CASS
Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 22302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22302 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/segitite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO c 14,9 L AtIF -ra It u?i(trre, DEI i?ICOf'/j Trattazione scritta udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 22302 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. EL RA ricorre avverso l'ordinanza del 9 giugno 2022 del Tribunale di Reggio Calabria, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 22 marzo 2022, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il G.i.p. del Tribunale di Locri con provvedimento del 22 dicembre 2017 aveva disposto nei confronti di EL la citata misura cautelare, ritenendola gravemente indiziata del tentato omicidio aggravato di RI CO AN e RI TI, ai sensi degli artt. 56, 61, primo comma, n. 1, 575 e 577, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen. 2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125, comma 3, 299, comma 2, 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di recidiva del reato in maniera apodittica, senza accertarne l'attualità e la concretezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere in diritto che, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelar' personali possono essere disposte quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, non possono, quindi, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma possono essere desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione. La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, pertanto, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati. 2 Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della citata legge un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Colonna, Rv. 266421). Pertanto, anche dopo la modifica dell'art. 274 cod. proc. pen., il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione. L'attualità, quindi, non va intesa come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito debba offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva possa basarsi non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.). Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che la difesa aveva reiterato le argomentazioni già proposte e ritenute infondate dalla Corte di appello con motivazione condivisibile. In particolare, il giudice di merito ha evidenziato che la dinamica dei fatti aveva evidenziato una personalità pericolosa di EL, soggetto altamente inaffidabile e incline a risolvere le più banali questioni con metodi violenti e intimidatori. Tale circostanza, inoltre, era confermata dai precedenti penali della stessa per truffa e per reati in materia di sostanze stupefacenti. Per tali ragioni, il Tribunale, fornendo sul punto ampia motivazione, ha ritenuto che vi era concreto e attuale pericolo di recidiva nel reato e che tale esigenza cautelare non poteva essere fronteggiata attraverso misure cautelari più lievi, a nulla rilevando che il domicilio indicato dalla difesa per gli arresti domiciliari si trovasse a 60 km di distanza dal luogo dei fatti, atteso che tale risultava essere 3 l'abitazione dell'imputata anche al momento in cui aveva organizzato con il figlio la spedizione punitiva ai danni delle persone offese. Il Tribunale, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo cui il "fatto nuovo", rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (o coimputati) (Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione delkcorrente la cancelleria deve essere incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 02/03/2023
lette/segitite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO c 14,9 L AtIF -ra It u?i(trre, DEI i?ICOf'/j Trattazione scritta udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 22302 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. EL RA ricorre avverso l'ordinanza del 9 giugno 2022 del Tribunale di Reggio Calabria, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 22 marzo 2022, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il G.i.p. del Tribunale di Locri con provvedimento del 22 dicembre 2017 aveva disposto nei confronti di EL la citata misura cautelare, ritenendola gravemente indiziata del tentato omicidio aggravato di RI CO AN e RI TI, ai sensi degli artt. 56, 61, primo comma, n. 1, 575 e 577, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen. 2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125, comma 3, 299, comma 2, 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di recidiva del reato in maniera apodittica, senza accertarne l'attualità e la concretezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere in diritto che, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelar' personali possono essere disposte quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, non possono, quindi, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma possono essere desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione. La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, pertanto, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati. 2 Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della citata legge un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Colonna, Rv. 266421). Pertanto, anche dopo la modifica dell'art. 274 cod. proc. pen., il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione. L'attualità, quindi, non va intesa come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito debba offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva possa basarsi non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.). Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che la difesa aveva reiterato le argomentazioni già proposte e ritenute infondate dalla Corte di appello con motivazione condivisibile. In particolare, il giudice di merito ha evidenziato che la dinamica dei fatti aveva evidenziato una personalità pericolosa di EL, soggetto altamente inaffidabile e incline a risolvere le più banali questioni con metodi violenti e intimidatori. Tale circostanza, inoltre, era confermata dai precedenti penali della stessa per truffa e per reati in materia di sostanze stupefacenti. Per tali ragioni, il Tribunale, fornendo sul punto ampia motivazione, ha ritenuto che vi era concreto e attuale pericolo di recidiva nel reato e che tale esigenza cautelare non poteva essere fronteggiata attraverso misure cautelari più lievi, a nulla rilevando che il domicilio indicato dalla difesa per gli arresti domiciliari si trovasse a 60 km di distanza dal luogo dei fatti, atteso che tale risultava essere 3 l'abitazione dell'imputata anche al momento in cui aveva organizzato con il figlio la spedizione punitiva ai danni delle persone offese. Il Tribunale, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo cui il "fatto nuovo", rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (o coimputati) (Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione delkcorrente la cancelleria deve essere incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 02/03/2023