Sentenza 4 dicembre 2014
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento dell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, quando ricorre la contestuale detenzione spazio-temporale di sostanze stupefacenti di diversa natura, deve effettuarsi un'unica, complessiva valutazione della condotta illecita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto l'ipotesi lieve in riferimento alla detenzione di droga "pesante", custodita unitamente a rilevanti quantità di droghe leggere).
Commentari • 5
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Indice Lo stato attuale del TU 309/90 L' uso esclusivamente personale della sostanza Uso personale vs. “modalità di presentazione della sostanza” La punibilità della detenzione La “lieve entità” nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro della “ quantità “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro delle “ circostanze dell' azione “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 1. Lo stato attuale del TU 309/90 Negli Anni Duemila, la Normazione penalistica in tema di stupefacenti ha subito talune fondamentali novellazioni, tanto legislative quanto giurisprudenziali. P.e., in primo luogo, il Precedente contenuto in Consulta n. 32/2014 è tornato a distinguere tra sostanze “ pesanti “ ( cocaina, eroina, …
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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1. Basi storico-normative e Principi generali A causa della Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, è ritornata precettiva, nell' Ordinamento italiano, la precedente stesura Jervolino-Vassalli del TU 309/1990. Essa distingue tra sostanze pesanti ( eroina, cocaina, ecstasy ed acidi ) e sostanze leggere ( i cannabinoderivati ). Si tenga conto pure del DL 146/2013 convertito nella L. 10/2014, che ha introdotto il semi-abolizionista comma 5 Art. 73 TU 309/1990, a norma del quale << quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell' azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000 >>. Tale dicotomia tra droghe dure, marjuana ed haschisch è stata riconfermata dal DL 36/2014, convertito nella L. 79/2014, in cui il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2014, n. 6824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6824 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 04/12/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - N. 3478
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - N. 38456/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL IS, nata a [...] il [...];
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma;
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma in data 11/7/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Salzano Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso della LL e l'accoglimento di quello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;
sentite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Porcelli Angela, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/9/2013, il Tribunale di Roma - procedendo con giudizio abbreviato - dichiarava LL IS colpevole dei reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, e la condannava alla pena di sette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione e 30.000,00 Euro di multa, oltre pene accessorie;
alla stessa era infatti contestato di aver detenuto a fine di vendita differenti sostanze stupefacenti, rinvenute presso una cantina (capo a: 16,6 kg. di marijuana, idonee a confezionare 91.164 dosi medie) e presso la propria abitazione (capo b: marijuana per 725,5 dosi medie e cocaina per 43 dosi medie).
2. Con sentenza dell'11/7/2014, la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la prima decisione, anche alla luce della novella di cui al D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, e della sentenza Corte cost. 25 febbraio 2014,
n. 32, nel senso che - con riguardo al capo b) della rubrica - riconosceva la fattispecie di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, limitatamente alla cocaina rinvenuta.
Rideterminava pertanto la pena, nella misura complessiva di cinque anni, quattro mesi di reclusione e 9.000,00 Euro di multa.
3. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe riconosciuto la fattispecie lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, limitatamente alla cocaina, pur essendo il quantitativo rinvenuto eccedente i parametri che giustificano l'ipotesi medesima;
ancora, ed in ogni caso, la Corte avrebbe errato nel frazionare la condotta di cui al capo b), che deve invece esser valutata unitariamente, attesa l'unità di tempo e di luogo nella quale tutto lo stupefacente (compresa, quindi, la marijuana) era stato rinvenuto, sì da escludere in radice l'operatività della citata ipotesi lieve.
4. Ricorre per cassazione anche la LL, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi:
- violazione di legge con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 3. La Corte di appello (come, in precedenza, il Tribunale) avrebbe condannato la LL in forza delle sole dichiarazioni rese da LI NI, quindi in contrasto con la pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di chiamata in correità; le stesse dichiarazioni, peraltro, risulterebbero del tutto insufficienti a tal fine, considerando - per tacer d'altro - che la chiave della cantina non era stata rinvenuta nella disponibilità della ricorrente;
- violazione di legge con riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p.. La Corte, che pur ha riconosciuto l'ipotesi cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avrebbe applicato una pena eccessiva e non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso della LL è infondato.
