Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2002, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
ᎧᎧ . REPUBBLICA ITALIANA A CORTE SUIREM3268/02 IN NOME DEL POR Oggetto TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA CESSAZIONE ATTIVITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19565/01 Dott. Pasquale REALE Presidente Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 1546 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NC, titolare della omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato ROMANO CERQUIETTI, difeso dall'avvocato SEBASTIANO FAZZINA, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso 2002 rappresenta e difende ope legis;
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- controricorrente -
1 avversO la sentenza n. 1/01 della Commissione regionale di PALERMO, depositata iltributaria 24/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato FAZZINA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato RUSSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo 1.1. NN CO ricorre contro il Mini- stero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempo- re, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Ministero si è costituito con controricor- So.
1.2. In fatto, l'odierno ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio II.DD. ha recuperato a tassazione il maggior reddito derivante da cessazione di attività. In particolare, l'Ufficio, sul- la base di un processo verbale di constatazione della guardia di finanza, contesta che i beni rimasti nella 2 disponibilità del contribuente, al momento della cessa- zione della attività, dovevano essere dichiarati ai fi- ni della applicazione dell'imposta. Assume il ricorrente di avere subito eccepito, con l'originario ricorso, che l'Ufficio aveva erroneamente indicato l'art. 53, comma 2, DPR 600/1973, come suppor- to giuridico della pretese erariale, mentre, invece, l'eventuale recupero riguardava beni strumentali, per quali, se del caso, doveva trovare applicazione la di- sciplina delle plusvalenze di cui al successivo art. 54, comma lett. d), del citato DPR 600/73. La Com- missione Tributaria Provinciale di Siracusa ha accolto il ricorso del contribuente. La Commissione Regionale, invece, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo corretto il recupero effettuato ai sensi dell'art. 54 citato, così come aveva subito puntualizzato l'Ufficio già in sede di costituzione dinanzi al giudice di primo grado.
1.3. A sostegno del ricorso, il NN deduce sette motivi.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso appare infondato.
2.2. Con i primi due motivi il ricorrente lamenta che l'Ufficio, avendo indicato nella motivazione dell'atto impugnato, la violazione dell'art. 53, anzi- 3 ché 54, del DPR 600/73, avrebbe violato l'art. 42, com- ma 2, del medesimo DPR 600/73, che specifica quale deb- ba essere il corretto contenuto dell'avviso di accerta- mento. L'errore originario, eccepisce ancora il ricor- rente, non può ritenersi sanato dalla successiva retti- fica, in occasione della costituzione in giudizio, per- ché il mutamento del titolo del recupero, in pendenza di giudizio, non è consentito se non violando il prin- cipio del contraddittorio e, quindi, il diritto di di- fesa, garantito dalla costituzione. Le due censure sono prive di pregio. "Il requisito motivazionale dell'accertamento, ai sensi dell'art. 42, secondo comma del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi sog- gettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedot- ta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giu- stificativi di essa, che consentano di delimitare l'am- bito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'even- tuale successiva fase contenziosa, restando poi affi- date al giudizio d'impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa imposi- tiva" (Cass. n. 14700/2001; conf. 658/2000, 14626/2000, 4061/2001, 7149/2001, 11608/2001). Inoltre, "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il carattere 4 di "provocatio ad opponendum" dell'avviso notificato consente di ritenere soddisfatto l'obbligo di motiva- zione imposto dall'art. 42 del d. P.R. 29 settembre .../ abbia posto 1973, n. 600, ogni qualvolta l'Ufficio, il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria vantata nei suoi confronti e di contestarne la fondatezza" (Cass. n. 14566/2001; conf. 1209/2000, 7991/1996). Quindi, la er- ronea indicazione della disposizione legislativa sulla quale si basa il recupero, non è, di per sé, causa di nullità dell'accertamento, quando il recupero stesso sia basato su fatti espressamente indicati che, comun- que, legittimano la pretesa impositiva, eventualmente, anche sulla base di un'altra disposizione di legge. Di- verso è il caso in cui il recupero sia basato su una disposizione che implichi presupposti di fatto che non siano ricostruibili dalla motivazione dell'atto di ac- certamento. Nel qual caso, però, il contribuente deve dolersi non del mutamento del riferimento normativo, ma della carenza