Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 27683
CASS
Sentenza 21 aprile 2010

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Le aree marine protette sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare giacché istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sicché l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area non è scusabile. (Nella specie, relativa ad illecita attività di pesca subacquea, la Corte ha sottolineato l'irrilevanza della disciplina che, con riferimento al divieto di navigazione, prescrive, invece, la necessità di individuazione, con mezzi e strumenti di segnalazione, delle aree protette).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 27683
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27683
    Data del deposito : 21 aprile 2010

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