Sentenza 7 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1 6 66 / 02 O L 4 L 7 3 O . I B E PUBBLICA N E , E 1 9 N 9 O 1 I C - Z 1 A A 1 P - R I 1 T D S 2 I E G C I * D * LA CORTE SULREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE CONTRIBUTI CONSORTILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giammarco CAPPUCCIO Presidente R.G.N. 14946/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.4245 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere -© Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Dott. Giuseppe SALME' Ud. 30/10/2001 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO BAGLIVI 8, presso l'avvocato SERGIO LEONARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO LEUZZI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
RIZZO CARMELO;
- intimato 2001 avversO la sentenza n. 501/98 del Giudice di pace di 2238 NARDO', depositata il 26/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo notificata il 291 Rizzo Carmelo, con citazione aprile 1998, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Nardò il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, esponendo che di essere proprietario di un immobile situato nel territorio del Consorzio e di avere ricevu- to avviso di iscrizione a ruolo di contributi consorti- li per l'importo di lire 63.268. Chiedeva che fosse di- chiarato che il Consorzio non aveva titolo a pretendere detti contributi, e che il medesimo fosse condannato alla restituzione della somma versata. Il Consorzio si costituiva eccependo in via pre- giudiziale l'incompetenza per materia e valore, chie- dendo in subordine il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 26 settembre 1998, ritenuta la propria competenza, dichia- rava il contributo non dovuto e condannava il Consorzio alla restituzione della somma richiesta. 2 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Consorzio, con atto notificato il 19 giugno 1999, formulando due motivi di gravame. La parte inti- mata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; de- gli artt. 862 e 864 cod. civ.; 11, 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni;
B vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con mod. nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e 8, comma 1 bis, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nella legge 26 giugno 1990, n. 165; omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo. Si deduce specificamente al riguardo che questa Corte, con sentenza n. 9493 del 1998, a sezioni unite contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace con la sentenza impugnata - ha ritenuto la natura tri- butaria dei contributi di bonifica, e la competenza a conoscerne del Tribunale. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 10, 11, 59 e 111 del R.D. n. 215 del 1933 e dell'art. 860 cod. civ., la violazione delle regole sull'onere della prova, nonchè il carattere apparente 3 della motivazione. Si lamenta in proposito che il giu- dice di pace abbia immotivatamente ritenuto non dovuto il contributo consortile, rifiutando di ammettere la prova testimoniale e la C.T. chieste dal Consorzio. 2 Il primo motivo del ricorso è fondato, dovendosi riaffermare in questa sede il principio (affermato da questa Corte con la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493 delle sezioni unite, nonchè successivamente con la sentenza 5 maggio 1999, n. 4474 e con numerose altre sentenze di questa sezione) secondo il quale i contri- buti spettanti ai Consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fon- diario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a CO- noscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale tito- lo, perchè non dovute, spetta al Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., non essendo sta- ta attribuita dalla legge alla giurisdizione delle com- missioni tributarie con il d. lgs. n. 546 del 1992. Ciò in quanto con la domanda si fa valere il diritto sog- gettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimo- niali all'infuori dei casi contemplati dalla legge. Ne deriva che il ricorso va accolto in relazione al 4 primo motivo, con assorbimento del secondo e la senten- za impugnata va cassata, dichiarandosi competente a co- noscere della causa il Tribunale di Lecce. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il primo motivo del ricorso. Dichiara as- sorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e di- chiara la competenza del Tribunale di Lecce. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Giammarco Cappuccio Francesco Felicetti завит го DATIONS Degroulent IL CANCELLIERE Andrea Bianchi R. 2002 LIO IL CANCELERE BO .374 E E N L. 21-11-1991, N ISTRAZIO CE) DI PA REG DA IUDICE 39 TE E ESEN ARTT. 46 G E (IST.N 5