Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
L'adozione da parte del giudice del merito di due argomentazioni per giungere alla medesima conclusione non costituisce di per sè sola vizio di contraddittoria motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ove ciascuna di tali argomentazioni sia da sola idonea a giustificare la pronuncia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/1999, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EREDI DI FF CONCEZIO:NC GE e RI AR;
BI ST, AP PO, AR LI, CA MB, CI RO, LE RI, LA BE, EREDI DI LANGELI DR:LI ES;
MB NO, CO RM, SI NN, DE AN DA, AF RI, EREDI DI DI NILA TO:IN ET e DI NILA AN;
AN ET, CH VA, HI MA, NT NA, EC FA, AC UL, PE GE, DI RN, LO RI ES, TI AN, MA NN, AC EP, ME EP, EL TO, AP DO, RI LE, EREDI DI PE ES:ME RA;
ZI EM, EREDI DI PR IG: LE RI;
TI ER, IG RI ES, RÒ CE, AZ IG, SU UG, EREDI DI ZA ET: NT CO;
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. TURATI, N^ 128, presso lo studio dell'avvocato SILVANO MACCHIA, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ACEA ROMA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 00293/93 proposto da:
ACEA ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA .FEDERICO CESI, N^ 44, presso lo studio dell'avvocato AN GAGLIANI CAPUTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EREDE FF CONCEZIO:FF DE;
EREDI DI LANGELI DR:
LANGELI RI IS e LANGELI EN;
EREDE DI DI NILA TO: DI NILA PA;
EREDI DI PE ES: PE ND e PE RE;
elettivamente domiciliati in ROMA VIA F.TURATI 128, presso lo studio dell'avvocato SILVANO MACCHIA che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché contro
ER.FF CONCEZIO:NC GE e FF AR;
BI ST;
AP PO;
AR LI;
CA MB;
CI RO;
LE RI;
LA BE;
ER.LANGELI DR:LI ES;
MB NO;
CO RM;
SI NN;
DE AN DA;
AF RI;
ER. DI DI NILA TO:IN ET e DI NILA AN;
AN ET;
CH VA;
HI MA;
NT NA;
EC FA;
AC UL;
PE GE;
DI RN;
LO RI ES;
TI AN;
MA NN;
AC EP ME EP;
EL TO;
AP DO;
RI LE;
ER.DI PE ES:ME RA;
ZI EM;
ER.DI PR IG: LE RI;
TI ER;
IG RI ES;
RÒ CE;
AZ IG;
SU UG;
ER.DI ZA ET: NT CO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 609/92 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/01/92, R.G.N. 35543/88;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica ,udienza del 07/12/98 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato Franco GAGLIANI CAPUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo (prima parte) e rigetto del secondo motivo del ricorso principale;
rigetto del primo motivo ed inammissibilità del secondo motivo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso e decreto di fissazione di udienza notificati il 27/1/86 FF NZ ed altri 39 convenivano in giudizio davanti al Pretore di Roma l'Azienda Comunale Elettricità ed Acque (A.C.E.A.) per il riconoscimento e computo (nella retribuzione utile per il calcolo dell'indennità di preavviso e del trattamento di fine rapporto (TFR)) dei seguenti emolumenti da essi percepiti quali dipendenti dell'ACEA, durante il rapporto lavorativo e fino al loro collocamento a riposo avvenuto fra il giugno 1982 ed il gennaio 1985:
1) assegno "ad personarn" del 14%; 2) indennità di presenza del 9%;
3) compenso per lavoro straordinario percepito, 4) indennità di trasferta ed indennità oltre le 11 ore di servizio;
5) controvalore dell'energia elettrica.
Chiedevano quindi la condanna della convenuta al pagamento, a favore di ciascuno dei ricorrenti, delle somme indicate nel conteggio analitico che producevano, sulla base dell'ultima retribuzione, o in subordine sulla media triennale, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'ACEA e contrastava la domanda, chiedendone il rigetto, perché infondata.
