CASS
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2025, n. 19661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19661 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da UC CI -Presidente - Sent. n. 688 sez. VI AZ AN AI IU OV VA GI -Relatore- UP –16/04/2025 R.G.N. 39904/2024 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da BI TR nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 06.03.2024 del tribunale di Marsala;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere OV IU;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Marco Dall'Olio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Favoroso M. T. che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Marsala dichiarava BI TR e BI TO colpevoli dei reati di cui agli artt. 44 lett. a( DPR 380/01 e 6, 24, 681 DPR 128/59 (capi a) e b) assolvendoli dal reato ex art. 734 c.p. ( capo c) perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la suindicata sentenza BI TR, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, in ordine all'art. 44 citato, deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per la non configurabilità delle attività Penale Sent. Sez. 3 Num. 19661 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2025 quali lavori edilizi penalmente rilevanti, trattandosi di interventi per scopi agricoli su terreno di proprietà del ricorrente. La motivazione quindi non sarebbe idonea a dimostrare il reato e si articolerebbe solo in clausole di stile. 2.2. Con il secondo deduce il vizio di violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., prospettata in sede di discussione, trattandosi di condotta di minima offensività per la assenza di danno alle bellezze naturali. 2.3. Con il terzo deduce il vizio di violazione di legge per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e rappresenta anche la mancata illustrazione delle ragioni della esclusione. 2.4. Con il quarto deduce la mancanza o illogicità della motivazione rappresentando una ritenuta scriminante ex art. 1 L.R. n. 127/80. 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto al primo motivo, si tratta di censura con cui si rivalutano i dati disponibili, rileggendoli in chiave assolutoria sulla base dalla personale qualificazione degli stessi, diretta ad escluderne ogni rilevanza penale. Manca ogni illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto idonee a suffragare una tale diversa qualificazione, per cui va ricordato che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). E invero, quanto alla censura proposta in relazione alla motivazione, è meramente assertiva la tesi di inadeguatezza di quest'ultima, priva di ogni specificazione e illustrazione del suo deficit, peraltro in assenza di indicazione del tipo di vizio motivazionale, che, come noto, può essere di carenza, contraddittorietà o illogicità manifesta. Di converso, emerge una motivazione che illustra le ragioni della condanna in ordine al primo capo, sia in fatto che in diritto, senza che le stesse risultino specificamente confutate. 3. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che, come emerge dalla sentenza e dal relativo riepilogo delle conclusioni, non contestato specificamente, non è stata avanzata richiesta, necessaria, di proscioglimento in applicazione dell'art. 131 bis c.p. né si può ovviare a tale carenza dimostrativa asserendo in ricorso di avere proposto domanda in sede di conclusioni, in assenza di ogni riscontro documentale. In proposito, va osservato che, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'art. 129 cod. proc. pen., dedicato nella rubrica all'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, pur non facendo menzione dell'ipotesi in cui ricorra una causa di non punibilità, integra comunque una norma di "portata generale, sistemica. Essa, come già rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo ". In altri termini, alla luce dell'indicato ruolo sistemico, l'articolo citato consente l'adozione di tutte le formule di proscioglimento. proc. pen., qui in rilievo, non può trascurarsi il dato per cui tale articolo ha - punibilità per la speciale tenuità del fa -, per il cui riconoscimento è richiesto un apprezzamento volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, che come tale presuppone una analisi attenta e articolata, rispetto alla quale le ponderazioni sul essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità in parola sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza. Si tratta di ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che devono conseguentemente essere espresse in motivazione, magari in guisa implicita. Tale ricostruzione dell'istituto trova ulteriore conferma nella necessità gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa. Alla luce di quanto sinora osservato, appare evidente che la portata fattuale dell'analisi che si impone con la fattispecie in esame, a carico del giudice e nel contraddittorio tra le parti, impedisce, in assenza - come nel caso in esame - di ogni interlocuzione proposta ex art. 131 bis cod. proc. pen. dall'interessato nel giudizio, di rinvenire un vizio di violazione di legge, alla stessa stregua di quanto astrattamente prospettabile, invece, nel caso, anche esso sussumibile in ipote connotarsi secondo caratteri di obiettività e indiscutibilità, che in quanto tali sono alla base di un vizio di violazione di legge processuale come dedotto in ricorso. In linea con tale impostazione, questa Corte ha già evidenziato che in tema di particolare tenuità del fatto, l'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici. (Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv. 264223 - 01). In altri termini, la rilevabilità di ufficio, da parte del giudice, ex art. 129 cod. proc. pen., della speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., per come intrinsecamente connotata in termini fattuali e valutativi, non coincide necessariamente con un obbligo, processualmente sanzionabile, dello stesso, di pronunziare su tale questione anche in assenza di conforme sollecitazione di parte. A tanto deve aggiungersi, quale ulteriore conferma della impossibilità di affermare, rispetto alla fattispecie in parola, il principio della rilevabilità di ufficio e del conseguente eventuale vizio di violazione di legge in caso di omessa rilevazione, anche il costante insegnamento di legittimità secondo il quale si è negato che la causa di esclusione della punibilità in argomento possa essere - pen. era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; conf. Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub, Rv. 275782 Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789). Va infine osservato, per complet affrontato nell'atto di impugnazione il tema della 'particolare tenuità dell'offesa' argomentando su una assenza di danno alle bellezze naturali, a fronte della intervenuta assoluzione dal reato ex art. 734 c.p. Cosicchè manca ogni valida e specifica prospettazione della speciale tenuità del danno in relazione ai due reati per cui è intervenuta condanna. Né soccorre il richiamo alla assenza di danno ambientale, a fronte di un reato ( capo a) di rilievo urbanistico e del reato, pure non strettamente inerente all'ambiente, ex art. 6, 24, 681 DPR 128/59, in materia di polizia delle miniere e cave. 4. Riguardo al terzo motivo, esso è inammissibile siccome generico, ovvero a - specifico, in assenza di una serie e specifica deduzione delle ragioni a sostegno delle invocate attenuanti, non rientrando in tale ambito il tentativo di giustificare la revoca della messa alla prova (potendo al più, nella prospettiva difensiva,, tradursi nella esclusione di un elemento negativo, piuttosto che nella prospettazione di un elemento positivo, come necessario nell'ottica difensiva) e tantomeno la assenza di un danno al paesaggio in presenza di reati oggetto di condanna non afferenti al medesimo. Piuttosto, può aggiungersi che, posto il principio secondo il quale non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01), l'evidenziazione delle revoca della messa alla prova per il mancato svolgimento del programma come segnalato dall'UEPE, integra un elemento giustificativo della esclusione delle attenuanti invocate. 5. Circa l'ultimo motivo, è anche esso inammissibile, per le ragioni esposte in sede di analisi del primo motivo cui si rinvia, in presenza di una congrua e articolata motivazione cui si oppone una generica asserzione di carenza o di illogicità in alcun modo spiegata, tanto più in presenza di una espressa spiegazione del giudice. Puramente rivalutativo del merito appare il tentativo di escludere la rilevanza penale del fatto in ragione di una legge regionale descrittiva di una asserita scriminante, estraneo inoltre alla doverosa analisi dei noti rapporti, in materia penale, tra legislazione statale e regionale, quanto alla riserva di legge. 6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 04 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OV IU UC CI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere OV IU;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Marco Dall'Olio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Favoroso M. T. che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Marsala dichiarava BI TR e BI TO colpevoli dei reati di cui agli artt. 44 lett. a( DPR 380/01 e 6, 24, 681 DPR 128/59 (capi a) e b) assolvendoli dal reato ex art. 734 c.p. ( capo c) perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la suindicata sentenza BI TR, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, in ordine all'art. 44 citato, deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per la non configurabilità delle attività Penale Sent. Sez. 3 Num. 19661 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2025 quali lavori edilizi penalmente rilevanti, trattandosi di interventi per scopi agricoli su terreno di proprietà del ricorrente. La motivazione quindi non sarebbe idonea a dimostrare il reato e si articolerebbe solo in clausole di stile. 2.2. Con il secondo deduce il vizio di violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., prospettata in sede di discussione, trattandosi di condotta di minima offensività per la assenza di danno alle bellezze naturali. 2.3. Con il terzo deduce il vizio di violazione di legge per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e rappresenta anche la mancata illustrazione delle ragioni della esclusione. 2.4. Con il quarto deduce la mancanza o illogicità della motivazione rappresentando una ritenuta scriminante ex art. 1 L.R. n. 127/80. 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto al primo motivo, si tratta di censura con cui si rivalutano i dati disponibili, rileggendoli in chiave assolutoria sulla base dalla personale qualificazione degli stessi, diretta ad escluderne ogni rilevanza penale. Manca ogni illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto idonee a suffragare una tale diversa qualificazione, per cui va ricordato che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). E invero, quanto alla censura proposta in relazione alla motivazione, è meramente assertiva la tesi di inadeguatezza di quest'ultima, priva di ogni specificazione e illustrazione del suo deficit, peraltro in assenza di indicazione del tipo di vizio motivazionale, che, come noto, può essere di carenza, contraddittorietà o illogicità manifesta. Di converso, emerge una motivazione che illustra le ragioni della condanna in ordine al primo capo, sia in fatto che in diritto, senza che le stesse risultino specificamente confutate. 3. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che, come emerge dalla sentenza e dal relativo riepilogo delle conclusioni, non contestato specificamente, non è stata avanzata richiesta, necessaria, di proscioglimento in applicazione dell'art. 131 bis c.p. né si può ovviare a tale carenza dimostrativa asserendo in ricorso di avere proposto domanda in sede di conclusioni, in assenza di ogni riscontro documentale. In proposito, va osservato che, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'art. 129 cod. proc. pen., dedicato nella rubrica all'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, pur non facendo menzione dell'ipotesi in cui ricorra una causa di non punibilità, integra comunque una norma di "portata generale, sistemica. Essa, come già rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo ". In altri termini, alla luce dell'indicato ruolo sistemico, l'articolo citato consente l'adozione di tutte le formule di proscioglimento. proc. pen., qui in rilievo, non può trascurarsi il dato per cui tale articolo ha - punibilità per la speciale tenuità del fa -, per il cui riconoscimento è richiesto un apprezzamento volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, che come tale presuppone una analisi attenta e articolata, rispetto alla quale le ponderazioni sul essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità in parola sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza. Si tratta di ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che devono conseguentemente essere espresse in motivazione, magari in guisa implicita. Tale ricostruzione dell'istituto trova ulteriore conferma nella necessità gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa. Alla luce di quanto sinora osservato, appare evidente che la portata fattuale dell'analisi che si impone con la fattispecie in esame, a carico del giudice e nel contraddittorio tra le parti, impedisce, in assenza - come nel caso in esame - di ogni interlocuzione proposta ex art. 131 bis cod. proc. pen. dall'interessato nel giudizio, di rinvenire un vizio di violazione di legge, alla stessa stregua di quanto astrattamente prospettabile, invece, nel caso, anche esso sussumibile in ipote connotarsi secondo caratteri di obiettività e indiscutibilità, che in quanto tali sono alla base di un vizio di violazione di legge processuale come dedotto in ricorso. In linea con tale impostazione, questa Corte ha già evidenziato che in tema di particolare tenuità del fatto, l'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici. (Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv. 264223 - 01). In altri termini, la rilevabilità di ufficio, da parte del giudice, ex art. 129 cod. proc. pen., della speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., per come intrinsecamente connotata in termini fattuali e valutativi, non coincide necessariamente con un obbligo, processualmente sanzionabile, dello stesso, di pronunziare su tale questione anche in assenza di conforme sollecitazione di parte. A tanto deve aggiungersi, quale ulteriore conferma della impossibilità di affermare, rispetto alla fattispecie in parola, il principio della rilevabilità di ufficio e del conseguente eventuale vizio di violazione di legge in caso di omessa rilevazione, anche il costante insegnamento di legittimità secondo il quale si è negato che la causa di esclusione della punibilità in argomento possa essere - pen. era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; conf. Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub, Rv. 275782 Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789). Va infine osservato, per complet affrontato nell'atto di impugnazione il tema della 'particolare tenuità dell'offesa' argomentando su una assenza di danno alle bellezze naturali, a fronte della intervenuta assoluzione dal reato ex art. 734 c.p. Cosicchè manca ogni valida e specifica prospettazione della speciale tenuità del danno in relazione ai due reati per cui è intervenuta condanna. Né soccorre il richiamo alla assenza di danno ambientale, a fronte di un reato ( capo a) di rilievo urbanistico e del reato, pure non strettamente inerente all'ambiente, ex art. 6, 24, 681 DPR 128/59, in materia di polizia delle miniere e cave. 4. Riguardo al terzo motivo, esso è inammissibile siccome generico, ovvero a - specifico, in assenza di una serie e specifica deduzione delle ragioni a sostegno delle invocate attenuanti, non rientrando in tale ambito il tentativo di giustificare la revoca della messa alla prova (potendo al più, nella prospettiva difensiva,, tradursi nella esclusione di un elemento negativo, piuttosto che nella prospettazione di un elemento positivo, come necessario nell'ottica difensiva) e tantomeno la assenza di un danno al paesaggio in presenza di reati oggetto di condanna non afferenti al medesimo. Piuttosto, può aggiungersi che, posto il principio secondo il quale non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01), l'evidenziazione delle revoca della messa alla prova per il mancato svolgimento del programma come segnalato dall'UEPE, integra un elemento giustificativo della esclusione delle attenuanti invocate. 5. Circa l'ultimo motivo, è anche esso inammissibile, per le ragioni esposte in sede di analisi del primo motivo cui si rinvia, in presenza di una congrua e articolata motivazione cui si oppone una generica asserzione di carenza o di illogicità in alcun modo spiegata, tanto più in presenza di una espressa spiegazione del giudice. Puramente rivalutativo del merito appare il tentativo di escludere la rilevanza penale del fatto in ragione di una legge regionale descrittiva di una asserita scriminante, estraneo inoltre alla doverosa analisi dei noti rapporti, in materia penale, tra legislazione statale e regionale, quanto alla riserva di legge. 6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 04 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OV IU UC CI