Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2006, n. 10962
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Sentenza 25 gennaio 2006

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In tema di disciplina del territorio, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della L. Regione Lombardia 11 marzo 2005 n. 12, per il governo del territorio, ed in particolare dell'art. 42, che disciplina la denuncia di inizio attività, atteso che questa, prevedendo che il progettista asseveri con una relazione la conformità dell'intervento agli strumenti di pianificazione adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, ricolloca la legislazione regionale in linea con i principi fondamentali della legislazione statale di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, alla L. 21 dicembre 2001 n. 443 ed al D.Lgs. 301 del 2002 attuativi della delega per conformare il T.U. in materia edilizia alla citata L. n. 443, attesa la sostanziale coincidenza tra le formule utilizzate nella citata legge reg. e quelle statali. (La Corte aveva in precedenza, nell'ambito dello stesso procedimento, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Lombardia 19 novembre 1999 n. 22, come modificato dall'art. 3 della legge reg. 23 novembre 2001 n. 18, per contrasto con la disciplina statale, cui era seguita la restituzione degli atti con ordinanza 26 giugno 2006 n. 248, a seguito della entrata in vigore della legge reg. 11 marzo 2005 n. 12).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2006, n. 10962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10962
    Data del deposito : 25 gennaio 2006

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