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Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 14893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14893 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT TO, nato a [...] [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Cristian Cristiano - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro emessa in data 25/03/2024; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
viste le conclusioni scritte e la nota spese a firma avv. Panno nell'interesse della parte civile datate 22/01/2026; viste conclusioni scritte a firma avv. Cristiano datate 15/01/2026; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25/03/2024 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 10/03/2023 dal Tribunale di Cosenza, di condanna dell'imputato per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa a Scanzano Jonico il 4 aprile 2017. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14893 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 30/01/2026 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'invocata esimente dello stato di necessità da parte dei giudici di merito, pur a fronte della piattaforma probatoria fornita dalla difesa - in ossequio all'onere di allegazione incombente su chi invoca l'applicazione di una causa di giustificazione - che sarebbe stata del tutto trascurata dai giudicanti con correlato vizio di travisamento probatorio per omissione. In particolare, la difesa richiama gli elementi probatori relativi ad un altro procedimento penale (cfr. passaggi della riportata deposizione testimoniale di TU, pp. 11-14 e 17-23 del ricorso) sfociato nella condanna dei fratelli RB BE e NI per condotte minacciose e violente ai danni del ricorrente, TO TU, sostenendo che la vicenda, cronologicamente corrispondente a quella oggetto del presente procedimento, comproverebbe la situazione di pericolo che avrebbe indotto l'imputato a commettere il reato di truffa aggravata ai danni di De IC, oggetto della sentenza impugnata, ripercorrendo pure la genesi dei rapporti - anche di affari - tra TU e i fratelli RB e la loro degenerazione, a seguito della quale TU avrebbe commesso la predetta truffa proprio per soddisfare la pretesa restitutoria del prestito dagli stessi ricevuto per intraprendere insieme un'attività commerciale, rispetto alla quale TU si era poi tirato indietro per riferiti contrasti di gestione. Il ricorrente censura anche il passaggio della motivazione nel quale la Corte territoriale, al fine di escludere lo stato di necessità che, secondo la difesa, avrebbe indotto TU a commettere detta truffa, avrebbe erroneamente limitato l'ambito applicativo dell'esimente in questione, escludendone i reati di evento, laddove ha affermato che TU ha organizzato la truffa in danno di De DO mediante diversi incontri e quindi secondo modalità che non si addicono "ad una situazione concitata di necessità e pericolo per come invece rappresentata dalla difesa" (p. 24 ricorso). 2.2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, in relazione all'art 133 cod. pen., con riferimento sia alla pena irrogata, non attestata sul minimo edittale, sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivato, secondo la difesa, esclusivamente con riferimento ai precedenti penali specifici a carico dell'TU, pur a fronte del mancato riconoscimento della contestata recidiva, e senza valorizzare alcun elemento allegato e documentato dalla difesa, come "il clima di minaccia" e la "correlata condizione di patimento psicologico e di sofferenza fisica vissuta dall'TU in costanza dei fatti per cui è processo" (p. 27 ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, oltre che totalmente reiterativi di quelli proposti con l'atto di appello, ai quali la Corte di merito ha 2 puntualmente risposto con argomentazioni esaustive, logiche, non apparenti e giuridicamente corrette. 2. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'invocato stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., non ravvisato dai giudici di merito, i quali hanno rilevato l'assenza di prova dell'avere il ricorrente commesso il reato di truffa ai danni di De DO come atto necessitato sotto minaccia di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, piuttosto che in piena autonomia, trattandosi peraltro di soggetto dedito ad attività criminali dalle quali trarre profitto;