di motivazione in punto di fatto o, addi- rittura, della insussistenza del presupposto impositi- vo. Nella specie, il ricorrente denuncia soltanto che il fatto (rimasto immutato: assegnazione del natante a seguito di cessazione di attività) costituente il pre- in contestazione sia stato supposto del recupero 5 "spostato" in un diverso alveo normativo, rispetto a quello originariamente indicato. Tale spostamento, pe- rò, di per sé, non comporta nessun pregiudizio se gli elementi di fatto utili per la "nuova" qualificazione giuridica erano tutti presenti nella motivazione (circostanza che non appare contestata). E' noto, infatti, che, fermo restando i presuppo- sti di fatto, "jura novit curia". Anche sul piano processuale la censura è infonda- atteso che, in linea di principio, l'art. 183, com- ta, ma 4, c.p.c. (applicabile al processo tributario in forza del rinvio di cui all'art. comma 2, d.p.r. 546/1993) consente, nella prima udienza di trattazione ad entrambe le parti, di "precisare e modificare le do- mande, le eccezioni e le conclusioni già formulate" (nella specie, il ricorrente assume che l'Ufficio ha "rettificato" l'indicazione della norma all'atto della sua costituzione in giudizio). Peraltro, non costitui- sce domanda nuova la semplice modifica della norma in- vocata a sostegno della domanda stessa (e nella specie l'Ufficio riveste il ruolo di attore in senso sostan- ziale), se i fatti che integrano la "causa petendi" (nella specie acquisizione di beni per cessazione di attività) siano rimasti immutati (v. Cass. 10737/2001, 9239/2000, 1104/1999, e, più risalente, 2034/1986). 6 Soltanto la introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, costitui- sce domanda nuova improponibile (Cass. 5120/2001); in- vece, la modifica della domanda iniziale che incide "sulla 'causa petendi" unicamente nel senso di una di- versa interpretazione o qualificazione giudica del fat- to costitutivo del diritto e sul "petitum" nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, integra una semplice 'emendatio", consentita (Cass. 9239/2000) che, quindi, non viola il principio del con- traddittorio, né limita il diritto di difesa.
2.3. Il terzo motivo (con il quale si prospetta la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, asseritamente, in fattispecie analoghe sarebbero state adottate decisioni di accoglimento delle tesi del con- tribuente) è inammissibile perché, oltre ad essere ge- nericamente formulato, tende soltanto a dare maggiore forza alle tesi difensive, in quanto ipoteticamente re- cepite da altro giudice (c.d. argomento "ex autorita- te"). Il motivo avrebbe potuto essere preso in conside- razione soltanto se fosse stato specificamente illu- strato, in fatto ed in diritto, al fine di valutare la sempre che eventuale sussistenza di effetti vincolanti, si trattasse di sentenze passate in giudicato. 7 2.4. Il quarto motivo è incentrato sulla pretesa violazione dell'art. 54, dPR 917/86, sotto un duplice profilo: a) il presupposto di fatto, che consente il recupe- а tassazione delle plusvalenze, ai sensi dell'art. ro comma 1, lett. d), dPR 917/86, è costituito dalla 54, destinazione dei beni dell'impresa al consumo personale ○ familiare dell'imprenditore o dalla assegnazione de- gli stessi ai soci, mentre, invece, nella specie si tratterebbe di una mera "restituzione del bene strumen- tale al suo proprietario, quale conseguenza della ces- sazione di attività, esente da rilevanza fiscale"; b) l'applicazione dell'art. 54, comporta un diverso criterio di determinazione della base imponibile, ri- spetto all'art. 53, originariamente contestato. Entrambi i profili di censura appaiono privi di pregio. Quanto al primo profilo, l'art. 54, comma 1, lett. d). dPR 917/86, dispone, testualmente, che "le plusvalenze dei beni relativi all' impresa, ...! concor- rono a formare il reddito se i beni vengono destinati al consumo personale о familiare dell'imprenditore о assegnati ai soci". Che è quanto sarebbe accaduto nella specie. Il ricorrente, però, eccepisce, se ben si in- tende il senso della censura, che nel caso in questione si sarebbe trattato di un bene strumentale, già di pro- 8 prietà del ricorrente ed a lui ritornato, senza essere mai entrato nel patrimonio aziendale. A parte la diffi- coltà di capire il senso di un tale assunto, resta il fatto che tale prospettazione implica accertamenti di fatto inammissibili in questa sede. Anche il secondo profilo di censura attiene al me- rito, in quanto presuppone come dato di fatto acquisito che la base imponibile, nella specie, non sarebbe stata determinata secondo quanto dispone l'art. 54, comma 3, dPR 917/86. La circostanza che l'Ufficio abbia retti- ficato l'indicazione della norma in base alla quale è stato operato il recupero, non sta a significare, di per sé, che in punto di fatto la base imponibile non sia stata determinata con riferimento alla norma poi correttamente indicata. Questa Corte, non può andare a verificare come l'Ufficio abbia ricostruito la base im- ponibile nell'atto di accertamento.
