Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2014, n. 6824
CASS
Sentenza 4 dicembre 2014

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Massime1

Ai fini del riconoscimento dell'ipotesi lieve prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, quando ricorre la contestuale detenzione spazio-temporale di sostanze stupefacenti di diversa natura, deve effettuarsi un'unica, complessiva valutazione della condotta illecita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto l'ipotesi lieve in riferimento alla detenzione di droga "pesante", custodita unitamente a rilevanti quantità di droghe leggere).

Commentari5

  • 1I profili prettamente penali del Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 4 ottobre 2022

    Indice Lo stato attuale del TU 309/90 L' uso esclusivamente personale della sostanza Uso personale vs. “modalità di presentazione della sostanza” La punibilità della detenzione La “lieve entità” nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro della “ quantità “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro delle “ circostanze dell' azione “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 1. Lo stato attuale del TU 309/90 Negli Anni Duemila, la Normazione penalistica in tema di stupefacenti ha subito talune fondamentali novellazioni, tanto legislative quanto giurisprudenziali. P.e., in primo luogo, il Precedente contenuto in Consulta n. 32/2014 è tornato a distinguere tra sostanze “ pesanti “ ( cocaina, eroina, …

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  • 2Lieve entità solo per valutazione complessiva (Cass. 51063/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022

    In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …

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  • 3Stupefacenti, diversità di sostanze, quantità modica, configurabilità, valutazione complessiva, lieve entitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2018

  • 4L' rt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 al vaglio delle Sezioni Unite
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2018

    La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …

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  • 5La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti nel T.U. 309
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 ottobre 2018

    1. Basi storico-normative e Principi generali A causa della Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, è ritornata precettiva, nell' Ordinamento italiano, la precedente stesura Jervolino-Vassalli del TU 309/1990. Essa distingue tra sostanze pesanti ( eroina, cocaina, ecstasy ed acidi ) e sostanze leggere ( i cannabinoderivati ). Si tenga conto pure del DL 146/2013 convertito nella L. 10/2014, che ha introdotto il semi-abolizionista comma 5 Art. 73 TU 309/1990, a norma del quale << quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell' azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000 >>. Tale dicotomia tra droghe dure, marjuana ed haschisch è stata riconfermata dal DL 36/2014, convertito nella L. 79/2014, in cui il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2014, n. 6824
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6824
Data del deposito : 4 dicembre 2014

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