Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1081
CASS
Sentenza 8 febbraio 1999

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Non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato del componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali quando - secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - non sia provato che egli sia assoggettato al potere direttivo di controllo e disciplinare da parte di sopraordinati organi della società. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - e quindi la validità dell'inerente rapporto assicurativo - previdenziale con l'INPDAI - relativamente ad amministratore delegato di società di ridotte dimensioni, titolare di amplissimi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e assoggettato solo ad una normale attività di controllo da parte del consiglio di amministrazione).

Nel rito del lavoro, la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436, terzo comma, cod. proc. civ., nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge (cioè almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione), e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine, valorizzando in tal senso sia il tenore letterale della disposizione di legge, sia elementi di ordine sistematico, quali la brevità del termine a disposizione della parte interessata per l'esecuzione di adempimenti che possono risultare di difficile esecuzione, e la necessità di preferire un'interpretazione che escluda ragioni di illegittimità costituzionale, sotto il profilo di una non ragionevole discriminazione, quanto agli effetti dei vizi o della omissione della notificazione dell'atto di appello, della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata, per l'appellante principale, dal diritto vivente. Ne consegue che in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, così come in caso di notificazione invalida, il tribunale deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1081
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1081
    Data del deposito : 8 febbraio 1999

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