Con sentenza non definitiva del 19/4/88 il Pretore dichiarava:
1) il diritto dei ricorrenti al computo, ai fini del TFR, dell'assegno "ad personam" del 14% e dell'indennità di presenza del 9%; l'inammissibilità delle domande relative all'incidenza sulle mensilità aggiuntive (o come in ricorso sostitutive del preavviso);
3) il diritto dei ricorrenti DI, ER, LE, AC, MA, TI e ER al computo, ai fini del calcolo della indennità di anzianità, del compenso per lavoro straordinario con riferimento all'ultima retribuzione;
l'inammissibilità delle domande relative ad interessi e rivalutazione per ritardo nella corresponsione delle indennità di anzianità o TFR, per i ricorrenti BO, MO e IA;
l'inammissibilità delle domande relative alla restituzione e computo dei punti congelati di contingenza sul TFR e del tasso fisso di rivalutazione del TFR, del computo dei punti congelati di contingenza corrispettivi dell'indennità di presenza, turno, maggiorazione turnisti, reperibilità e porzione di essa ai fini dell'indennità di anzianità e TFR. Rigettava ogni altra domanda e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la determinazione del quantum.
Avverso detta sentenza proponevano appello entrambe le parti, ma il Tribunale di Roma, con sentenza del 20/1/92, rigettava gli appelli, confermando la sentenza del Pretore e compensando le spese di lite per il secondo grado.
Proponevano ricorso davanti a questa Corte gli eredi FF NC e tutti gli altri litisconsorti per la cassazione parziale di detta sentenza, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2099, 2120 e 2121 c.c. (art. 360 n.3 CPC) ed insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 CPC) in relazione agli artt. 36, 37 e 38 del Contratto Collettivo, per avere il Tribunale l. a) negato la computabilità del compenso per lavoro straordinario (effettuato dai ricorrenti nel periodo giugno 1979 - maggio 1982) nel calcolo della indennità di anzianità, sulla base di una persistente confusione fra "variabilità" -intesa come fatto "eventuale e transitorio"- e "continuità"; le due caratteristiche non erano fra loro incompatibili, ma il giudice aveva concluso che la sensibile escursione delle prestazioni effettuate mensilmente era un chiaro sintomo che queste "sono state (prestate) per esigenze saltuarie";
inoltre, aveva ritenuto il giudice inammissibile la produzione di nuovi "prospetti orari ... perché trattasi di prove costituende, tendenti a vanificare la preclusione dell'art. 437 CPC". Sotto il primo profilo, la variabilità (intesa, non come incertezza, ma come diversa quantità della prestazione lavorativa giornaliera e mensile) non escludeva affatto la continuità, posto che sarebbe bastato l'esame dei fogli paga per constatare che "la variabilità delle ore mensili si è protratta per oltre tre anni" e quindi che si era trattato di un fenomeno "così costantemente ripetitivo" da escludere la saltuarietà e l'occasionalità. Sotto il secondo profilo, gli appellanti non avevano prodotto "nuovi prospetti orari", ma richiamato l'attenzione del giudicante sui prospetti riepilogativi già prodotti in primo grado da cui era agevole verificare l'andamento delle prestazioni mensili;
prospetti che integravano i fogli paga e non li sostituivano e quindi non costituivano nuova prova, preclusa ex art. 437 CPC.
1. b) L'inammissibilità della domanda di ricalcolo dello straordinario, trasferta, indennità di presenza 9% ed assegno fisso 14% e controvalore dell'energia elettrica era stata pronunciata sul presupposto che dalla "lettura dell'atto introduttivo non è stato possibile individuare se trattasi della indennità sostitutiva del preavviso ... di cui all'art. 2121 c.c. ovvero delle cc.dd. mensilità aggiuntive" di cui all'art. 37 c.c.n.l.. In effetti, come si legge nel ricorso, "tale capo di domanda non trova esplicitazione nelle conclusioni (ma) la questione della indennità sostitutiva del preavviso trova una esplicita collocazione nella parte motiva"; la stessa rappresenta un periodo di tempo non lavorato, cui ricorre il datore di lavoro per risolvere anzitempo il rapporto di lavoro, ed è istituto previsto sia dalla legge (art.2121 c.c.) sia dalle norme contrattuali collettive (art. 37 c.c.n.l.,
sotto il titolo "preavviso - trattamento sostitutivo-"), sia pure con diversa denominazione, con la specifica funzione di incrementare la liquidazione di un determinato numero di mensilità. "L'indennità sostitutiva del preavviso e le mensilità aggiuntive sono due espressioni che si identificano e ... con quest'ultima espressione si è inteso affermare che le mensilità corrisposte a titolo di "indennità sostitutiva" del preavviso si aggiungono al trattamento di fine lavoro".
