Sentenza 2 febbraio 2005
Massime • 1
Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 408, terzo comma, cod. proc. pen. per la presentazione dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, è ordinatorio e il suo mancato rispetto non comporta la decadenza, perchè, diversamente, si configurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi si è attivato per tempo chiedendo al P.M. di conoscere gli sviluppi del procedimento, che verrebbe ad essere penalizzato da un termine perentorio per la proposizione dell'opposizione, e chi invece tale procedura non ha seguito provvedendo ad assumere aliunde informazioni circa la presentazione della richiesta di archiviazione, che sarebbe invece legittimato a proporre opposizione in qualunque momento purchè antecendente alla decisione del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2005, n. 6804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6804 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 02/02/2005
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 299
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina NN - Consigliere - N. 12405/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Assicurazioni Generali SpA;
avverso il decreto del gip presso il tribunale di Roma in data 20.11.2003;
in proc.:
LI;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Letta la requisitoria del pubblico ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Assicurazioni Generali Spa impugna, nella qualità di persona offesa, il decreto di archiviazione emesso in data 20.11.2003 dal g.i.p. presso il tribunale di Roma nel procedimento penale
contro
LI NN Rita.
Denuncia violazione del contraddittorio per avere il giudice totalmente ignorato la proposta opposizione all'archiviazione. La doglianza è fondata.
È infatti principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità (sez. un., 14.2.1996, Testa, rv 204132) quello secondo cui la mancata presa in considerazione, nel decreto di archiviazione, dell'atto di opposizione ovvero l'assenza di motivazione circa la sua inammissibilità integra una violazione dei diritti della difesa e conseguente vizio di nullità denunciabile con il ricorso per cassazione, implicando tali omissioni una violazione del contraddittorio assimilabile alla mancanza dell'avviso per l'udienza camerale.
Nè vale la considerazione del p.g. requirente che ha rilevato la tardività della proposizione dell'opposizione rispetto alla data di notificazione alla persona offesa della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.
La violazione del termine di dieci giorni previsto dall'art. 408.3 c.p.p. non è infatti sanzionata da decadenza;
ed invero secondo la giurisprudenza delle sezioni unite (RIVISTA 228005 SENT. 29477 30/06/2004 - 07/07/2004 SEZ. U PRES. Marvulli N EST. Lattanzi G P.M. Favalli M RIC. Apruzzese) la parte ha la possibilità di proporre l'opposizione, con gli effetti previsti dall'art. 410 c.p.p., fino a che il g.i.p, non abbia deciso sulla richiesta del pubblico ministero, anche qualora non abbia fatto espressa istanza di essere informata sull'iniziativa del titolare dell'azione penale: il predetto temine, dunque, deve considerarsi meramente ordinatorio, perché viceversa si configurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi si è attivato per tempo chiedendo al pubblico ministero di conoscere gli sviluppi del procedimento che lo riguarda, che verrebbe ad essere penalizzato da un termine perentorio per la proposizione dell'opposizione, e chi invece tale procedura non ha seguito provvedendo aliunde ad assumere informazioni circa la presentazione della richiesta di archiviazione, che sarebbe invece legittimato a proporre opposizione in qualunque momento purché antecedente alla decisione del giudice. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato;
il giudice di rinvio dovrà tenere conto dell'atto di opposizione della persona offesa e motivare in ordine alle ragioni della sua eventuale inammissibilità ove ritenesse di non dover disporre l'udienza camerale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Roma per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005