Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
Qualora nel giudizio instaurato dall'attore con domanda di rilascio di un bene immobile il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della Sezione Specializzata Agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato. L'infondatezza "prima facie" dell'eccezione di incompetenza in questione sollevata da una delle parti deve ritenersi sussistente, tra l'altro, allorché l'eccezione medesima risulti in insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e di diritto posta dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto(specifica natura, data di inizio, corrispettivo, oggetto, ecc.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4786 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (16344/99 R.G.) per
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
proposto d'ufficio dal tribunale di Vicenza
nella causa (18/1997 R.G.) pendente tra
AM AN e NA IE
contro
LI IO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Mario FINOCCHIARO;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso chiedendo sia dichiarata la competenza della sezione specializzata agraria presso il tribunale di Vicenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AM AN e NA IE hanno convenuto in giudizio, innanzi al pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, LI IO perché, accertata l'esistenza - tra le parti - di un contratto verbale di comodato precario avente ad oggetto alcuni fondi di proprietà di essi ricorrenti, il convenuto fosse condannato al rilascio degli stessi nonché al risarcimento del danno. Costituitosi in giudizio il LI nel resistere alle avverse pretese ha opposto di detenere i fondi in discussione in forza di contratto di affitto agrario che aveva avuto inizio il 10 novembre 1994 e che sarebbe cessato il 10 novembre 2009 eccependo, pertanto, in limine, l'incompetenza dell'adito pretore a conoscere della controversia, per essere competente la sezione specializzata agraria presso il tribunale di Vicenza.
Preso atto di quanto sopra l'adito pretore ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere della controversia, per essere competente la sezione specializzata agraria. Riassunto il giudizio innanzi a questa ultima, la sezione specializzata agraria presso il tribunale di Vicenza con ordinanza 25 giugno - 1 luglio 1999 ha richiesto, d'ufficio, regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., attesa la propria incompetenza a conoscere della controversia.
Il P.G. ha chiesto che questa Corte dichiari la competenza della sezione specializzata agraria presso il tribunale di Vicenza. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le parti private.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sezione specializzata agraria presso il tribunale di Vicenza ha sollevato conflitto di competenza - negando la propria competenza a conoscere della domanda proposta da AM AN e NA IE
contro
LI IO - atteso che nella specie l'eccezione del convenuto - relativa alla pretesa esistenza, tra le parti, di un contratto di affitto agrario è prima facie infondata. Nel caso di specie, osserva la sezione:
- l'assunto del LI circa l'effettiva esistenza di un contratto agrario non è suffragato da alcun idoneo riscontro probatorio;
- non è possibile ricavare la prova del dedotto rapporto dalla denunzia unilaterale di affitto predisposta dallo stesso LI;
- il LI non ha prodotto alcuna ricevuta di pagamento del canone asseritamente pattuito;
- l'oggettiva irrisorietà del canone pretesamente concordato (lire 10.000 annue) vale ad escludere l'esistenza di un corrispettivo.
2. In termini opposti, rispetto a questo assunto del tribunale e in conformità delle conclusioni del P.G., ritiene la Corte che nella specie sussiste la competenza della sezione specializzata agraria presso il tribunale di Vicenza a conoscere della controversia.
2.1. Per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria - da ultimo prevista, in via generale, dalla l. n. 29 del 1990 - come noto, è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari (Cfr., Cass., 11 aprile 2000, n. 4595). Al riguardo questa Corte è fermissima nell'affermare che perché sorga la competenza per materia della sezione specializzata agraria è sufficiente che una delle parti deduca l'esistenza di un rapporto astrattamente qualificabile come agrario, senza che sia data la prova che un simile rapporto esiste realmente e che tale competenza può escludersi solo nell'ipotesi in cui, alla stregua delle stesse allegazioni delle parti e senza necessità di altre indagini, debba escludersi ictu oculi la configurabilità di tale rapporto (Cass., 11 febbraio 1999, n. 1169). Sempre al riguardo si ritiene, da parte di questa Corte regolatrice, che l'eccezione di incompetenza in questione è ictu oculi infondata allorché l'eccezione medesima risulti in insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e diritto posta dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto (specifica natura, data di inizio, corrispettivo, oggetto ecc.) (Cass., 26 maggio 1999, n. 5111), ove, cioè, la stessa appaia infondata in base alle stesse deduzioni delle parti e senza necessità di ulteriori indagini (Cass., 15 novembre 1994, n. 9621).
2.2. Pacifico quanto precede è palese l'errore - di diritto - in cui è incorso il giudice a quo allorché ha ritenuto prima facie infondata l'eccezione di incompetenza alla luce delle considerazioni sopra indicate.
Se, infatti, per radicare la competenza della sezione specializzata agraria è sufficiente la sola "prospettazione", ad opera di una delle parti in causa, che esiste, tra le parti stesse, un rapporto soggetto alla speciale disciplina agraria, e se - ancora - solo la sezione specializzata agraria può verificare, con efficacia di giudicato, se un certo rapporto è, o meno, "agrario", è palese che la sezione specializzata agraria, non poteva, nel caso concreto, negare la propria competenza a conoscere della controversia solo perché non esistevano in atti elementi probatori scritti che suffragassero l'assunto del LI, o, perché il canone pattuito tra le parti era "irrisorio".
A prescindere dal considerare che per l'esistenza di un valido contratto di affitto a coltivatore diretto, anche se ultranovennale, non è richiesta, ex lege, alcuna forma particolare (cfr., da ultimo, art. 41, l. 3 maggio 1982, n. 203) e che in materia agraria le disposizioni di legge, vuoi quanto alla durata del contratto, vuoi quanto al canone di legge sono, tendenzialmente, salvo tassative eccezioni, inderogabili (cfr., art. 58, l. 3 maggio 1982, n. 203, nonché art. 29, l. 11 febbraio 1971, n. 11), per cui in caso di previsione di un canone diverso da quello legale la pattuizione si intende, ex lege, sostituita con il canone di legge, (c.d. equo canone: cfr., al riguardo, ad esempio, Cass., 1 dicembre 1999, n. 13359) è palese che le dedotte circostanze lungi dal dimostrare una "incongruenza" delle tesi difensive della parte convenuta, erano rilevanti - eventualmente - solo ai fini di una pronunzia di merito e cioè idonee a giustificare una pronunzia nei termini invocati dalla parte attrice (accertamento che il rapporto tra le parti non poteva qualificarsi agrario), pronunzia che non può essere emessa se non dalla sezione specializzata agraria, come si è dimostrato.
2.3. Deve dichiararsi, in conclusione, la competenza per materia della sezione specializzata agraria presso il tribunale di Vicenza. Nulla sulle spese di lite, non avendo le parti private svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara la competenza della sezione specializzata agraria presso il tribunale di Vicenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 11 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001