Sentenza 18 dicembre 2009
Massime • 1
Ai fini del calcolo del termine massimo di fase di durata della custodia cautelare, dell'aumento fino a sei mesi previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen. non può tenersi conto, mentre deve tenersi conto dei periodi di sospensione di detta durata dovuta a rinvii del dibattimento per adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria.
Commentario • 1
- 1. Custodia cautelare: il doppio del termine di fase non è superabileAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2009, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 18/12/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3479
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 35567/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IO, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunziata ex art. 310 c.p.p. in data 24.8.2009 dal Tribunale di Caltanissetta.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, investito ex art. 310 c.p.p. dell'appello dell'imputato AR IO, confermava l'ordinanza pronunziata il 15.7.2009 dal Tribunale quale giudice della cognizione, con la quale era stata respinta la richiesta di scarcerazione per decorso dei termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., comma 6. Osservava a ragione che nel calcolo del termine finale massimo di fase (pari al doppio del termine ordinario) non era stata calcolata la sospensione disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2,. con ordinanza 5.12.2007, ma correttamente s'era tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n.
3-bis. In virtù di tale ulteriore periodo il termine finale massimo andava dunque prorogato sino al 4.6.2009 (due anni e sei mesi dal rinvio a giudizio del 4.12.2006). A tale termine dovevano per altro aggiungersi 106 giorni conseguenti alla sospensione del procedimento e dei termini stessi a causa della astensione degli avvocati dal 10.7.2007 al 21.10.2007, giacché si trattava di sospensione ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b, da non computarsi nel termine massimo ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 7 (come ribadito da sez. 1 n. 1036 del 2000).
2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore, avvocato Danilo Tipo, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata per violazione di legge.
Osserva che dalla data di rinvio a giudizio (4.12.2006) alla sentenza di primo grado (9.7.2009), erano decorsi ben oltre due anni, termine massimo previsto dall'art. 304 c.p.p., comma 6 per il reato in esame e che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto cumulabili al doppio del termine sia la sospensione disposta nel corso del dibattimento ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2 sia l'aumento dei termini previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n.
3-bis, sia infine la generica sospensione adottata, senza alcun riferimento alla norma applicata.
DIRITTO
1. È pacifico nel caso in esame che tra il rinvio a giudizio (4.12.2006) e la sentenza di primo grado (9.7.2009) sono trascorsi 2 anni, 7 mesi e 5 giorni.
Il Tribunale ha ritenuto che non erano decorsi i termini massimi finali di custodia cautelare per la fase, di cui all'art. 306 c.p.p., comma 4 prima parte, perché ai due anni (ovverosia al doppio del termine previsto dall'art. 303 comma 1) potevano aggiungersi: (a) il periodo di sei mesi, previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n.
3-bis, (b) il periodo di sospensione per adesione dei difensori alla astensione dalle udienze dal 10.7.2007 al 20.10.2007, pari a 106 giorni (recte, a 3 mesi e 10 giorni, giacché il computo va effettuato secondo il calendario comune).
2. Ora, quanto alla possibilità di considerare il rinvio del processo determinato dalla adesione dei difensori alla astensione dalla udienza proclamata dagli organismi di categoria sospensione ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), la decisione è corretta.
È difatti principio consolidato che la sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, prevista dall'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b) in caso di rinvio del dibattimento determinato dalla mancata presentazione, l'allontanamento o la mancata partecipazione all'udienza del difensore, concerne anche l'ipotesi in cui il rinvio del dibattimento sia determinato dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamate dalla categoria forense (Sez. 1, n. 6310 del 23/11/2000, Gravano;
Sez. 1, n. 1036 del 14/02/2000, Mazzocca;
Sez. 1, n. 1470 del 21/02/1997, Cocozza ed altri).
3. È però fondata la doglianza relativa alla possibilità di aggiungere al termine finale di fase (raddoppiato), l'ulteriore periodo previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n.
