Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2007, n. 32021
CASS
Sentenza 6 giugno 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali sono sottratti alla necessità di perimetrazione tabellare in quanto istituiti e delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che non può considerarsi scusabile, a norma dell'art. 5 cod. pen., l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, stante l'irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di introduzione di armi - nella fattispecie, un fucile - all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte, escludendo l'applicabilità dell'art. 10 L. n. 157 del 1992 che prevede la perimetrazione delle aree con apposite tabelle, trattandosi di normativa relativa alla pianificazione faunistica e venatoria distinta dalla disciplina della L. n. 394 del 1991 che regola invece i parchi nazionali).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2007, n. 32021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32021
    Data del deposito : 6 giugno 2007

    Testo completo