Sentenza 9 giugno 2009
Massime • 1
Il dipendente di un ufficio postale addetto allo svolgimento delle funzioni di tesoriere riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio, in considerazione del ruolo servente del reparto di amministrazione finanziaria cui è preposto e del rapporto di diretta complementarietà rispetto al buon funzionamento dell'erogazione dei servizi postali. (Fattispecie in tema di peculato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2009, n. 42098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42098 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 09/06/2009
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1171
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 12910/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AG, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 10/05/2006 dalla Corte di Appello di Catania;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza in data 7.3.2003 il Tribunale di Ragusa affermava la penale responsabilità di AG RA, impiegata delle Poste in servizio presso l'ufficio amministrazione finanziaria della filiale di Ragusa con funzioni di tesoriere, per tre episodi di peculato di somme di denaro dell'amministrazione, di cui aveva la gestione e la disponibilità per ragioni di ufficio, e di un episodio di falsità in titolo di credito, avendo apposto l'apocrifa firma di quietanza della collega RI AN su un assegno tratto sul conto postale "interno" destinato a prelievi per spese correnti della filiale. In particolare, come si desume dalla motivazione della sentenza, l'ufficio finanziario della filiale gestisce somme provenienti da rimesse dell'amministrazione centrale allocate su un conto corrente interno sul quale i funzionali addetti possono trarre assegni per pagare forniture di terzi o alcune spettanze degli impiegati ovvero per approvvigionarsi del denaro contante per provvedere ad esborsi meno rilevanti per spese correnti dell'ufficio. In quest'ultimo caso il funzionario postale emette l'assegno all'ordine del responsabile dell'ufficio amministrazione finanziaria e provvede a riscuoterlo presso il cassiere della filiale, annotando rigorosamente tutti gli estremi dell'operazione contabile su apposito libro giornale (di cassa). Nel corso di un periodico controllo di tale libro giornale compiuto dal funzionario preposto al servizio RI AN, con cui la RA collaborava, emergevano - trovando poi conferma negli esiti di una inchiesta ispettiva della stessa amministrazione postale - discrasie in almeno tre casi (quelli che integrano le tre contestazioni di peculato mosse all'imputata) tra le somme effettivamente riscosse e quelle focalmente annotate nel libro giornale e nelle altre scritture contabili. Segnatamente gli accertamenti evidenziavano appropriazioni di somme, derivanti da maggiori importi rispetto alle spese effettuate o ai titoli di pagamento emessi, imputabili alla RA per importi di: L.
7.000.000 alla data dell'8.8.1998 (capo A: assegno tratto sul conto interno "spese" quietanzato dalla AN, che ha disconosciuto la propria firma, donde la connessa contestazione di falsità ex artt. 476 e 491 c.p. di cui al capo B della rubrica); L. 5.000.000
alla data 16.4.1999 (capo C: controvalore derivante dal maggior importo di un assegno emesso per pagamenti al personale); L.
2.986.000 alla data dell'1.2.1999 (capo D: maggior somma di assegno per pagamento di fornitura esterna).
Il Tribunale, ritenute acquisite convergenti e persuasive prove della colpevolezza della RA e affermatane la sua qualità professionale - in riferimento alla commissione del reato "proprio" di peculato - di persona incaricata di un pubblico servizio, contestata dalla difesa della donna, la condannava, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le generiche circostanze attenuanti, alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione altresì dichiarandola interdetta per un quinquennio dai pubblici uffici.
2.- Adita dall'impugnazione della RA, la Corte di Appello di Catania con la sentenza del 10.5.2006 di cui in epigrafe ha confermato in punto di responsabilità della RA l'impianto ricostruttivo e valutativo della sentenza di primo grado, giudicando infondate le censure contro la stessa esposte con l'atto di appello. Nondimeno la stessa Corte ha ritenuto di dover ridimensionare l'entità della pena inflitta all'imputata, applicando alla misura minima edittale della sanzione per il delitto di cui all'art. 314 c.p. le già riconosciute attenuanti generiche nella loro massima estensione. Pena che, ferma la continuazione tra i reati, ha determinato in due anni e quattro mesi di reclusione. 3.- Contro tale sentenza di secondo grado il difensore di RA AG ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi di doglianza incentrati su congiunte o disgiunte serie di violazioni di legge (sostanziale e processuale) e di insufficienza e/o manifesta contraddittorietà della motivazione.