2.5. Le censure nn. 5 e 6 sono inammissibili, in quanto generiche. Il contribuente lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c. perché la sentenza impugnata sa- rebbe sostenuta da una motivazione meramente apparente, che non farebbe "percepire le ragioni che stanno alla base della decisione", ma non indica poi, specificamen- te, quali sarebbero le "lacune" denunciate. Vale a di- re, la censura è stata prospettata in maniera talmente 9 generica che potrebbe essere utilizzata per proporre per eccepire il vizio qualsiasi ricorso. Come è noto, di motivazione, il ricorrente ha l'onere di indicare le singole eccezioni già prospettate che sarebbero rimaste prive di risposta. Analoghe considerazioni valgono per la censura (n.6) di omessa pronuncia su questioni che il ricorren- te avrebbe sollevato con appello incidentale, che, pe- rò, non sono state nemmeno accennate. Come è noto, "il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di meri- to ed altresì a permettere la valutazione della fonda- tezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio .... a fonti estranee allo stesso ricorso e ed accedere, quindi ad elementi ed atti attinenti al pregresso giu- dizio" (Cass. 14728/2001; conff., tra le altre, 7852/2001, 7909/2001, 15124/2001, 13413/2001, 13963/2001, 10484/2001, 9554/2001, SS.UU. 265/1997) 2.6. Con l'ultimo motivo, il ricorrente lamenta vi- zi di motivazione in quanto il giudice "a quo" a) non avrebbe tenuto conto del fatto che non pote- va essersi verificato autoconsumo perché il natante in questione, anche dopo l'acquisizione da parte del ri- 10 corrente, non aveva subito alcun mutamento di destina- zione;
b) non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni della riforma della sentenza di primo grado;
c) in particolare, non avrebbe tenuto conto del principio giuridico, "secondo il quale intanto si può configurare una plusvalenza tassabile in quanto un bene è entrato a far parte del patrimonio di un soggetto che produce reddito di impresa, poi esca da tale patrimonio e realizzi al momento dell'uscita un maggior valore as- soggettabile ad imposta", atteso che, nella specie tale circostanza di fatto non si sarebbe verificata. Quanto al primo profilo, il fatto che il natante a seguito del passaggio, non contestato, dall'impresa al- la persona fisica, non sia stato, "rottamato", 0, CO- munque, non abbia subito un mutamento di destinazione, non significa che il passaggio stesso non abbia prodot- to la plusvalenza in contestazione. Anzi, se il natante ha continuato ad operare secondo la propria destinazio- ne naturale, può solo significare che anche dopo la cessione aveva un apprezzabile valore, in quanto aveva conservata integra la propria funzionalità. Il secondo profilo è del tutto generico e valgono le considerazioni già svolte. Infine, con il terzo profilo, viene prospettata una 11 censura che, sostanzialmente, attiene al merito. Infat- ti, è evidente che in tanto può ipotizzarsi una plusva- lenza in quanto ci sia stato un doppio passaggio di un bene strumentale (che prima sia entrato nel patrimonio aziendale e poi ne sia uscito), per poter "misurare" la differenza di valore che costituisce plusvalenza. Ma non si comprende sulla base di quali elementi la Com- missione Tributaria Regionale avrebbe dovuto giungere conclusione che tale doppio passaggio,alla peraltro dato sempre per scontato, non si sarebbe verificato.
2.7. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato. Stimasi equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. il 17 gennaio 2002.Così deciso in Roma Il Consigliere estensore Il Presidente Redle)(dr. Pasquale Reale) (dr. Antonio Merone) зли DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCEL ERE C1 ->6 MAR. 2002 tista Innocen Oggi IL CANCELLIERE C1 NN TA 12