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2120, 2121, 2099 e 1362 e SS. c.c., motivazione assolutamente carente in ordine alla interpretazione dell'accordo sindacale aziendale 31/8/45, 13/11/69 (relativi ad indennità di trasferta ed oltre le 11 ore) (art. 360 n. 3 e 5 CPC), per avere il Tribunale confermato il rigetto della domanda relativa al computo della trasferta ed oltre le 11 ore in base ad una serie di considerazioni: la soppressione della indennità con l'accordo del 27/1/79; il difetto assoluto di deduzione e prova su chi l'avesse percepita;
la mancata dimostrazione del requisito della continuità e del carattere retributivo.
Con l'atto introduttivo si era richiamato l'accordo 27/1/79 solo per dimostrare la funzione preminente di "indennità sostitutiva della mensa" che veniva a cessare proprio con l'istituzione del servizio mensa generalizzato. Dal testo del citato accordo peraltro emergeva che la graduale attuazione del servizio mensa influiva ... sui tempi di abolizione della trasferta" per il personale addetto ai centri, "mentre continuava ad essere corrisposta al restante personale".
Nè mancava la deduzione e prova su chi avesse diritto alla trasferta, in quanto "i ricorrenti risultavano esattamente individuati nell'elenco riepilogativo del compensi percepiti, per trasferta ed indennità oltre le II ore, nell'arco del triennio 79/82"; bastava quindi verificare i fogli paga ed i relativi dati riassuntivi.
In ordine al requisito della retributività era stata prodotta varia giurisprudenza;
in ogni caso era fuor di dubbio che l'indennità di trasferta assolveva alla duplice funzione di compenso per il disagio operativo e di indennità sostitutiva della mensa:
quanto al primo profilo l'indennità era diretta a compensare il disagio operativo dei lavoratori comandati, in base all'accordo sindacale del 31/8/45, a prestare la loro opera fuori dai centri di raccolta e posti di lavoro all'interno della Città di Roma;
sotto il secondo, l'indennità sostitutiva della mensa, essendo l'equivalente della retribuzione in natura, non costituiva rimborso spese, ma era una componente della retribuzione.
A fare data dal gennaio 1979 l'indennità era stata soppressa "in coincidenza con una profonda modifica strutturale ed organizzativa dell'ACEA, che hanno reso possibile il servizio di mensa la trasferta è stata eliminata e riassorbita da detto servizio"; da una parte chi era comandato lontano non poteva fruire del servizio mensa, per volontà dispositiva dell'azienda;
dall'altra, venendo a cadere le condizioni che impedivano al lavoratore di fruire del servizio mensa la trasferta non aveva più ragione di esistere, anche se il lavoratore conservava l'emolumento retributivo incorporato nel servizio mensa.
Le stesse argomentazioni valevano per la indennità oltre le 11 ore, che rappresentava un compenso sostitutivo della mensa e quindi avente carattere retributivo e perciò computabile nell'indennità di anzianità, in quella sostitutiva del preavviso e nel TFR. Concludevano in conformità.
Si costituiva l'ACEA e contrastava la domanda, chiedendone il rigetto, perché infondata per una serie di considerazioni:
l'assoluta frequenza di sensibili oscillazioni del lavoro straordinario di alcuni ricorrenti dimostrava che la prestazione era stata effettuata per esigenze saltuarie;
per altri vi era l'ammissione che non l'avevano prestato negli ultimi 8 mesi (IC) oppure in maniera episodica (OR e IA); i riepiloghi di parte dei prospetti orari dovevano necessariamente essere confermati, attraverso altra indagine probatoria, preclusa ex art. 437 CPC;
per le altre voci, indicate nel primo motivo, non era possibile stabilire la natura della domanda, se riferita alla indennità sostitutiva del preavviso, oppure alle mensilità aggiuntive;
per il secondo motivo, l'indennità di trasferta non era computabile, perché soppressa nel 1979; mancava la deduzione e prova in ordine alle persone che avevano percepita sia per la suddetta indennità, sia per quella per lavoro oltre la 11^ ora;
in ogni caso le argomentazioni addotte comportavano un sindacato di fatto, inammissibile in sede di legittimità.