è stato altresì evidenziato come l'eventuale pericolo di un danno grave alla persona sia stato, comunque, volontariamente causato dal ricorrente in ragione delle frequentazioni con gli autori stessi della minaccia, ai quali era legato da un rapporto ambivalente. E' d'uopo rammentare che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile (cfr. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 - 01). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio esposto, argomentando, in maniera esaustiva e logica (p.2.) l'inesistenza di un nesso tra la truffa commessa dal ricorrente e le condotte estorsive da lui subite ad opera dei fratelli RB, con i quali egli ha liberamente scelto di entrare in affari, innescando le loro pretese estorsive (oggetto di altro procedimento pendente a loro carico) per avere interrotto il rapporto senza restituire loro la somma di denaro anticipatagli (per l'apertura di una lavanderia). L'imputato ha giustificato la retrocessione da parte sua dal rapporto d'affari con i RB, asserendo che non avrebbe condiviso le modalità illecite del loro operato, ma, in realtà, come spiega chiaramente la Corte territoriale (p. 2 cit.), egli non esita a commettere a sua volta un reato (del tutto autonomo), ossia la truffa ai danni di De DO, per recuperare una somma di denaro, a suo dire, da corrispondere ai RB e che, sostiene la difesa, corrisponderebbe esattamente a quanto egli avrebbe poi consegnato agli stessi (600 euro). Né il fatto che sia stato vittima di vessazioni da parte dei fratelli RB, specifica la Corte di merito, dimostra che abbia commesso proprio il reato in esame per effetto di coartazione, né spiega quale fosse il rischio di danno grave alla persona su di lui incombente nell'attualità del reato;
anzi, argomenta la Corte di merito (pp. 2-3) "Le modalità del fatto... che avevano visto l' TU organizzare il raggiro in danno del De DO affrontando con le sue vittime diversi incontri, poco si addice ad una situazione concitata di necessità e pericolo", e ancora, "la truffa in danno della p.o., lungi dal rappresentare un atto necessitato è volto a salvare I' TU da un danno grave alla sua persona, deve essere piuttosto ricondotta nell'ambito deile attività illecite a cui l'imputato era comunque dedito e da cui traeva profitto" (pp.
2-3 sentenza impugnata). 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio inflitto, con esclusione delle invocate circostanze attenuanti generiche e discostamento dal minimo edittale, avendo i giudici del merito congruamente assolto all'onere argomentativo con riferimento ad entrambi i suddetti profili (p.
2-3 della sentenza impugnata). 3 Il Presidente Così deciso in Roma, il 30/01/2026
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro emessa in data 25/03/2024; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
viste le conclusioni scritte e la nota spese a firma avv. Panno nell'interesse della parte civile datate 22/01/2026; viste conclusioni scritte a firma avv. Cristiano datate 15/01/2026; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25/03/2024 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 10/03/2023 dal Tribunale di Cosenza, di condanna dell'imputato per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa a Scanzano Jonico il 4 aprile 2017. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14893 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 30/01/2026 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'invocata esimente dello stato di necessità da parte dei giudici di merito, pur a fronte della piattaforma probatoria fornita dalla difesa - in ossequio all'onere di allegazione incombente su chi invoca l'applicazione di una causa di giustificazione - che sarebbe stata del tutto trascurata dai giudicanti con correlato vizio di travisamento probatorio per omissione. In particolare, la difesa richiama gli elementi probatori relativi ad un altro procedimento penale (cfr. passaggi della riportata deposizione testimoniale di TU, pp. 11-14 e 17-23 del ricorso) sfociato nella condanna dei fratelli RB BE e NI per condotte minacciose e violente ai danni del ricorrente, TO TU, sostenendo che la vicenda, cronologicamente corrispondente a quella oggetto del presente procedimento, comproverebbe la situazione di pericolo che avrebbe indotto l'imputato a commettere il reato di truffa aggravata ai danni di De IC, oggetto della sentenza impugnata, ripercorrendo pure la genesi dei rapporti - anche di affari - tra TU e i fratelli RB e la loro degenerazione, a seguito della quale TU avrebbe commesso la predetta truffa proprio per soddisfare la pretesa restitutoria del prestito dagli stessi ricevuto per intraprendere insieme un'attività commerciale, rispetto alla quale TU si era poi tirato indietro per riferiti contrasti di gestione. Il ricorrente censura anche il passaggio della motivazione nel quale la Corte territoriale, al fine di escludere lo stato di necessità che, secondo la difesa, avrebbe indotto TU a commettere detta truffa, avrebbe erroneamente limitato l'ambito applicativo dell'esimente in questione, escludendone i reati di evento, laddove ha affermato che TU ha organizzato la truffa in danno di De DO mediante diversi incontri e quindi secondo modalità che non si addicono "ad una situazione concitata di necessità e pericolo per come invece rappresentata dalla difesa" (p. 24 ricorso). 