Sentenza 26 gennaio 2005
Massime • 1
I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria. È infatti onere di chi esercita la caccia conoscere esattamente i confini dell'area protetta e, conseguentemente, l'abusivo esercizio della caccia nei parchi è sanzionabile a titolo di colpa anche in assenza di tabellazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2005, n. 5489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5489 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 26/01/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 154
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 19683/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 8.01.2003 con cui è stata confermata la condanna alla pena dell'ammenda per il reato di cui agli art. 21 lett. b) e 30 lett. d) legge n. 157/1992;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza 8.01.2003 la Corte di Appello di Catania confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a OR SA quale responsabile di avere esercitato attività venatoria all'interno di una riserva naturale, abbattendo due conigli selvatici.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione di legge in ordine al ritenuta configurabilità del reato non essendo la riserva di caccia segnalata da apposita tabellazione, come previsto dal decreto della Regione siciliana 23.03.1999, nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine all'individuazione del luogo dell'accertamento del fatto, mancando la prova che fosse notorio l'ambito della riserva anche alla luce dell'esame del teste Benintende il quale aveva affermato che l'imputato era stato trovato in agro di Mazzarrone e non di Caltagirone, come enunciato nella contestazione.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
La sentenza impugnata non è censurabile perché fondata su logiche argomentazioni e corrette considerazioni giuridiche. Correttamente i giudici di merito hanno escluso l'invocata buona fede in ordine all'esercizio della caccia nella riserva istituita con decreto della Regione siciliana, ma non segnalata da apposite tabelle, alla stregua del principio affermato da questa Corte secondo cui "i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria" (Cass. Sez. 3^, n. 4756, 9.03.1998, Giacometti, RV 210516).
Nella specie, infatti, col decreto istitutivo della riserva è stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale regionale anche la relativa planimetria, donde la presunzione di conoscenza dei relativi confini, sicché l'introduzione a fini di caccia non può essere in alcun modo giustificata sussistendo a carico di chi esercita attività venatoria l'obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio desumibili, oltre che dallo strumento cartografico regionale, dalla pubblicazione calendario venatorio. Ne consegue che l'abusivo esercizio della caccia è sanzionatole a titolo di colpa anche in assenza di tabellazione gravando su chi esercita la caccia l'onere dell'esatta individuazione dei confini dell'area protetta, nella specie violati in profondità, donde l'irrilevanza della doglianza relativa all'esatta ubicazione del luogo dell'accertamento del fatto avendo specificato l'appuntato Benintende che l'imputato si trovava nel bosco San Pietro e, quindi, sicuramente all'interno della riserva naturale.
Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2005