Proponeva poi l'ACEA ricorso incidentale, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e SS. c.c. in relazione all'accordo sindacale aziendale 23/7/73 e nazionale 10/3/83, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360 CPC n. 3 e 5), per avere il Tribunale confermato la computabilità della indennità ad personam del 14% e dell'indennità di presenza del 9%, mentre l'azienda, a norma dell'accordo del 1973, non aveva mai riconosciuto la natura retributiva degli stessi e con la deliberazione n. 125 del 15/2/83 aveva aderito al computo di detti emolumenti ai fini della indennità di anzianità fino al 29/5/82 (per una data cioè anteriore all'accordo nazionale del 1983) solo per dare definitiva esecuzione alle numerose sentenze in tal senso del Tribunale di Roma: la volontà, coatta, così manifestata era limitata alla attribuzione materiale del beneficio, senza adesione spontanea alle valutazioni espresse nelle sentenze. Il giudice avrebbe dovuto fare riferimento alla volontà effettiva dell'Ente manifestata coi contratto nazionale del 1983, secondo cui sarebbero stati inclusi nel computo per il TFR solo gli "istituti aziendali" per i quali la "computabilità sia già stata considerata dalle parti ai fini della precedente indennità di fine lavoro", con chiaro riferimento alla spontanea volontà delle parti e non ad una coatta. Quanto meno la indennità (esclusa concordemente dalle parti dal computo di fine rapporto) non poteva essere tenuta presente per determinare la base di calcolo del TFR;
il giudice però l'aveva inclusa con un ragionamento contraddittorio, invocando da una parte la costante giurisprudenza in merito, attesa la natura retributiva, e dall'altra la delibera dell'azienda n. 125/1983.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2121 c.c. (vecchio testo) (art. 360 n. 3 CPC) per avere riconosciuto il diritto di sette ricorrenti, da DI a ER, al computo del compenso per lavoro straordinario ai fini del TFR, senza considerare che non ricorrevano i requisiti della continuità e della ordinaria corrispettività, che non risultavano provate, nel senso che il lavoro straordinario fosse stato prestato ogni giorno, per un medesimo numero di ore, così da poter essere assimilato al normale orario e poterne costituire parte integrante. Concludeva in conformità.
Avverso questa impugnazione resistevano con controricorso i ricorrenti principali.
All'udienza di discussione del 7/12/98 il P. G. e le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il primo motivo del ricorso principale è parzialmente fondato, nei limiti che saranno in seguito precisati, e quindi va accolto, mentre è infondato per il resto e così pure il secondo motivo ed il ricorso incidentale. Ed invero va innanzi tutto precisato che quattordici ricorrenti principali non sono interessati al motivo di gravame relativo al computo del compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo del TFR, e precisamente: un primo gruppo di sette persone (DI, ER, LE, AC, MA, TI e ER), che non possono nemmeno essere considerati, per questa parte, ricorrenti, non avendone alcun interesse, in quanto la loro domanda era stata già accolta;
un secondo gruppo di cinque persone (MO, CO, OM, SO e RI), per non avere mai prestato lavoro straordinario, ed infine un terzo gruppo composto da due persone (OR e IA) per avere essi stessi confermato la episodicità delle loro prestazioni di lavoro straordinario.
