Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA, in persona del Direttore pro tempore, SEZIONE STACCATA DI GENOVA, DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, domiciliano ope legis;
- ricorrenti -
contro
TO RO, residente in [...] int. 7;
- intimata -
avverso la sentenza n. 8 del 9 gennaio 1998 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova, Sez. 6^, depositata il 27 gennaio 1998 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/03 dal Relatore Cons. Dott. MARINUCCI Giuseppe;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del primo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Camogli concedeva alla Soc. Cooperativa ED. Rinascita Camogliese il diritto di superficie a termine su di un terreno sito nel territorio del comune stesso. La suddetta Cooperativa costruiva alloggi di edilizia economica e popolare su quel terreno ed attribuiva la proprietà superficiaria di uno degli stessi alla Sig.ra NT LL.
La contribuente versava quale ICI per l'anno 1993 relativo al suddetto alloggio la somma di lire 749.320 e presentava poi, alla Direzione Regionale delle Entrate della Liguria, istanza di rimborso di detta somma sostenendo di non essere soggetto passivo dell'imposta. Davanti al silenzio-rifiuto dell'Ufficio, la contribuente presentava ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Genova che accoglieva il ricorso.
Presentava appello l'Amministrazione davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Genova che, con la sentenza 8 depositata il 27 gennaio 1998, lo rigettava ritenendo la sig.ra CC semplice titolare di diritto di superficie.
Presentava ricorso per Cassazione il Ministero con due motivi. Non svolgeva attività difensiva l'intimata contribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la "violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 504/92 e 3 della Legge 146/98. Motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia", atteso che la comparente Amministrazione non sarebbe passivamente legittimata rispetto alle domande di rimborso dell'ICI relative all'anno di imposta 1993.
Il motivo è infondato.
Questa Corte già ha avuto modo di statuire che in tema di imposta comunale sugli immobili (lei), l'azione del contribuente per il rimborso dell'imposta indebitamente versata non è preclusa dalla mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504. Tale disposizione, che demanda al Ministro delle finanze il compito di stabilire con decreto termini e modalità per l'effettuazione del rimborso, attiene alla regolamentazione "interna", ma non riguarda le condizioni per l'insorgenza del diritto al rimborso e per la sua tutela in sede giurisdizionale, non potendo le norme di legge sulla ripetibilità del versamento indebito e sull'impugnabilità del silenzio - rifiuto subire limitazione o deroga per effetto dell'inerzia dell'Amministrazione debitrice nel disciplinare le proprie attività esecutive (Cass. 5802/1999).
Con il secondo motivo l'Amministrazione ha denunciato la "violazione e falsa applicazione dell'art. 952 c.c.; 35 della L. 865/71, dell'art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del D. Lgs. 504/92 e dei principi da essi desumibili;
del combinato disposto delle norme e dei principi testè indicati. Motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia". Secondo il ricorrente in base all'art. 952 c.c. il titolare del diritto di superficie è proprietario del fabbricato da lui realizzato sull'area concessa in superficie o di quello già esistente. Nel caso di specie la Cooperativa Rinascita Camogliese avrebbe acquistato la proprietà sugli alloggi da lei realizzati e avrebbe trasferito uno di questi alla Sig.ra NT. La contribuente pertanto risulterebbe proprietaria di una appartamento censito al NCEU di Camogli e iscritta al catasto urbano edilizio, sicché soggetto passivo di imposta ICI.
Nè, a parere dell'Amministrazione, sarebbe possibile invocare l'originaria previsione dell'art. 3 D.lgs 504/92 secondo la quale "per gli immobili concessi in superficie soggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa", giacché tale norma può essere applicata solo nel caso di area concessa in superficie e sulla quale non si sia ancora realizzata la costruzione o ricostruita quella per qualsivoglia ragione venuta meno. Se infatti sull'area concessa in superficie non c'è fabbricato si ha mera area fabbricabile e il soggetto passivo è il proprietario del suolo;
una volta realizzato il fabbricato non c'è più area fabbricabile e il proprietario del fabbricato, nella fattispecie la sig. NT, deve l'ICI su tale immobile.
Il motivo è fondato.
È infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, per il cui superamento non sono stati addotti motivi nuovi o diversi da quelli già in precedenza scrutinati e disattesi, che con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile, ai sensi degli art 1-3 D.Lg. 30 dicembre 1992 n. 504 (nella formulazione in vigore prima delle modificazioni introdotte a partire dal 1^ gennaio 1998 con l'art. 58 D.Lg. 15 dicembre 1997 n. 446), l'ici a carico della cooperativa stessa o degli assegnatari in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso (Cass. 7273/1999 - Cass. 6809/1999). Il primo motivo deve essere pertanto rigettato, accolto il secondo, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Ricorrono le condizioni per decidere nel merito, ex art. 384 c.p.c., con il conseguente rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. La difformità delle decisioni nel corso dell'intero giudizio comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, relativamente al motivo accolto e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004