3-bis. Il problema di una più equilibrata caratura, nell'ambito del termine complessivo, dei termini di fase, che tenesse debitamente conto della innegabile maggiore complessità del giudizio di primo grado, nel quale è fisiologicamente allocata l'intera attività d'acquisizione della prova, non è stato mai effettivamente risolto dal legislatore. Con la riforma recata dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 si è inserito nell'art. 303 c.p.p., comma 1, n. 3 bis, introducendosi così un fattore di riequilibrio del sistema, opportuno ma che non ha però toccato la durata "edittale" dei termini delle varie fasi, ne' la durata complessiva. Si è previsto difatti che i termini non utilizzati nella fase precedente (e cioè quella delle indagini e della udienza preliminare) possono essere recuperati nella fase di primo grado (dibattimentale) e, dall'altro, che in tale fase possono essere impegnati, con relativo scomputo, i termini assegnati al giudizio di cassazione: tutto ciò fino al limite massimo di aumento di sei mesi. La legge di conversione ha tuttavia precisato all'art. 304 c.p.p., comma 6 che ai fini del calcolo della durata della custodia cautelare, il limite del doppio dei termini di fase, di cui ai commi 1, 2 e 3 (eventualmente sospesi o ripresi a decorrere a seguito di regressione o di evasione) deve essere calcolato "senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n.
3-bis".
Il termine finale di fase continua di conseguenza ad essere parametrato al doppio del termine "ordinario" relativo al giudizio di primo grado.
L'esegesi letterale porta indiscutibilmente a tale risultato: la esclusione ("senza") è difatti inequivocabilmente riferita nella previsione in esame al limite del doppio della durata finale della custodia per singole fasi. Conferma che il legislatore abbia voluto escludere qualsiasi rilevanza al periodo aggiuntivo di sei mesi nella determinazione del termine finale, il cui calcolo rimane, perciò, agganciato esclusivamente al termine ordinano di fase (rendendo cosi, assolutamente ininfluente a tale fine la dilatazione eccezionalmente prevista dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n.
3-bis), deve trarsi inoltre dall'iter normativo. La previsione in esame ("... senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n.
3-bis") è stata appositamente introdotta dalla legge di conversione, a modifica del testo del decreto-legge, che stabiliva al contrario che "la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini ...e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente", ed espressamente consentiva perciò di inglobare nei termini suscettibili di essere raddoppiati quelli recuperati, perché non utilizzati, dalla fase precedente (dalle indagini e dalla udienza preliminare), ovverosia quelli che il decreto legge prevedeva all'art. 303, comma 1-bis, sostituito dalla legge di conversione con il n.
3-bis, comma 1, lett. b), che soli, nella formulazione originaria, potevano andare ad aggiungersi ai termini ordinari dibattimentali.
La conclusione, che il prolungamento dei termini per il dibattimento di primo grado previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n.
3- bis resta fuori dal limite del doppio dei termini di fase, è d'altra parte univocamente accolta dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 35973 del 10/10/2002, Somma, e ivi richiamate Sez. 6, 23.10.2001, Capriati;
Cass., Sez. 6, 8.8.2001, Fornaro;
Sez. 1, n. 26794 del 15/05/2003, Pirrone;
Sez. 6, n. 15879 del 24/02/2004, Setola, conforme a sez. 6, numeri 16239/04, 16240/04, 16241/04, non massimale;
Sez. 1, n. 34545 del 11/04/2007, Greco) ed è avvalorata dalle concordi posizioni assunte dalla dottrina. Come ricorda Sez. 1 sent. n. 35973 del 2002 citata, il carattere obbligato di codesta soluzione interpretativa è confermato da argomenti di ordine logico e sistematico che discendono: dalla natura "eccezionale della disciplina della sospensione, che, comportando il prolungamento della durata della privazione della libertà personale, non può essere applicata per via analogica"; dalla "funzione di "meccanismo di chiusura della disciplina del termini" e di "limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere sproporzionato in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema" (Corte cost., 18 luglio 1998, n. 292)".
4. Alla luce delle precedenti considerazioni, poiché non poteva aggiungersi al doppio del termine di fase l'ulteriore periodo di sei mesi calcolato dai giudici del merito ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n.
3-bis, deve riconoscersi che nel caso in esame la scadenza del doppio del termine ordinano di fase, decorrente dalla data di emissione del decreto che aveva disposto il giudizio, era maturata il 13.3.2009, prima che intervenisse la sentenza di primo grado.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata e di quella emessa il 15.7.2009 dal Tribunale di Caltanissetta e deve dichiararsi la perdita di efficacia, per decorrenza dei termini massimi di fase, della misura della custodia cautelare in carcere applicata al AR, del quale va disposta la liberazione, se non detenuto per altra causa. La cancelleria provvederà alla comunicazione prevista dall'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza emessa il 15.7.2009 dal Tribunale di Caltanissetta e, per l'effetto, dichiara cessata l'efficacia custodia cautelare adottata nei confronti di IO AR. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010