Per gli altri ventisei ricorrenti va, invece, rilevato che la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente e non condivisibile per una serie di ragioni: le "sensibili oscillazioni" verificatesi nella prestazione del lavoro straordinario da parte del dipendente HI non sono un elemento sufficiente per ritenere "che la prestazione fuori orario è stata effettuata (come afferma il Tribunale) per esigenze saltuarie", in quanto la costante ripetitività della medesima prestazione di per sè esclude la occasionalità e comporta quindi la computabilità, nei limiti della media mensile, del lavoro straordinario;
per il dipendente IC ha errato il Tribunale a non prendere in considerazione le ragioni addotte per giustificare la mancata prestazione, negli ultimi otto mesi, del lavoro straordinario, in quanto questo presuppone l'espletamento della normale attività lavorativa e si aggiunge alla stessa, come lavoro fuori orario, con la conseguenza che vanno esclusi dalla valutazione tutti i periodi in cui lo straordinario non è stato prestato perché il dipendente era legittimamente assente dal lavoro (come peraltro ha fatto lo stesso Tribunale per i primi sette dipendenti, in favore dei quali ha riconosciuto la computabilità); per tutti gli altri il giudice non ha detto niente, motivando il rigetto soltanto sulla base della pretesa inammissibilità dei nuovi prospetti orari, considerati prove costituende precluse in appello ex art. 437 CPC. In proposito si osserva che la prova delle prestazioni lavorative, comprese quelle effettuate fuori orario, è costituita dai fogli paga prodotti in primo grado e ritualmente acquisiti al processo;
i prospetti riepilogativi, invece, elaborati dalla parte (per estrapolare e specificare in dettaglio le posizioni di ciascun dipendente ed i limiti in cui è possibile, per ciascuno di essi, l'inclusione dello straordinario nella base di calcolo del TFR) non possono essere considerati nuova prova (costituenda in appello e perciò preclusa ex art. 437 CPC), anche se il giudice, per le difficoltà del controllo e del relativo calcolo, avesse eventualmente bisogno dell'opera di un ausiliare.
Per questa parte quindi la sentenza va cassata con rimessione ad altro giudice, per la valutazione di merito della posizione di tutti i ricorrenti interessati;
valutazione che dovrà essere fatta applicando i seguenti principi di diritto: ai fini della determinazione della base di calcolo del TFR, è computabile la media mensile delle prestazioni lavorative fuori orario che presentano carattere di costante ripetitività, anche se esiste sensibile escursione delle suddette prestazioni lavorative straordinarie;
ai fini del calcolo di detta media mensile, vanno tenuti presenti i periodi di presenza del dipendente sul posto di lavoro, con esclusione di quelli nei quali lo stesso è stato legittimamente assente;
ai fini dei predetti calcoli, sono ammissibili (e non preclusi ex art. 437 CPC) nuovi prospetti riepilogativi di documenti (fogli paga) già ritualmente prodotti in primo grado. Sulla base di questi criteri determinerà il giudice del rinvio le competenze spettanti a ciascuno dei sottoindicati dipendenti, o loro eredi: FF, HI, UA, RO, IA, IC, OL, OLngeli, BO, De TI, De OL, AN, FO, FR, PE, EO, TT. PA, RI, ON, PI, TT, RÒ, PA, SU e EN. In ordine al secondo punto di questo primo motivo di gravame, si osserva che gli stessi ricorrenti (nel dichiarare esplicitamente che "l'indennità sostitutiva del preavviso e le mensilità aggiuntive sono due espressioni che si identificano e ... con quest'ultima espressione sì è inteso affermare che le mensilità corrisposte a titolo di "indennità sostitutiva" del preavviso si aggiungono" al TFR) confermano la confusione di due istituti diversi: l'indennità di mancato preavviso, che è un rimedio previsto e disciplinato dagli art. 2118 e 2121 c.c. (con una integrazione convenzionale nella prima parte dell'art. 37 del c.c.n.l., relativamente ai termini); le mensilità aggiuntive, che sono un ulteriore, diverso, beneficio previsto dal medesimo art. 37 del c.c.n.l. (che dopo avere stabilito i "termini del preavviso" in relazione alla anzianità dei lavoratori, stabilisce anche determinate "mensilità di retribuzione da aggiungersi al trattamento di fine rapporto" in favore di determinate categorie di dipendenti). Il chiarimento a precisazione della domanda non è mai stato fatto e quindi il giudice di merito era effettivamente nella impossibilità di stabilire quale fosse il contenuto della stessa, anche per difetto di specifica conclusione sul punto nel ricorso introduttivo. La inammissibilità della domanda di ricalcolo è stata quindi ben pronunciata dal giudice di merito ed il ricorso sul punto va rigettato.
