Sentenza 17 dicembre 2009
Massime • 1
Il termine di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., va computato con riferimento esclusivamente alla pena edittale prevista dalla legge per il reato contestato o ritenuto in sentenza, a nulla rilevando la misura della pena inflitta in concreto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2009, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3450
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 35590/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER CC N. IL 26/03/1967;
avverso l'ordinanza n. 349/2009 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA, del 01/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. QUATTROCCHI E. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 01.09.2009 il Tribunale di Caltanissetta rigettava l'appello proposto da ER OA avverso il provvedimento 16.07.2009 della Corte d'appello della stessa sede che aveva respinto la sua istanza di scarcerazione per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare ed, in subordine, per cessazione delle esigenze cautelari.
Quanto al primo profilo, riteneva detto Tribunale come, essendo stato condannato il ER in secondo grado a pena di anni 6 di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa aggravata, essendo egli detenuto per questo titolo dal 25.01.2005, ed essendovi state disposte sospensioni, il termine massimo di custodia cautelare andasse calcolato ex art. 304 c.p.p., comma 6, in anni 6 (anni 4 aumentati della metà), dunque scadente il 24.01.2011. Dovendosi infatti far riferimento alla pena per il reato ritenuto in sentenza, senza considerare le applicate generiche con giudizio di equivalenza, la pena massima edittale doveva essere ritenuta in anni 10, di tal che non era più favorevole all'imputato neppure il termine massimo di due terzi di detta pena (anni 6 e mesi 8) rispetto a quello anzidetto di anni 6. Pertanto non era ancora maturato il termine massimo di custodia cautelare (che doveva comunque ritenersi scadere, come detto, solo il 24.01.2011).
Quanto al profilo relativo alle esigenze cautelari, rilevava ancora il Tribunale come nessun elemento nuovo fosse intervenuto per superare la presunzione di pericolosità che imponeva ex lege la custodia carceraria, risultando invece dalle motivazioni delle sentenze di merito che l'apporto dell'imputato a "Cosa Nostra" non fosse affatto occasionale e saltuario.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame deducendo: a) non poteva non considerarsi come al momento dell'arresto di esso ER il reato di partecipazione ad associazione mafiosa fosse punito con pena massima edittale di anni 6, con evidenti ripercussioni sul sistema dei termini custodiali;
doveva ritenersi, ai fini in parola, la pena concreta inflitta, e non quella edittale, altrimenti la custodia massima nella fattispecie dovrebbe superare la pena concretamente irrogata;
b) errata considerazione della permanenza delle esigenze cautelari, stante lo smantellamento della rete di veicolazione.
3. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con tutte le dovute conseguenze di legge.
Quanto al primo motivo di ricorso, inerente la durata massima della custodia cautelare, la tesi del ricorrente, secondo cui si dovrebbe far riferimento - ai fini di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6 - alla pena irrogata in concreto e non a quella edittale per il reato come ritenuto in sentenza, è errata alla stregua del dato normativo (che parla di pena "prevista") come pacificamente interpretato da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Pen. Sez. 6^, n. 8734 in data 12.12.2007, Rv. 239419, Cappuccio, la cui massima recita: "Per stabilire il termine di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6, occorre fare riferimento esclusivamente alla pena edittale prevista dalla legge per il reato contestato o per il quale vi è stata condanna, a nulla rilevando la misura della pena inflitta in concreto"). Va quindi precisato che, in tal senso, è stato pure ritenuto che a nulla rileva l'eventuale giudizio di equivalenza tra le concesse "attenuanti generiche e le ritenute aggravanti ad effetto speciale, ex art. 278 c.p.p. (v. ordinanza 223/2006 della Corte Costituzionale e Cass. Pen. Sez. 1^, n. 22968 in data 20.06.2006, Rv. 235264, Martino). A nulla rileva, poi, l'ulteriore deduzione del ricorrente secondo cui in tal caso il termine massimo finirebbe per essere più lungo della pena edittale, giacché - ove pure ciò si prospetti in concreto - la scarcerazione per pena interamente espiata rende irrilevante la questione (peraltro, nella fattispecie, la questione non è prospettabile atteso che la pena edittale massima, quale prevista all'epoca dell'arresto, con l'aggravante speciale dell'essere l'associazione mafiosa armata, era comunque superiore al predetto termine custodiale massimo come qui ritenuto). In definitiva, poiché - con riferimento alla pena edittale massima prevista all'epoca dell'arresto del ER per il reato di partecipazione associativa come aggravato ad effetto speciale - tale pena era comunque (anni 10) superiore ad anni 6, consegue che il termine custodiale di anni 4 va portato ad anni 6 ex art. 304 c.p.p., comma 6, termine - come giustamente rilevato dal giudice a quo - scadente solo il 24.01.2011 (mentre sarebbe anche più lungo, e dunque meno favorevole, quello che fa riferimento ai due terzi della pena massima).
Il ricorso è pertanto infondato sul punto.
Altrettanto, peraltro, deve affermarsi in relazione al secondo motivo del ricorso che, con argomentazioni quasi esclusivamente aspecifiche, intende censurare la ritenuta permanenza delle esigenze cautelari. Di contro, l'impugnata ordinanza ha ben dato conto della permanente pericolosità, con concreto riferimento alla posizione dell'imputato ER, in relazione alla condotta di assoluta rilevanza (tenere contatti e messaggi con il capo assoluto di Cosa Nostra Provenzano Bernardo) che non è apparsa saltuaria e che presuppone una fiducia così radicata da non potersi ritenere esaurita solo con le pregresse condotte.
In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere rigettato.
Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve seguire anche la comunicazione prevista dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ER OA al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010