Costituisce principio di diritto più volte affermato da questa Corte quello per cui, ai fini di una corretta valutazione di una chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, analizzando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza;
deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità (Sez. 2, n. 21171 del 7/5/2013, Lo Piccolo, Rv. 255553). Questi ultimi, poi, possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, anche di carattere logico;
ciò, peraltro, a condizione che, oltre ad essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, gli stessi riscontri siano esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente (per tutte, Sez. 6, n. 1249 del 26/9/2013, dep. 14/1/2014, Ceroni, Rv. 258759). Orbene, ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia fatto buon governo di questi principi, sottolineando, tra l'altro, che: 1) il rapporto tra il LI e la LL non evidenziava alcun motivo di astio o risentimento del primo nei confronti dell'altra; 2) l'uomo aveva subito ammesso di sapere che nella propria cantina vi fosse sostanza stupefacente, avendo egli autorizzato la ragazza a custodirla in quel luogo e, di fatto, ammettendo la propria correità (oltre a scagionare immediatamente il detentore dell'immobile cui accedeva la cantina, tale SA RO, cui pur egli avrebbe potuto riferire la sostanza); 3) il LI aveva condotto subito gli operanti presso l'abitazione della ricorrente, laddove era stato sequestrato altro stupefacente;
4) quest'ultimo - quanto alla marijuana - aveva un principio attivo di fatto uguale all'identica sostanza rinvenuta nella cantina, peraltro confezionate entrambe con buste di identica forma e colore (a pallini colorati); 5) la ricorrente è soggetto pluripregiudicato per reati di detenzione di stupefacenti al fine di spaccio, attività ancora in corso, giusta inequivoco tenore dei messaggi sms trovati sul suo telefono cellulare.
La motivazione della Corte di merito, dunque, appare senza dubbio adeguata, coerente, priva di vizi logici;
la stessa, inoltre, contrariamente all'assunto della ricorrente, non è fondata sulle sole dichiarazioni del LI, ma anche sui numerosi riscontri esterni - appena sopra menzionati - giammai contestati dalla LL e tali da far risultare il percorso logico-argomentativo della pronuncia del tutto adesivo ai citati principi di diritto. Percorso che, da ultimo, risponde anche alle censure mosse già in appello in ordine al mancato rinvenimento della chiave (motivatamente ritenuto irrilevante) ed all'iniziale riferimento - da parte del LI - a sostanza di tipo hashish, anziché marijuana, parimenti privo di ogni significato.
6. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello, infatti, ha motivato in maniera adeguata in ordine sia all'entità della pena, sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alla prima, infatti, la sentenza - che peraltro riconosce la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, - evidenzia l'elevatissimo quantitativo di sostanza in sequestro, peraltro di duplice natura, oltre alla contestata recidiva;
quanto poi alle circostanze ex art. 62 bis c.p., la pronuncia richiama il numero e la specificità dei precedenti a carico, anche per differenti reati, nonché la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, alla quale la LL era stata sottoposta per un anno a far tempo dal luglio 2013.
In tal modo, quindi, la sentenza ha dato corpo al consolidato principio di diritto per cui, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (per tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899).
7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della;
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00. 8. Fondato, per contro, è il ricorso del Procuratore generale. Per costate indirizzo di questa Corte, la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva di tutti i parametri richiamati dalla norma stessa (mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza), nessuno escluso, sì da giustificare il riconoscimento dell'ipotesi attenuata soltanto quando gli stessi depongano nel senso di un fatto di lieve entità; con la speculare conseguenza per cui, di contro, è sufficiente che uno solo dei canoni citati ecceda questo limite per giustificare il diniego della medesima ipotesi di reato di minore gravità (Sez. U, n. 35737 del 24/6/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. 3, n. 27064 del 19/3/2014, Fontana, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013, Tayb, Rv. 256610). Ciò premesso, il giudice di merito non ha fatto buon governo di questo principio, procedendo ad un frazionamento della condotta - detenzione di cocaina e detenzione di marijuana - non consentito alla luce della contestualità spazio-temporale che ne aveva connotato la detenzione da parte della LL, al punto che entrambe le sostanze erano state rinvenute presso la sua abitazione e nel medesimo tempo. Sì da imporre un'unica, complessiva valutazione della fattispecie illecita medesima, ed eventualmente alla stessa - nella sua interezza, come così individuata - riconoscere l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, alla luce dei parametri come sopra riportati.
9. La sentenza, pertanto, deve essere annullata in parte qua, affinché la Corte di appello proceda ad una nuova valutazione della fattispecie attenuata di cui alla norma testè citata, alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla LL e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015