L'impugnazione della RA deve essere dichiarata inammissibile. I motivi di censura che la sostanziano, sintetizzati come di seguito (art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) in uno alle connesse valutazioni di questo giudice di legittimità, si rivelano - infatti - privi di pregio perché generici (id est aspecifici, limitandosi a riprodurre gli omologhi motivi di appello, senza supportarli con idonee indicazioni critiche delle conclusioni raggiunte dal giudice di appello) ovvero non deducibili (siccome imperniati su una ricostruzione alternativa degli accadimenti di natura meramente fattuale e non proponibile nel giudizio di legittimità, avuto riguardo alla coerenza logica e argomentativa delle due conformi decisioni di merito) ovvero - infine - manifestamente infondati sul piano giuridico in rapporto alle deduzioni rassegnate nell'impugnata decisione della Corte territoriale.
1. Violazione di legge e carenza di motivazione (in riferimento all'art. 178 c.p.p., lett. c)). La Corte di Appello di Catania ha ritenuto di rigettare l'addotta nullità dell'ordinanza in data 29.6.2001 con cui il Tribunale di Ragusa ha respinto l'istanza di differimento dell'udienza dibattimentale per legittimo impedimento dell'imputata dovuto a malattia documentata da certificato sanitario, facendo leva sull'asserita genericità di detto documento, tale da impedire ogni analisi dell'effettività dell'addotto impedimento. I giudici di appello, nel ritenere il certificato medico "del tutto generico", hanno disatteso l'insegnamento di questa S.C. (Cass. S.U. 27.9.2005 n. 36635, Gagliardi, rv. 231810), secondo cui il giudice deve attenersi alla natura dell'attestata infermità e valutarne il carattere ostativo alla comparizione in rapporto alla patologia avvalorata dal certificato, disponendo - in caso di dubbio - controllo medico (cd. visita fiscale).
- La censura è manifestamente infondata. La Corte di Appello ha correttamente respinto l'eccezione di nullità del dibattimento di primo grado (replicata con il motivo di ricorso), considerando - come si evince dal verbale dell'udienza 29.6.2001 del giudizio di primo grado (ostensibile a questa Corte per la natura di error in procedendo del dedotto vizio di legittimità) - il contenuto del certificato medico redatto in data 28.6.2001, con cui si afferma che la RA è ammalata e necessita di tre giorni di riposo per "cure", senza alcuna indicazione della patologia da cui sarebbe affetta. A fronte di tale oggettiva emergenza non è ipotizzarle alcuna critica alla decisione reiettiva (oltre che del giudice di primo grado) dei giudici di appello, che non si discosta affatto dai principi fissati dalla menzionata decisione delle S.U. Gagliardi, che pur sempre presuppone l'esistenza di tracce significative di una patologia realmente o potenzialmente suscettibile di impedire in modo assoluto la presenza in udienza del soggetto. Di tal che la semplice produzione di un certificato sanitario, tanto più se generico, non preclude al giudice di merito di vagliare, anche senza ricorrere ad una verifica "fiscale" e facendo uso di nozioni di comune esperienza, la reale impossibilità per il soggetto di comparire in giudizio (cfr.: Cass. Sez. 5^, 14.12.2007 n. 5540/08, Spanu, rv. 239100; Cass. Sez. 6^, 26.2.2008 n. 24398, De Macceis, rv. 240351: "È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito investito di una richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire con allegato certificato medico, che sì limiti ad attestare l'infermità di per sè non invalidante e la prognosi, senza nulla affermare in ordine alla determinazione dell'impossibilità fisica assoluta di comparire, abbia ritenuto l'insussistenza del dedotto impedimento e dichiarato la contumacia dell'imputato").
2. Violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.. La Corte territoriale ha impropriamente respinto il rilievo formulato con l'appello, secondo cui per il reato di peculato enunciato al capo D) della rubrica è emersa la diversità del fatto contestato, nel senso che la RA non si è appropriata della differenza tra l'importo dell'assegno emesso in favore del fornitore Chip Informatica e il reale valore della fornitura erogata all'ufficio PT, poiché si è accertato che il creditore ha posto all'incasso regolarmente l'assegno per l'intero suo importo. Sicché i giudici di merito avrebbero dovuto assolvere l'imputata dalla contestazione sub D) ovvero trasmettere i relativi atti al pubblico ministero ex art. 521 c.p.p.. L'omissione avrebbe imposto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per il reato sub D) ai sensi dell'art. 522 c.p.p.. I giudici di appello hanno escluso la violazione del principio di correlazione sul presupposto che nel caso di specie non ricorrerebbe una situazione di effettiva diversità del fatto contestato all'imputata, ma tale conclusione è in contrasto con il dietim delle Sezioni Unite in tema di principio di correlazione, con cui si è chiarito come l'incertezza sull'oggetto dell'imputazione pregiudichi i diritti di difesa (Cass. S.U., 19.6.1996 n. 16, Di Francesco, rv. 205619). - Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sul punto la sentenza di appello precisa di condividere le osservazioni già al riguardo espresse nella sentenza di primo grado. L'unitario compendio probatorio e valutativo formato dalle due conformi decisioni di merito impone - come da consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità - la congiunta e complementare lettura delle due sentenze. Il Tribunale (la cui motivazione, condivisa, è richiamata per relationem dai giudici di appello) ha puntualizzato come l'assegno postale sia e rimanga lo strumento attraverso il quale la RA ha perfezionato l'appropriazione della somma di circa L. tre milioni contestatale con l'imputazione di cui al capo D) della rubrica. L'assegno (per l'importo di L. 8.727.000) è servito a pagare al medesimo fornitore tre forniture (quietanzate alla ricezione dell'assegno),le prime due delle quali erano state annotate nelle scritture di cassa come già pagate alcuni giorni primi per contanti, cioè con somme che la RA aveva indebitamente trattenuto (v. sentenza Tribunale: "... il 25.2.99 non si fece altro che ripianare contabilmente un ammanco creato il giorno 18.2.99, in cui si finse di pagare per contanti le precedenti fatture ed invece si intascò l'equivalente ... emettendo l'assegno per importo maggiorato proprio della somma necessaria a coprire delle fatture che formalmente risultavano già pagate").
Non vi è stata, dunque, per l'ipotesi criminosa in esame alcuna violazione della correlazione tra accusa e decisione (art. 521 c.p.p.), in difetto di un apprezzabile mutamento del fatto, che deve ritenersi verificato (come chiarito, del resto, dalla stessa decisione delle Sezioni Unite richiamata in ricorso) solo allorché la fattispecie concreta subisca una trasformazione radicale delle sue connotazioni e specificità sostanziali. Ciò che non è certo avvenuto nel caso di specie, tanto più quando si osservi che le risultanze probatorie, sulle quali la ricorrente basa la pretesa violazione dell'art. 521 c.p.p., sono state tutte portate a conoscenza dell'imputata, che ha avuto piena possibilità di esercitare la sua difesa su tutte tali risultanze (cfr.: Cass. Sez. 6^, 14.6.2004 n. 36003, Di Bartolo, rv. 229756; Cass. Sez. 3^, 27.2.2008 n. 15655, Fontanesi, rv. 239866).
3. Erronea applicazione degli artt. 358 e 314 c.p. e difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta qualità di persona incaricata di un pubblico servizio riconosciuta da entrambe le decisioni di merito alla ricorrente. Non ogni persona impiegata dell'Ente Poste che non svolga mere mansioni di ordine o ausiliarie può essere qualificato come incaricata di un pubblico servizio. La Corte di Appello ha valorizzato la sola deposizione testimoniale dell'ispettore postale Pisasale sulle attività svolte dalla RA in seno alla filiale PT di Ragusa, senza tener conto del fatto che l'imputata ha svolto un servizio di carattere "interno", circoscritto alla provvista del denaro occorrente per fronteggiare le spese correnti dell'ufficio e, quindi, con mansioni soltanto esecutive, come si evince da dichiarazioni di altri dipendenti postali (teste Garofoli per tutti). Erra la Corte di Appello nel dare per scontata la fonte pubblicistica dell'attività svolta dall'imputata, che non rientra nel novero dei servizi pubblici essenziali, non è disciplinata da norme di diritto pubblico e per alcuni aspetti (ad esempio per le forniture da privati) si sviluppa sul piano della contrattazione privatistica.
- La censura è manifestamente infondata, oltre che generica (riproducendo pedissequamente l'analogo motivo di appello pur compiutamente vagliato dai giudici di secondo grado). La sentenza impugnata, riprendendo argomenti già esposti dalla sentenza del Tribunale, ribadisce che la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni (L. n. 662 del 1996) non ha snaturato la natura pubblicistica dei servizi postali di qualunque natura essi siano, osservando altresì che la presenza di capitale pubblico impedisce di distinguere un polo di attività con caratteri di pubblico servizio (servizi postali in senso proprio) da un polo avente referenti operativi esclusivamente privatistici. Le considerazioni enunciate dalla sentenza di appello sono corrette e in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Corte, poiché la società Poste Italiane SpA. continua ad essere regolata da normativa di rango pubblicistico e persegue (talora anche con strumenti di valenza privatistica) il raggiungimento di finalità di indiscusso rilievo pubblico. Sicché la costituzione in società azionaria dell'ente non fa venire meno la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti. L'attività di concetto e le mansioni esercitate dalla RA sono caratterizzate, per la funzione strumentale o servente del reparto amministrazione finanziaria (presso cui ha svolto servizio la donna), da rapporto di diretta complementarietà e progressione applicativa rispetto al buon funzionamento e alla gestione dell'ufficio postale (filiale) erogatore dei servizi postali in senso tecnico (v. Cass. Sez. 6^, 9.7.1998 n. 10138, Volpi, rv. 211570-21571).
4. Contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alle singole contestazioni di peculato. Gli accertamenti compiuti nel corso delle indagini preliminari sono parziali e non risolutivi perché trascurano una serie di dettagli sull'andamento del servizio concretamente svolto dalla RA sotto le direttive del funzionario allo stesso preposto, la dr.ssa AN. Il Tribunale e la Corte di Appello che alla sentenza di primo grado si riconduce si sono appagati dell'esteriorità dei risultati formali e fuorvianti delle verifiche contabili e documentali effettuate nei confronti dell'operato della RA, trascurando di approfondire aspetti che avrebbero consentito un diverso inquadramento dei fatti e del loro diacronico susseguirsi.
- Il motivo di ricorso e le sue articolazioni relative ad ognuna delle tre imputazioni che formano la regiudicanda sono indeducibili. La tipologia dei rilievi critici con essi esposti esime dal passarli in rassegna singolarmente. Le osservazioni elaborate dal ricorso si espandono, in vero, in una dinamica di rivalutazione delle fonti di prova e delle loro valenze di mero fatto che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, in special modo se si tiene conto della completezza e analiticità con cui (soprattutto, come intuibile, nella decisione di primo grado) sono stati sceverati tutti gli aspetti dell'illecito agire della RA sulla base di elementi di natura contabile e logica di univoca significanza penale (basti pensare alle accertate omissioni o anomalie di scritturazioni contabili cui si connettono, in speculare sincronia, ammanchi di somme di denaro discendenti da indebita apprensione da parte dell'imputata).
5. Erronea applicazione dell'art. 314 c.p. e carenza di motivazione in punto di verifica dell'elemento psicologico del reato (dei singoli episodi di peculato). Le due sentenze di merito non recano una adeguata indagine della presenza nei comportamenti attribuiti alla RA del dolo generico integrante la fattispecie del peculato, la cui sussistenza è resa incerta dall'evenienza che - secondo i giudici di merito - vedrebbe l'imputata lasciare poco plausibilmente tracce documentali della propria opera appropriativa di somme di denaro gestite dall'ufficio di appartenenza della stessa RA. - Il rilievo è affetto da infondatezza manifesta. Nel riproporre la medesima doglianza già sollevata con l'atto di appello la ricorrente non si avvede che la dettagliata analisi dei fatti attestanti le sottrazioni di denaro compiute dall'imputata è stata accompagnata (soprattutto nella sentenza di primo grado) alla valutazione di tutti i profili che connotano l'intenzionalità della condotta, attraverso la verificata incongruenza delle spiegazioni addotte dalla prevenuta, esse sì implausibili, a fronte di oggettive e non confutabili evenienze documentali e contabili di agevole lettura ricompositiva.
6. Omessa o insufficiente motivazione in riferimento al reato di falsità di cui all'originario capo B) della rubrica. La sentenza impugnata non si è fatta carico di affrontare gli argomenti con cui la ricorrente (atto di appello) ha messo in risalto elementi che attesterebbero l'insussistenza del reato integrato dall'opposizione della falsa firma del funzionario AN sull'assegno tratto sul conto "interno" del servizio amministrazione finanziaria di cui al capo A). la falsificazione, secondo la tesi del ricorso, non sarebbe stata indispensabile per realizzare il peculato della somma di circa L. sette milioni contestato con il capo A) della rubrica. - Il motivo di ricorso è palesemente generico e infondato. La Corte di Appello al riguardo si è ricondotta alla sentenza del Tribunale, evidenziando l'oggettiva emergenza dell'avvenuto disconoscimento da parte della AN della propria firma in apparenza recata dall'assegno. Emergenza di cui non vi è ragione di dubitare, quando si abbia riguardo agli altri dati probatori che attestano l'avvenuta appropriazione pecuniaria della somma di circa sette milioni sub A) e il tentativo dell'imputata di elidere la tempestività di eventuali controlli sull'effettiva causale del titolo di credito. In detto contesto la sinteticità del passaggio motivazionale con cui i giudici di secondo grado hanno affrontato il motivo di appello (oggi replicato come motivo di ricorso) è largamente giustificata dalla esaustività delle ragioni ripercorse dal Tribunale a dimostrazione della sicura falsità del titolo non altrimenti riferibile se non alla medesima ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che reputasi equo fissare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2009