In ordine al secondo motivo di gravame va rilevato che da una parte la soppressione dell'accordo del 27/1/79 viene confermata in questa sede dai ricorrenti e dall'altra che irrilevanti sono tutte le argomentazioni difensive, svolte in questa fase, per dimostrare che quella indennità soppressa avesse anche (ma non solo) funzione sostitutiva della mensa: la indicazione di una voce di retribuzione da tempo soppressa (trasferta), al posto dell'equivalente delle prestazioni in natura (mensa), costituisce pur sempre violazione del n. 3) dell'art. 414 CPC, che prescrive l'esatta determinazione dell'oggetto della domanda;
inoltre, non viene nemmeno indicato un criterio per 13 distinguere quanta parte della indennità soppressa fosse destinata a compensare "il disagio operativo" e quanta, invece, era "indennità sostitutiva della mensa", con la conseguenza che l'oggetto della domanda rimane indeterminato anche nel quantum;
sussiste quindi per questo capo quella nullità dell'atto, preclusiva dell'esame del merito. Le stesse argomentazioni valgono per la indennità oltre le 11 ore, che secondo i ricorrenti rappresentavano sempre un compenso sostitutivo della mensa.
In conclusione, il primo motivo di gravame va accolto in favore del gruppo di 26 lavoratori sopra indicati e rigettato invece per gli altri 14, mentre il secondo motivo va rigettato per intero nei confronti di tutti i ricorrenti.
In ordine al ricorso incidentale dell'ACEA osserva la Corte che lo stesso è infondato e va rigettato. Ed invero l'uso da parte del giudice di due argomentazioni per giungere alla medesima conclusione non costituisce di per sè vizio di "contraddittoria motivazione" che possa condurre alla cassazione della sentenza;
in sostanza si tratta di due argomenti, ciascuno dei quali è da solo idoneo a giustificare la pronuncia: il riconoscimento della natura retributiva contenuto nella delibera n. 125 del 15/2/83 non è limitato, ne' viziato in alcun modo dal motivo per cui è stato fatto (l'adeguamento cioè alle numerose sentenze del Tribunale di Roma in merito alla natura retributiva del compenso) sia per l'estensione soggettiva ed oggettiva del riconoscimento anche a casi non decisi da quelle sentenze, sia perché è valida ed efficace la volontà di chi è in qualche modo spinto ad agire (coactus, tamen voluit), sia infine perché le sentenze del Tribunale, pur essendo suscettibili di ricorso in sede di legittimità, non sono state impugnate e sono state spontaneamente eseguite. Quel riconoscimento quindi è sufficiente da solo per giungere all'accoglimento della domanda. La seconda argomentazione, che non confligge con la prima, si fonda sulla norma "di chiusura" dell'accordo collettivo 10/3/83 (in base alla quale sono computabili "tutte le indennità o compensi previsti dalla legge, qualora gli stessi siano stati corrisposti in maniera fissa e continuativa) e sulla natura oggettiva dell'emolumento, ricavata dall'esame delle ragioni per cui quei compensi erano stati introdotti (la drastica riduzione dello straordinario e l'introduzione, per non danneggiare i lavoratori, del compenso ad personam, legato non più allo straordinario, ma alla normale prestazione lavorativa).
Sono due ragioni che conducono alla medesima conclusione e che non sono fra loro contraddittorie, ne' altrimenti censurabili. Il motivo di ricorso va quindi rigettato.
In ordine al secondo basta richiamare quanto sopra detto in ordine alla computabilità del lavoro straordinario non sono in favore dei sette dipendenti per i quali era stata riconosciuta dal Pretore e confermata dal Tribunale, ma anche per tutti gli altri, per i quali provvederà il giudice di rinvio.
Il ricorso incidentale va quindi interamente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro
Riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale nei confronti dei ricorrenti indicati in motivazione;
lo rigetta invece per il resto nei confronti dei medesimi e per intero nei confronti di tutti gli altri. Rigetta il secondo motivo del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale.
Cassa, nei limiti delle censure accolte, la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rieti anche per le spese del presente giudizio di legittimità, nei rapporti tra l'ACEA ed i ricorrenti il cui gravame è stato accolto. Compensa le spese del presente giudizio nei rapporti fra l'ACEA e tutti gli altri ricorrenti principali. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999