, possibile inferire da una lettura congiunta, dell'art.304 c.p.p., commi 6 e 7 che prescinda dal loro autonomo oggetto e dalle loro differenti finalità, che ai termini di durata massima della custodia cautelare regolati dall'art. 304 c.p.p., comma 6 possa aggiungersi taluno dei periodi di sospensione previsti dalla medesima disposizione.
È, quindi, errata un'interpretazione della legge, come quella prospettata nell'impugnazione che, inquadrando dell'art. 304 c.p.p., il comma 7 come una integrazione del precedente comma 6 (nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. c), e valorizzando l'argomento a contrariis, offerto dal comma 7, giunga a sostenere che l'art. 304 c.p.p., comma 7, contempla la possibilità di aggiungere al termine indicato dall'art. 304 c.p.p., comma 6, i periodi di sospensione previsti dal comma 1, lett. a), c), c bis) della medesima disposizione.
Una lettura costituzionalmente orientata della norma impone, invece, di ritenere che i periodi di sospensione di cui all'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), c), c bis) non solo non possono essere sommati al termine di fase raddoppiato ex art. 304 c.p.p., comma 6, ma non sono essi stessi suscettibili di raddoppio (v. Sez. 1^, 2 marzo 2000, n. 1623, ric. Barreca, rv. 216094 relativamente all'art. 304 c.p.p., comma 7). Tale lettura della norma appare conforme con i principi fondamentali del nostro ordinamento, secondo il quale la carcerazione preventiva riveste carattere di eccezionalità ed è da circoscrivere entro limiti ben precisi ed è confortata dalla disposizione contenuta nell'art. 304 c.p.p., comma 6, così come modificato dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 2, comma 2, conv. nella L. 9 gennaio 2001, n. 4, nella parte in cui prevede che il limite massimo del doppio dei termini di fase, stabilito per l'eventualità che si verifichino casi di sospensione, vada computato senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b, n. 3 bis (v. Sez. 1^, 9 gennaio 2002, n. 8094, ric. Gulino, rv. 221326;
Sez. 1^, 10 gennaio 2002, n. 35973, ric. Somma, rv. 222274; Sez. 1^, 15 maggio 2003, n. 26794, ric. PM in proc. Pirrone, rv. 225006 con riferimento all'interpretazione dell'art. 304 c.p.p., comma 6, così come modificato dal D.L. 24 novembre 2001, n. 341, art. 2 conv. con modifiche nella L. 19 gennaio 2001, n. 4). Qualora, pertanto, sia stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare, la durata massima della custodia stessa, a norma dell'art. 304 c.p.p., comma 6, in nessun caso può sperare il doppio dei termini stabiliti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3 (Cass. 8 agosto 2001, ric. Trane, rv. 219914; Cass. 6 giugno 2001, ric. Verde, rv. 220840).
2. Alla luce dei principi sin qui esposti il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunziati, in quanto, sulla base di una corretta interpretazione dell'art. 304 c.p.p., commi 6 e 7, il Tribunale di Palermo ha argomentato che:
a) il termine massimo di fase, previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 2, aumentato del doppio in virtù del disposto di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6, è pari a due anni ed è da considerarsi spirato, tenuto conto del fatto che la sentenza di secondo grado è intervenuta il 24 maggio 2006;
b) a tale termine, in ossequio al principio di invalicabilità del termine massimo della custodia cautelare stabilito dall'art. 304 c.p.p., comma 6 non può essere aggiunto il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2007