Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2005, n. 6804
CASS
Sentenza 2 febbraio 2005

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Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 408, terzo comma, cod. proc. pen. per la presentazione dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, è ordinatorio e il suo mancato rispetto non comporta la decadenza, perchè, diversamente, si configurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi si è attivato per tempo chiedendo al P.M. di conoscere gli sviluppi del procedimento, che verrebbe ad essere penalizzato da un termine perentorio per la proposizione dell'opposizione, e chi invece tale procedura non ha seguito provvedendo ad assumere aliunde informazioni circa la presentazione della richiesta di archiviazione, che sarebbe invece legittimato a proporre opposizione in qualunque momento purchè antecendente alla decisione del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2005, n. 6804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6804
    Data del deposito : 2 febbraio 2005

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