2.2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, in relazione all'art 133 cod. pen., con riferimento sia alla pena irrogata, non attestata sul minimo edittale, sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivato, secondo la difesa, esclusivamente con riferimento ai precedenti penali specifici a carico dell'TU, pur a fronte del mancato riconoscimento della contestata recidiva, e senza valorizzare alcun elemento allegato e documentato dalla difesa, come "il clima di minaccia" e la "correlata condizione di patimento psicologico e di sofferenza fisica vissuta dall'TU in costanza dei fatti per cui è processo" (p. 27 ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, oltre che totalmente reiterativi di quelli proposti con l'atto di appello, ai quali la Corte di merito ha 2 puntualmente risposto con argomentazioni esaustive, logiche, non apparenti e giuridicamente corrette. 2. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'invocato stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., non ravvisato dai giudici di merito, i quali hanno rilevato l'assenza di prova dell'avere il ricorrente commesso il reato di truffa ai danni di De DO come atto necessitato sotto minaccia di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, piuttosto che in piena autonomia, trattandosi peraltro di soggetto dedito ad attività criminali dalle quali trarre profitto;
è stato altresì evidenziato come l'eventuale pericolo di un danno grave alla persona sia stato, comunque, volontariamente causato dal ricorrente in ragione delle frequentazioni con gli autori stessi della minaccia, ai quali era legato da un rapporto ambivalente. E' d'uopo rammentare che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile (cfr. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 - 01). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio esposto, argomentando, in maniera esaustiva e logica (p.2.) l'inesistenza di un nesso tra la truffa commessa dal ricorrente e le condotte estorsive da lui subite ad opera dei fratelli RB, con i quali egli ha liberamente scelto di entrare in affari, innescando le loro pretese estorsive (oggetto di altro procedimento pendente a loro carico) per avere interrotto il rapporto senza restituire loro la somma di denaro anticipatagli (per l'apertura di una lavanderia). L'imputato ha giustificato la retrocessione da parte sua dal rapporto d'affari con i RB, asserendo che non avrebbe condiviso le modalità illecite del loro operato, ma, in realtà, come spiega chiaramente la Corte territoriale (p. 2 cit.), egli non esita a commettere a sua volta un reato (del tutto autonomo), ossia la truffa ai danni di De DO, per recuperare una somma di denaro, a suo dire, da corrispondere ai RB e che, sostiene la difesa, corrisponderebbe esattamente a quanto egli avrebbe poi consegnato agli stessi (600 euro). Né il fatto che sia stato vittima di vessazioni da parte dei fratelli RB, specifica la Corte di merito, dimostra che abbia commesso proprio il reato in esame per effetto di coartazione, né spiega quale fosse il rischio di danno grave alla persona su di lui incombente nell'attualità del reato;
anzi, argomenta la Corte di merito (pp. 2-3) "Le modalità del fatto... che avevano visto l' TU organizzare il raggiro in danno del De DO affrontando con le sue vittime diversi incontri, poco si addice ad una situazione concitata di necessità e pericolo", e ancora, "la truffa in danno della p.o., lungi dal rappresentare un atto necessitato è volto a salvare I' TU da un danno grave alla sua persona, deve essere piuttosto ricondotta nell'ambito deile attività illecite a cui l'imputato era comunque dedito e da cui traeva profitto" (pp.
2-3 sentenza impugnata). 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio inflitto, con esclusione delle invocate circostanze attenuanti generiche e discostamento dal minimo edittale, avendo i giudici del merito congruamente assolto all'onere argomentativo con riferimento ad entrambi i suddetti profili (p.
2-3 della sentenza impugnata). 3 Il Presidente Così deciso in Roma, il 30/01/2026